Cassazione Penale, Ordinanza n. 14186/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, definendo il giudizio con rito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha applicato la pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa per rapina e lesioni. Con l'unico motivo ha denunciato erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e mancanza di motivazione per non avere il giudice pronunciato sentenza di proscioglimento, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione dell'esito assolutorio/proscioglitorio nonostante l'accordo sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra quanto concordato e quanto deciso dal giudice. Poiché il ricorso non conteneva tali doglianze ma mirava a contestare la mancata pronuncia di proscioglimento, è stato ritenuto proposto per motivi non consentiti. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per la sussistenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa in appello a seguito di concordato sulla pena è impugnabile in cassazione solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità tra accordo e decisione; non è consentito usare il ricorso per modificare unilateralmente il patto sulla pena, salvo illegalità della pena concordata.
art. 129 c.p.p.
La doglianza sulla mancata pronuncia di proscioglimento non è stata ritenuta proponibile nel caso di specie, perché estranea ai motivi consentiti contro il concordato in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Riferimento testuale alla disciplina del concordato in appello, utilizzata per definire la natura del provvedimento impugnato.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di proscioglimento, ma ritenuta irrilevante rispetto ai limiti del ricorso contro il patteggiamento in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria processuale.
Massime di principio
- Contro la sentenza di appello resa a seguito di concordato sulla pena, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi che incidano sulla genesi dell'accordo, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Il concordato in appello costituisce un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti: una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione dalla parte che lo ha promosso o vi ha aderito.
- La deduzione di un preteso obbligo di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a superare i limiti di impugnabilità propri del concordato in appello, salvo che si alleghi e dimostri l'illegalità della pena concordata o altro vizio rilevante del patto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove sussista colpa nella sua proposizione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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