Sentenza del 08/04/2019 n. 567 - Comm. Trib. Prov. Torino
IRES - Trattamento di fine mandato - Accantonamento - Deducibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES degli accantonamenti effettuati da una società per il trattamento di fine mandato spettante all'amministratore. Il limite fiscalmente riconosciuto è stato individuato nel criterio previsto dall'art. 2120 c.c., ossia una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. La parte dell'accantonamento eventualmente eccedente tale limite è stata considerata fiscalmente indeducibile.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'accantonamento al TFM è deducibile soltanto entro il limite determinato secondo il criterio dell'art. 2120 c.c. La quota eccedente la retribuzione annua divisa per 13,5 non può essere portata in deduzione ai fini IRES. Il testo fornito non specifica le parti processuali, l'organo giudicante o l'esito formale del ricorso; sul merito, la posizione favorevole all'Amministrazione finanziaria prevale quanto alla ripresa a tassazione della parte eccedente.
Norme richiamate
Art. 2120 del codice civile
retribuzione annua diviso 13,5
Il criterio di determinazione dell'indennità di fine rapporto costituisce il limite di riferimento per valutare la misura fiscalmente deducibile dell'accantonamento al TFM.
Art. 2364 del codice civile
La norma è richiamata in relazione ai poteri dell'assemblea e alla determinazione del compenso degli amministratori, rilevanti per la disciplina del TFM.
Art. 17, comma 1, lettera c, del T.U.I.R.
La disposizione disciplina il regime fiscale delle indennità di fine rapporto e delle somme assimilate, tra cui il trattamento di fine mandato degli amministratori.
Art. 105, commi 1, 2 e 4, del T.U.I.R.
La norma disciplina la deducibilità degli accantonamenti e consente la deduzione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa fiscale; per il TFM, l'eccedenza rispetto al limite riconosciuto è indeducibile.
Massime di principio
- Gli accantonamenti per il TFM non sono automaticamente deducibili per l'intero importo deliberato dalla società: occorre rispettare i limiti fiscalmente riconosciuti.
- Come criterio prudenziale, la quota deducibile deve essere parametrata alla retribuzione annua dell'amministratore divisa per 13,5, salvo specifiche disposizioni o orientamenti applicabili al caso concreto.
- La parte eccedente il limite fiscalmente riconosciuto deve essere recuperata a tassazione e non riduce il reddito imponibile IRES.
- Per sostenere la deducibilità del TFM è importante che l'indennità sia stata determinata o prevista con atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto o comunque nel rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina fiscale.
- La delibera societaria e la congruità dell'importo non eliminano, da sole, i limiti fiscali applicabili agli accantonamenti.
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