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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26563/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/09/2021 che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di tutela di una posizione creditoria incisa da confisca penale (art.240-bis c.p.). La domanda originaria era stata promossa il 13/06/2015 da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., poi ceduta a PENELOPE SPV SRL. La questione centrale riguarda la tempestività della domanda alla luce dell'interpretazione data dall'art.37 della legge n.161/2017 (che aveva reso applicabili alla confisca penale le disposizioni transitorie della legge di stabilità 2013) e delle successive pronunce di questa Corte; nel frattempo la Corte Costituzionale (sent. n.18/2023) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quell'art.37 con efficacia ex tunc per il periodo 2012-2017, mutando il quadro normativo di riferimento e rendendo necessario riesaminare la tempestività sulla base delle norme sopravvenute o più favorevoli.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. Ha ritenuto che la pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale abbia travolto la disposizione (art.37 l.161/2017) su cui si fondavano le precedenti decisioni rescindenti e, quindi, anche la decisione del giudice del rinvio. Ha inoltre indicato criteri di diritto per il giudice del nuovo rinvio: per il periodo in esame (dall'entrata in vigore della legge 2012 al 19/11/2017) vanno considerate le regole del codice antimafia (d.lgs. n.159/2011) tenendo conto, nella parte più favorevole al creditore, della disciplina prevista dalla legge del 2017 in tema di domande tardive (termine massimo di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo). Ne consegue che la domanda originaria depositata nel giugno 2015 deve essere ritenuta ammissibile se, alla data di deposito, fosse trascorso un periodo inferiore a un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; in mancanza di verifica del giudice di rinvio, la causa va riesaminata.

Norme richiamate

  • art.240-bis cod. pen.

    Norma penale che disciplina la confisca per reati che ha inciso la posizione del credito oggetto di tutela; nella vicenda la confisca penale ha determinato l'ablazione del credito e reso necessaria la domanda di accertamento della tutela.

  • art.37 legge n.161/2017

    parte dichiarata incostituzionale nella parte in cui rendeva applicabili i commi 199 e 205 della legge n.228/2012 anche con decorrenza anteriore all'entrata in vigore dell'art.37

    Disposizione di interpretazione autentica che aveva esteso alla confisca penale le disposizioni transitorie della legge di stabilità 2013; la Corte Costituzionale l'ha dichiarata incostituzionale ex tunc per il periodo 2012-2017, eliminando la base normativa di quelle interpretazioni che ritenevano determinante il decorso dei termini secondo la legge 2012.

  • legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013), art.1 commi 194-206 (in particolare commi 199 e 205)

    Contengono disposizioni transitorie in materia di confisca (e relative decadenze/termini) applicabili, in origine, alla confisca di prevenzione; l'art.37 del 2017 le aveva estese alla confisca penale ma tale estensione è stata cancellata dalla Corte Costituzionale per il periodo 2012-2017.

  • d.lgs. n.159/2011 (codice antimafia), art.52 e ss.; art.57; art.58

    Disciplina ordinaria delle misure di prevenzione e della tutela dei creditori: art.57 prevede che, dopo il decreto di primo grado, il giudice delegato assegni ai creditori un termine perentorio (non superiore a 60 giorni) per il deposito delle istanze e notifichi il decreto; art.58 stabilisce il termine assegnato dal giudice e prevede che ulteriori domande possano essere ammesse entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo se il creditore prova di non aver potuto presentare domanda per causa non a lui imputabile. La Corte ha indicato che, per la maggiore tutela del creditore, va fatto riferimento a tale termine "massimo" di un anno.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.18/2023

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.37 l.161/2017, con efficacia ex tunc per il periodo 2012-2017; tale pronuncia ha rimosso la norma interpretativa che aveva creato il precedente quadro giuridico sul quale si fondavano alcune decisioni della Cassazione in tema di tempestività delle domande di tutela del credito inciso da confisca penale.

Massime di principio

  • Se la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale con efficacia ex tunc una norma interpretativa su cui si sono fondate decisioni di merito o di legittimità, quelle decisioni vanno riesaminate e possono essere travolte: il giudice del rinvio deve applicare il nuovo quadro normativo.
  • Per le domande di tutela di crediti incisi da confisca penale nel periodo 2012-2017, occorre verificare quale disciplina dei termini sia più favorevole al creditore; la Corte ha indicato che può trovare applicazione il termine "massimo" di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (secondo l'art.58 d.lgs. n.159/2011 interpretato alla luce della disciplina sulle domande tardive).
  • Il mancato rispetto di un termine è valutato tenendo conto della concreta conoscenza del provvedimento ablatorio da parte del creditore e degli obblighi di informazione affidati all'autorità procedente; tuttavia, se quegli obblighi informativi sono sopravvenuti o variati, il giudice deve valutare l'applicabilità temporale della normativa.
  • La cessione del credito non impedisce all'assignee (cessionario) di proseguire l'azione di tutela, fermo restando che la verifica della tempestività va fatta con riferimento agli atti depositati in concreto (data del deposito della domanda originaria e data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo).
  • In presenza di norme stratificate e di cambiamenti interpretativi, il giudice del rinvio deve applicare il criterio del "più favorevole" al soggetto interessato e, se necessario, disporre indagini o accertamenti puntuali sui termini processuali e sulle notifiche eseguite.

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