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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13939/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di stampo mafioso (capo 1) ed estorsione (capo 9). Contesta l'insussistenza di gravi indizi in ordine all'associazione mafiosa, evidenziando l'assenza di condanne pregresse per 416-bis, la detenzione continuativa dal maggio 2019 all'aprile 2024 e la mancanza di conversazioni o attività dirette post-scarcerazione che lo colleghino in modo certo al clan, nonché l'identificazione incerta del soggetto indicato nelle intercettazioni come "parente Antonio". Sul capo estorsione deduce che l'unico riferimento a un incontro tra l'imprenditore Mautone e un "Antonio" è vago, anteriore di anni alla successiva condotta estorsiva e non supportato da elementi probatori che colleghino il Russo all'attività estorsiva del 2023.

La decisione

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso. Rigetta il primo motivo: conferma la sussistenza dei gravi indizi di associazione mafiosa, ritenendo valutabili unitariamente elementi quali l'appartenenza familiare al clan, la detenzione per reati connessi al clan, intercettazioni in cui il "parente Antonio" risulta punto di riferimento e destinatario di istruzioni, la percezione degli affiliati del suo ruolo direttivo, il prelievo all'aeroporto e gli incontri post-scarcerazione. Accoglie invece il secondo motivo relativo al capo 9 (estorsione): annulla la misura limitatamente a quel capo, ritenendo insufficiente e indeterminato il collegamento probatorio tra il presunto incontro antico con un "Antonio" e le successive estorsioni operate nel 2023 da altri affiliati; dispone il rinvio per nuovo giudizio sulla sola contestazione di estorsione. Rigetta il ricorso nel resto. Dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti e modalità di redazione del ricorso e per la forma dell'impugnazione; utilizzata per enunciare che il ricorso è riportato nei termini necessari alla motivazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento al reato di associazione di stampo mafioso: la sua interpretazione applicata nel provvedimento consente di desumere la partecipazione anche da elementi indiziari contestuali (legami familiari, ruolo di prestigio, conversazioni intercettate, coordinamento e aspettativa degli affiliati), purché valutati unitariamente e con coerenza logica

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; tenuta come norma procedurale per la trasmissione del provvedimento

Massime di principio

  • Per l'accertamento dell'appartenenza a un'associazione mafiosa non è indispensabile una condanna precedente: la valutazione dei gravi indizi può fondarsi su elementi contestuali (legami familiari con fondatori, detenzione per reati attinenti al clan, intercettazioni in cui il soggetto è punto di riferimento, comportamenti di affiliati che attendono la sua scarcerazione) purché considerati nel loro insieme e con motivazione logica.
  • La mera menzione di un nome o di un appellativo in una conversazione non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità per un reato concreto (es. estorsione): occorrono elementi che consentano di identificare con certezza la persona, datare l'evento e dimostrare la partecipazione consapevole e l'unità di scopo con altri soggetti.
  • I profili temporali e la continuità causale sono rilevanti: un contatto avvenuto anni prima non può automaticamente essere fatto valere come base per la responsabilità in fattispecie successive senza prova di un collegamento operativo e della consapevolezza/partecipazione del soggetto alle azioni successive.
  • La percezione della vittima circa l'esistenza di un collegamento tra soggetti non è elemento decisivo per la responsabilità concorrente: la responsabilità collettiva richiede la prova che ciascun concorrente abbia agito con finalità comune, conoscendo il ruolo altrui e volendo cooperare all'azione criminosa.
  • In presenza di dubbi probatori specifici su singoli capi di imputazione, il giudice può confermare misure cautelari per alcuni reati e annullarle per altri, disponendo il rinvio per nuova valutazione; pertanto, nelle indagini cautelari è strategico acquisire elementi che identifichino tempi, modalità e ruoli in relazione ai singoli episodi criminosi.

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