Sentenza n. 346/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del parere della Soprintendenza del Molise prot. n. 13188 P del 17/11/22, nella parte in cui evidenzia che “non è autorizzata l'installazione di pannelli fotovoltaici come definiti in progetto, in quanto incidenti negativamente sui valori paesaggistici posti alla base del provvedimento di tutela. In alternativa, potrà farsi ricorso a tegole fotovoltaiche del tipo invisibile o, comunque, con il massimo livello di integrazione estetica possibile delle celle di silicio, in relazione alle esigenze di omogeneità rispetto a tipologia e colore del manto di copertura esistente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere della Soprintendenza del Molise contrario all'installazione dei pannelli fotovoltaici progettati e prescrittivo dell'impiego di tegole fotovoltaiche integrate nel manto di copertura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere reso dalla Soprintendenza nell'ambito del procedimento avviato a seguito di una SCIA per vari interventi edilizi, contestandolo nella parte relativa ai pannelli fotovoltaici. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011 e l'eccesso di potere, sostenendo che la disposizione avrebbe escluso la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di impianti fotovoltaici in zona A e che non ricorrevano le eccezioni riferite agli immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. n. 42/2004. In particolare, ha affermato che l'immobile non era una villa, che la copertura non era visibile da spazi pubblici esterni o punti panoramici e che il manto non era composto da materiali della tradizione locale; ha inoltre lamentato l'insufficienza della motivazione del parere. Con una seconda doglianza ha dedotto ulteriore eccesso di potere, censurando la genericità della prescrizione relativa alle tegole fotovoltaiche, i costi che ne sarebbero derivati e la disparità di trattamento rispetto all'autorizzazione rilasciata per pannelli fotovoltaici installati sul tetto di una chiesa del centro storico. Il Ministero ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale dell'atto, eccezione assorbita dal rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha interpretato l'art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011 nel senso che l'esonero dall'acquisizione di autorizzazioni, compresa quella paesaggistica, non opera per gli impianti installati in aree o immobili soggetti ai vincoli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. n. 42/2004. Per i vincoli di cui alla lettera c), l'esonero è limitato ai pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, con ulteriore esclusione delle coperture realizzate con materiali della tradizione locale. Poiché dagli atti risultava l'esistenza di un vincolo ex art. 136, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 42/2004, era necessaria l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza. Il ricorrente non aveva provato la sussistenza cumulativa dei presupposti della deroga, ossia la non visibilità della copertura e l'assenza di materiali della tradizione locale; inoltre, il Comune aveva espressamente attivato il procedimento per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ritenendola necessaria. La prescrizione non è stata ritenuta generica, poiché indicava l'impiego di tegole fotovoltaiche invisibili o comunque integrate al massimo livello, con colorazione e dimensioni pressoché identiche a quelle del manto esistente. È stata infine esclusa la disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l'omogeneità concreta tra l'immobile del ricorrente e la chiesa oggetto del diverso assenso. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione fattuale.
Norme richiamate
art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011
“Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali [...] di impianti solari fotovoltaici e termici [...] sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati [...] a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) [...]”
L'esonero dall'autorizzazione paesaggistica non si applica agli impianti installati in aree o immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. n. 42/2004. Per i vincoli di cui alla lettera c), l'esonero opera solo per pannelli integrati in coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti panoramici, salvo comunque il caso di manti realizzati con materiali della tradizione locale.
art. 136, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 42/2004
Il vincolo paesaggistico gravante sull'area interessata dall'intervento rientra tra quelli che rendono necessaria l'autorizzazione paesaggistica, salvo la specifica deroga prevista dall'art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Costituisce la base dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dal Comune alla Soprintendenza per l'intervento in area vincolata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità da remoto.
Massime di principio
- L'esonero dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011 per gli impianti fotovoltaici non opera, in via generale, nelle aree o negli immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. n. 42/2004.
- Per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 42/2004, l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica per pannelli fotovoltaici integrati nelle coperture richiede la prova che la copertura non sia visibile dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici; l'esonero non opera comunque quando il manto sia realizzato con materiali della tradizione locale.
- La parte che invoca una deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica deve comprovare la sussistenza dei relativi presupposti fattuali, inclusi quelli concernenti la visibilità della copertura e la natura dei materiali utilizzati.
- Una prescrizione paesaggistica che imponga tegole fotovoltaiche invisibili o caratterizzate dal massimo livello di integrazione estetica, in rapporto a tipologia e colore del manto esistente, non è generica quando consenta di individuare concretamente le caratteristiche richieste per l'intervento.
- La disparità di trattamento non è configurabile sulla base del solo confronto con un diverso intervento autorizzato: il ricorrente deve dimostrare l'effettiva omogeneità delle situazioni poste a raffronto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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