Sentenza n. 494/2026 - Genova, Sezione 1
per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo sussistenti tutti i presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a. per l'estinzione del processo conseguente alla rinuncia al ricorso. Non è stata quindi esaminata nel merito la domanda risarcitoria né la fondatezza dell'asserito inadempimento dell'amministrazione. In conformità all'accordo tra le parti, le spese di lite sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: comportamento asseritamente inadempiente dell'amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione, con particolare riferimento alle opere necessarie per la realizzazione di infrastrutture autostradali
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto domanda di risarcimento dei pregiudizi asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, di obblighi discendenti dalla concessione conclusa tra le parti e relativi, in particolare, alla realizzazione di infrastrutture autostradali. Nel corso del giudizio, prima della discussione nel merito, la ricorrente ha dichiarato di avere raggiunto con l'amministrazione un accordo per la definizione extragiudiziale della controversia e si è impegnata ad abbandonare il giudizio. L'amministrazione ha accettato tale dichiarazione, aderendo anche alla compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
presupposti normativamente prefissati dall’art. 84 c.p.a. per la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso
La rinuncia al ricorso, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, determina l'estinzione del processo.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe, senza una specifica applicazione esplicitata nella motivazione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe, senza una specifica applicazione esplicitata nella motivazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza una specifica applicazione decisoria nella motivazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando risultano integrati i presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a.; in tal caso il giudice non procede all'esame del merito della domanda.
- In presenza di un accordo tra le parti sulla compensazione delle spese di lite, il giudice può disporne l'integrale compensazione.
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