Cassazione Civile, Ordinanza n. 24972/2025 del 10/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista esercente la funzione notarile era stato sottoposto a verifica fiscale dalla Guardia di Finanza, culminata in un PVC che contestava, per gli anni 2009 e 2010, l’omessa istituzione e tenuta del registro delle somme ricevute in deposito per spese da sostenere in nome e per conto dei clienti e la mancata annotazione nel registro cronologico dei compensi e delle spese anticipate. L’Ufficio, ritenendo che le somme dichiarate come spese anticipate fossero in gran parte non effettivamente sostenute e dunque riconducibili a compensi professionali non dichiarati, emetteva avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente impugnava gli atti, ma i giudici di merito respingevano i ricorsi. In cassazione egli deduceva: 1) nullità/inesistenza degli avvisi per difetto di sottoscrizione del capo dell’ufficio e motivazione apparente; 2) nullità per difetto di motivazione in diritto, per mancata indicazione delle norme applicate e dei criteri di rettifica; 3) violazione delle regole sull’accertamento analitico-induttivo e dell’art. 2697 c.c., per asserita inversione dell’onere della prova; 4) omessa pronuncia sulla deducibilità dei costi per lavori di manutenzione dell’immobile in cui svolgeva l’attività; 5) violazione delle norme sulle sanzioni e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errato calcolo delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla sottoscrizione, perché la CTR aveva accertato la presenza di una valida delega di firma e l’art. 42 d.P.R. 600/1973 non richiede la qualifica dirigenziale del sottoscrittore, essendo sufficiente la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un funzionario della carriera direttiva delegato. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, sia per difetto di autosufficienza del ricorso, sia perché l’avviso conteneva elementi sufficienti a rendere comprensibile la pretesa e a consentire la difesa; non è richiesta una pedissequa indicazione delle norme violate. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che non vi era stata inversione dell’onere della prova, ma soltanto una valutazione del materiale istruttorio e presuntivo; la denuncia ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a parte diversa da quella onerata. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, riqualificandoli come vizi di omessa pronuncia: la questione relativa alla deducibilità delle spese di manutenzione dell’immobile e quella relativa al calcolo delle sanzioni erano state ritualmente dedotte nei gradi di merito, ma non erano state esaminate né dalla CTP né dalla CTR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai capi oggetto di accoglimento, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non è richiesta la qualifica dirigenziale, e la delega di firma può essere dimostrata anche attraverso atti interni come ordini di servizio, purché consenta la verifica ex post del potere del sottoscrittore.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Per gli avvisi relativi all’IVA richiama la disciplina della sottoscrizione e validità dell’atto impositivo in collegamento con l’art. 42 d.P.R. 600/1973.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Legittima l’accertamento analitico-induttivo in presenza di complessiva inattendibilità della contabilità, anche mediante presunzioni semplici gravi e precise.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non quando, a valle della valutazione delle prove, ritenga assolto o non assolto l’onere probatorio.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici utilizzabili nell’accertamento devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; il convincimento può fondarsi anche su un solo elemento purché preciso e grave.
art. 54, comma 2, TUIR
Richiamato dal ricorrente per la deducibilità dei costi di manutenzione dell’immobile, ma la Corte non si pronuncia nel merito perché rileva l’omessa pronuncia del giudice di merito.
art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997
Richiamato in tema di determinazione delle sanzioni, ma la Corte accoglie il motivo per omessa pronuncia del giudice di merito sulla questione del calcolo delle sanzioni.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente insieme all’art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione e quantificazione delle sanzioni; la Corte riqualifica la doglianza come omessa pronuncia.
art. 116 c.p.c.
Invocato dal ricorrente insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione e quantificazione delle sanzioni; la Corte riqualifica la doglianza come omessa pronuncia.
art. 360 c.p.c.
È richiamato nei vari motivi di ricorso per i diversi vizi denunciati; la Corte riqualifica i motivi quarto e quinto come omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c., e dichiara inammissibili o infondati gli altri.
art. 112 c.p.c.
La mancata decisione su questioni ritualmente introdotte integra omessa pronuncia, deducibile in cassazione come vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento fiscale, la sottoscrizione è valida se apposta dal capo dell’ufficio o da un funzionario della carriera direttiva da lui delegato; la delega di firma è atto organizzativo interno che non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato né la qualifica dirigenziale, purché sia verificabile il potere esercitato dal sottoscrittore.
- La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando espone in modo intelligibile i presupposti di fatto e le ragioni della pretesa, così da consentire al contribuente di comprendere l’an e il quantum debeatur e di difendersi efficacemente; non è invece necessaria una pedissequa elencazione delle norme applicate o della qualificazione dogmatica dell’accertamento.
- Nell’accertamento analitico-induttivo è sufficiente che l’Ufficio dimostri, anche mediante presunzioni semplici gravi e precise, l’inattendibilità complessiva della contabilità o l’esistenza di componenti positivi non dichiarati; una volta fornito tale quadro presuntivo, l’onere di contrastarlo si sposta sul contribuente.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; se invece il giudice valuta male le prove o ritiene erratamente assolto l’onere, la censura riguarda l’apprezzamento del materiale probatorio e non la regola di riparto dell’onus probandi.
- La mancata decisione su una domanda, un’eccezione o una specifica censura ritualmente proposta integra omessa pronuncia e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame; la riqualificazione del motivo è possibile anche se il ricorrente lo abbia formalmente incasellato in un diverso vizio.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare questioni specificamente dedotte in tema di deducibilità di costi o di quantificazione delle sanzioni, la sentenza è cassata limitatamente a tali punti, con rinvio al giudice di merito per motivazione completa e decisione espressa.
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