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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05637/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le doglianze su attenuanti generiche e recidiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, rilevando altresì l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per la cessione di 0,577 grammi di cocaina, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In cassazione l'imputato, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il riconoscimento della recidiva, sostenendo in sostanza che la motivazione sul punto fosse insufficiente o illogica. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: quanto alle attenuanti generiche, ha valorizzato i precedenti penali e il fatto che il reato era stato commesso mentre l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari; quanto alla recidiva, ha ritenuto congruamente motivato il giudizio di maggiore pericolosità sulla base dei precedenti specifici e della commissione del fatto durante la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna per la cessione di sostanza stupefacente in lieve entità.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare uno solo degli elementi ritenuti prevalenti.

  • art. 99 c.p.

    richiamato per affermare che la recidiva va contestata e che il giudice deve verificarne in concreto la significatività in termini di riprovevolezza e pericolosità; per la recidiva reiterata, nella disciplina richiamata dalla Corte, era prevista l'obbligatorietà dell'applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi che incidano sull'entità del fatto o sulla capacità a delinquere; in mancanza, il giudice può legittimamente escluderle con motivazione congrua.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • Ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, è sufficiente il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, specialmente se valorizzati insieme alle concrete modalità del fatto.
  • La recidiva non può essere affermata in modo meramente formale sulla base dei soli precedenti: il giudice deve motivare in concreto sulla sua rilevanza sintomatica di maggiore riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei precedenti, della distanza temporale, dell'omogeneità tra i fatti e di ogni altro elemento individualizzante.
  • La commissione del reato durante la sottoposizione a una misura cautelare può costituire dato significativo per fondare il giudizio di maggiore pericolosità e giustificare l'aumento di pena per recidiva.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile senza colpa del ricorrente non dimostrata, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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