Sentenza n. 562/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento conclusivo di inefficacia a firma del Funzionario del Settore 4 del Comune di San Giovanni Lupatoto, datato 11/08/2025, prot. 0033173, avente ad oggetto "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) n. 25SCIA/182 - ID pratica: 00463680231-24042025-0858, presentata in data 30/07/2025 con prot. SUAP n. 595212 e di prot. generale n. 31463/4/5 del 30/07/2025, per l’apertura di un accesso carrabile posto in fregio a Via Monte Purga, con area a parcheggio di pertinenza del compendio industriale produttivo di proprietà della ditta Tecnofin S.r.L, sito in Via Monte Comun al n. 37, meglio identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3; mappale 388;" nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale dell'11 agosto 2025 di dichiarazione di inefficacia della SCIA per la realizzazione di un nuovo accesso carrabile con area a parcheggio pertinenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva dapprima ottenuto un nulla osta di massima dal Comando di Polizia Locale e aveva poi presentato una SCIA al SUAP per realizzare un nuovo accesso carrabile sul fronte del proprio insediamento industriale. Il Comune aveva dichiarato inefficace la SCIA ai sensi dell'art. 19 l. 241/1990, rilevando la presenza di altri due accessi carrabili, l'insistenza del nuovo accesso su un ramo di intersezione e su una corsia di rallentamento, il possibile pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione, la necessità di modificare la segnaletica orizzontale e il contrasto dell'intervento con la funzione assunta dal tratto stradale. La società ha impugnato il provvedimento deducendone plurimi profili di illegittimità, non specificamente riportati nella sentenza. In sede cautelare il TAR ha accolto la domanda ai fini del riesame, ritenendo necessaria una valutazione definitiva della Polizia Locale e un'ulteriore istruttoria, anche mediante sopralluogo in contraddittorio, sulla compatibilità dell'accesso con la circolazione stradale. In esecuzione del remand, il Comune ha riavviato il procedimento, svolto un nuovo sopralluogo e richiesto integrazioni documentali entro trenta giorni. La società non ha prodotto la documentazione richiesta; il Comune ha quindi annullato la pratica SCIA per mancata conformazione nel termine assegnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In seguito all'ordinanza cautelare di remand, il Comune ha riaperto il procedimento e ha adottato una nuova determinazione sulla pratica SCIA, sostituendo l'assetto amministrativo derivante dall'originario provvedimento di inefficacia. L'interesse della ricorrente deve quindi essere trasferito sull'eventuale impugnazione del nuovo atto, i cui termini non risultavano ancora scaduti. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il nuovo provvedimento adottato a seguito di remand supera definitivamente le valutazioni poste a base dell'atto iniziale e rende improcedibile l'impugnazione originaria, salvo che il nuovo atto sia integralmente satisfattivo, caso nel quale si verifica la cessazione della materia del contendere. Il remand costituisce una tecnica cautelare atipica che restituisce all'amministrazione l'intero potere decisionale, senza vincolarla all'adozione di un esito favorevole, fermo il rispetto dei principi di diritto stabiliti dal giudice. Le spese sono state compensate in ragione delle motivazioni dell'ordinanza di remand e dell'evoluzione della vicenda.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base dei poteri comunali di controllo sulla SCIA, esercitati mediante la dichiarazione originaria di inefficacia.
art. 55, comma 1, c.p.a.
il giudice amministrativo può adottare tutte le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso
La norma fonda l'atipicità della tutela cautelare e consente al giudice di disporre il remand, modulando la misura in relazione alla fattispecie concreta e alla natura dell'interesse azionato.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato nel provvedimento quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- Quando, in esecuzione di una misura cautelare di remand, l'amministrazione riavvia il procedimento e adotta una nuova determinazione espressiva di rinnovato esercizio del potere, il nuovo atto supera quello originariamente impugnato e trasferisce su di esso l'interesse a ricorrere; l'impugnazione dell'atto iniziale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il remand è una tecnica di tutela cautelare atipica, consentita dall'art. 55 c.p.a., mediante la quale il giudice restituisce all'amministrazione l'intero potere decisionale, imponendo il rispetto dei principi eventualmente enunciati ma senza predeterminare l'esito finale del procedimento.
- La nuova determinazione adottata a seguito di remand comporta cessazione della materia del contendere solo quando soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente; negli altri casi determina improcedibilità del ricorso originario, poiché l'interesse deve essere fatto valere contro l'atto sostitutivo.
- In sede di riedizione del potere successiva al remand, l'amministrazione può adottare anche un atto con identico contenuto dispositivo rispetto a quello originario, purché fondato su una diversa motivazione o adottato all'esito di un procedimento rinnovato, nel rispetto dei principi conformativi stabiliti dal giudice.
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