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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28034/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La banca, quale mandataria della società di leasing, propose opposizione allo stato passivo del fallimento chiedendo la restituzione di un immobile acquistato quando la società poi fallita era in bonis e successivamente concesso in locazione finanziaria alla stessa. Sosteneva che il diritto alla restituzione derivasse dall'inadempimento dei canoni di leasing scaduti tra il 28 agosto 2012 e il 25 marzo 2015. Il tribunale respinse l'opposizione ritenendo che l'operazione, ricondotta allo schema del sale and lease back, fosse in concreto elusiva del divieto di patto commissorio, per la funzione di garanzia mascherata da vendita. Nel ricorso per cassazione la banca dedusse, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1344 e 2744 c.c. nonché degli artt. 72 e 72-quater l. fall., sostenendo: (i) che il tribunale avesse erroneamente confuso soggetti giuridici distinti del gruppo bancario, poiché la concedente era la società di leasing e non la banca originaria finanziatrice, con conseguente irrilevanza dei rapporti debitori intercorrenti con altra società del gruppo; (ii) che non fosse stata affrontata la questione, prospettata dal giudice delegato, della mancata prova dello scioglimento del contratto di leasing, questione che avrebbe comunque impedito l'accoglimento della pretesa restitutoria anche in caso di validità dell'operazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il motivo si fondasse su un'argomentazione astratta e non colpisse la concreta ratio decidendi del decreto impugnato, la quale valorizzava il collegamento sostanziale tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario, la preesistente esposizione debitoria della fallita verso una società del gruppo e la sproporzione tra valore del bene e corrispettivo effettivamente versato. Ha inoltre ritenuto assorbito il secondo motivo, poiché una volta confermata la nullità/sussistenza dell'elusione del patto commissorio non occorreva esaminare l'ulteriore profilo dello scioglimento del leasing. È stato dichiarato assorbito anche il ricorso incidentale condizionato del fallimento. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1344 c.c.

    è richiamato quale base della nullità per illiceità della causa quando il contratto, pur formalmente lecito, è utilizzato in funzione elusiva del divieto di patto commissorio

  • art. 2744 c.c.

    il divieto di patto commissorio è operante anche rispetto a operazioni collegate che perseguano sostanzialmente una funzione di garanzia

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    la violazione del divieto di patto commissorio, tramite schema negoziale elusivo, comporta nullità del contratto per illiceità della causa

  • art. 72 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti dello scioglimento del contratto nel fallimento

  • art. 72-quater l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del leasing in caso di fallimento

  • art. 2497 c.c.

    è richiamato per affermare che, nell'attività di direzione e coordinamento, rileva il principio di effettività e la situazione di fatto del gruppo, non solo lo schema formale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Lo schema del sale and lease back è, in astratto, lecita operazione d'impresa, ma deve essere verificato in concreto se esso non sia stato utilizzato per mascherare un finanziamento assistito da vendita in funzione di garanzia, con elusione del divieto di patto commissorio.
  • La valutazione circa la funzione reale dell'operazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o della corretta applicazione delle norme, non mediante doglianze astratte che non si confrontino con la ratio decidendi effettiva.
  • Ai fini dell'elusione del patto commissorio possono rilevare indici sintomatici quali l'esistenza di un pregresso rapporto debitorio, la debolezza economica del venditore-utilizzatore e la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo effettivamente versato.
  • La verifica della funzione di garanzia può prescindere dalla formale identità dei soggetti negoziali quando l'operazione si colloca in un contesto di gruppo e sia ravvisabile, in senso sostanziale, un collegamento tra i soggetti coinvolti e le pattuizioni dirette allo scopo finale di garanzia.
  • Quando la nullità dell'operazione per illiceità della causa è già sufficiente a definire la controversia, restano assorbiti gli ulteriori profili difensivi o le questioni alternative relative all'efficacia o allo scioglimento del contratto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingRisoluzione del contrattoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

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