Cassazione Civile, Ordinanza n. 27895/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo passivo di due rapporti di conto corrente intestati alla società garantita, nei confronti di due soggetti che avevano prestato fideiussione a favore della debitrice principale, poi fallita. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo in parte, con revoca del decreto e condanna dei fideiussori al pagamento di una somma inferiore, determinata a seguito di consulenza tecnica contabile. In appello gli opponenti avevano contestato: la capacità processuale e la legittimazione della società mandataria che aveva agito in monitorio e poi nel giudizio; la validità della procura alle liti rilasciata per il ricorso monitorio; la nullità delle fideiussioni perché contenenti clausole conformi allo schema censurato dalla Banca d’Italia e asseritamente anticoncorrenziali, non meritevoli di tutela e comunque vessatorie o consumeristiche; l’operatività della decadenza ex art. 1957 c.c.; la mancanza di prova del credito, specie quanto agli affidamenti; e la legittimità del ricalcolo degli interessi anatocistici. La Corte d’appello aveva respinto il gravame. In cassazione uno dei fideiussori ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 75 e 77 c.p.c. per aver ritenuto sanata la carenza di rappresentanza della società che aveva agito; violazione dell’art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ritenuta estensibile alla fase monitoria; violazione degli artt. 1322, 1418, 1419 c.c., della normativa antitrust e consumeristica per la validità della fideiussione e la mancata nullità integrale; violazione degli artt. 117 TUB e 2697 c.c. per mancata prova del credito; violazione dell’art. 1283 c.c. per il calcolo degli interessi anatocistici. Uno dei due ricorrenti ha poi rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del fideiussore rinunciante e ha rigettato il ricorso dell’altro ricorrente. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la carenza originaria di rappresentanza processuale della società era sanabile per ratifica tacita del soggetto effettivamente legittimato, con effetto retroattivo; inoltre la procura alle liti rilasciata per l’opposizione al decreto ingiuntivo poteva essere interpretata, in applicazione del principio di conservazione degli atti, come comprensiva anche della fase monitoria. Ha poi dichiarato inammissibile o infondato il terzo motivo: la doglianza sulla non meritevolezza ex art. 1322 c.c. era inammissibile per difetto di specifica localizzazione processuale; la censura sulla nullità integrale delle fideiussioni era infondata perché i contratti "a valle" di intese anticoncorrenziali sono nulli solo per le clausole riproduttive dello schema vietato, salvo prova di una diversa volontà delle parti, e mancava prova che la banca non avrebbe concluso il contratto senza quelle clausole; la censura consumeristica era inammissibile per mancata indicazione della dedotta qualità di consumatore nei gradi di merito. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché risolto in una critica al merito dell’accertamento contabile e comunque la questione del titolo e dei due conti era stata già valutata. Il quinto motivo è stato parimenti inammissibile sia perché implicava un nuovo accertamento di fatto sul metodo di calcolo degli interessi sia perché il motivo di appello era stato ritenuto in modo assorbente generico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e tale statuizione non era stata censurata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente; è stato inoltre dichiarato inammissibile l’intervento in cassazione del cessionario successivo, poiché nel giudizio di legittimità non è ammesso l’intervento del terzo che non abbia partecipato alle fasi di merito, salvo ipotesi non ricorrente.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
La carenza di rappresentanza processuale dell’ente è sanabile mediante ratifica del soggetto effettivamente legittimato, con efficacia retroattiva.
art. 77 c.p.c.
La rappresentanza processuale dell’ente può essere regolarizzata anche successivamente alla costituzione in giudizio.
art. 83 c.p.c.
La procura alle liti va interpretata secondo il principio di conservazione degli atti e può estendersi anche alla fase monitoria se il contenuto lo consente.
art. 1322 c.c.
La censura sulla non meritevolezza del contratto è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione in appello.
art. 1418 c.c.
La nullità totale della fideiussione non è automatica: l’eventuale invalidità riguarda solo le clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale.
art. 1419 c.c.
La caducazione dell’intero contratto richiede prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole nulle.
art. 1419 c.c.
La nullità delle fideiussioni a valle di intese vietate è parziale, limitata alle clausole riproduttive dell’intesa illecita.
art. 1, comma 2, lett. a, L. n. 287/1990
Le clausole riproduttive di uno schema di intesa vietata sono nulle solo nei limiti in cui restringono la concorrenza.
art. 2, comma 3, L. n. 287/1990
La nullità conseguente a intese anticoncorrenziali colpisce le sole clausole illecite del contratto a valle.
art. 33 d.lgs. n. 206/2005
La censura consumeristica è stata dichiarata inammissibile per mancata allegazione della qualità di consumatore nei gradi di merito.
art. 1957 c.c.
La doglianza sulla decadenza del creditore è stata dedotta ma non accolta, rimanendo assorbita nella valutazione di infondatezza/inammissibilità delle censure.
art. 117 TUB
In assenza di valida pattuizione dei tassi, si applicano i tassi sostitutivi previsti dalla norma.
art. 2697 c.c.
La censura sulla mancata prova del credito è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il giudizio di fatto compiuto dal merito.
art. 1283 c.c.
La doglianza sull’anatocismo è stata respinta come inammissibile perché richiedeva un nuovo accertamento di fatto.
art. 342 c.p.c.
La genericità del motivo di appello è stata ritenuta assorbente e ha precluso l’esame nel merito della doglianza sull’anatocismo.
art. 1722 c.c.
La scadenza del mandato al procuratore sostanziale produce estinzione del mandato, ma il vizio di rappresentanza è comunque sanabile.
art. 384 c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo.
art. 111 c.p.c.
È stato richiamato per l’intervento del successore a titolo particolare, poi dichiarato inammissibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La mancanza originaria di legittimazione processuale del soggetto che agisce in rappresentanza di una società non determina necessariamente la nullità insanabile degli atti: il vizio è sanabile in ogni stato e grado mediante ratifica, anche tacita, del soggetto effettivamente legittimato, con efficacia retroattiva.
- La procura alle liti va interpretata secondo criteri di conservazione dell’atto processuale; se dal testo emerge chiaramente l’intenzione di abbracciare la domanda monitoria e l’eventuale opposizione, non può essere letta in modo formalistico e restrittivo.
- I contratti di fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali sono colpiti da nullità parziale e non integrale, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato, salvo prova di una diversa volontà contrattuale delle parti.
- Per ottenere la caducazione dell’intero contratto ex art. 1419 c.c. occorre allegare e provare che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole nulle; l’onere probatorio grava sulla parte che invoca la nullità totale.
- Le censure che presuppongono la qualifica di consumatore devono essere specificamente allegate e localizzate nei gradi di merito; in cassazione non è sufficiente una deduzione generica.
- Le doglianze che mirano a rimettere in discussione l’accertamento contabile del giudice di merito, specie in materia di saldo conto e anatocismo, sono inammissibili in cassazione se richiedono un nuovo esame del fatto o se non colpiscono la ratio della decisione sulla genericità del motivo di appello.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile l’intervento del terzo che non abbia partecipato al merito, salvo il successore a titolo particolare nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27847/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27848/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27849/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27852/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27853/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →