Sentenza n. 531/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) della delibera del Direttore Generale della ASP di Ragusa n.1714 del 19 settembre 2025, di presa d'atto della graduatoria di merito per la selezione di un medico odontoiatra, nella parte in cui colloca il ricorrente al secondo posto, invece che al primo posto; b) del verbale n. 2 dell'8 luglio 2025 della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di incarichi ex art. 15-octies del D.Lgs n. 502 del 1992, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 2,060, collocandolo al secondo posto, piuttosto che il corretto punteggio di 3,560 punti; c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, all'occorrenza, la delibera D.G. n.875 del 9 maggio 2025, di approvazione dell'avviso pubblico della selezione nella parte in cui non indica espressamente tra i titoli valutabili il servizio prestato durante il periodo emergenziale, la scheda di valutazione del ricorrente, nonché l’eventuale nomina del controinteressato; quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 gennaio 2026: a) della delibera del Direttore Generale della Asp di Ragusa n. 2125 del 22 novembre 2025, di presa d’atto della rettifica della graduatoria di merito per la selezione di un medico odontoiatra, già approvata con delibera DG n.1714 del 19 settembre 2025, nella parte in cui colloca il ricorrente al terzo posto, invece che al primo posto; b) del verbale n. 3 della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di incarichi ex art.15-octies del D.lge. n.502 del 1992, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 1,810, collocandolo al terzo posto, piuttosto che il corretto punteggio di 3,560 punti; c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi il verbale n. 2 della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di incarichi ex art.15-octies del D.lgs. n.502 del 1992 nella parte in cui chiede la certificazione della conoscenza delle lingue, la scheda rettificata di valutazione del ricorrente, nonché l’eventuale nomina del controinteressato dott. Iozzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e relativi verbali della selezione per il conferimento di incarichi ex art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992, prima con collocazione del ricorrente al secondo posto e poi, a seguito di rettifica, al terzo posto
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e i verbali della procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di incarichi ex art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992. Nella graduatoria originaria gli era stato attribuito un punteggio di 2,060, con collocazione al secondo posto; a seguito di una rettifica disposta dall'amministrazione, il punteggio era stato ridotto a 1,810, con collocazione al terzo posto. Il ricorrente ha dedotto: a) la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revisione in peius della graduatoria e del suo punteggio; b) l'illegittima revoca del punto attribuito per la conoscenza delle lingue inglese e francese, poiché l'avviso richiedeva soltanto una conoscenza documentata, senza prescrivere certificazioni formali, enti certificatori o livelli minimi, e il curriculum sottoscritto e autocertificato conteneva la relativa dichiarazione; c) la violazione della disciplina nazionale e regionale concernente la valorizzazione del servizio sanitario prestato durante l'emergenza COVID-19, per avere la Commissione riconosciuto il punteggio premiale per il servizio di medico vaccinatore soltanto fino al 31 marzo 2022, anziché considerare il servizio prestato oltre tale data, fino al periodo rilevante secondo la proroga degli obblighi connessi alla pandemia. Il controinteressato ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la procedura riguardasse incarichi autonomi e non un'assunzione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura avesse natura sostanzialmente concorsuale. Sono stati valorizzati la pubblicazione di un avviso con requisiti e termini di partecipazione, la valutazione comparativa dei titoli con attribuzione di punteggi e la formazione di una graduatoria finale di merito. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il Collegio ha ritenuto illegittima l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, poiché la rettifica della graduatoria aveva comportato una revisione in peius del punteggio e la retrocessione del candidato; la modifica di una graduatoria definitiva non è un'attività vincolata, ma l'esercizio di un potere di secondo grado discrezionale, da precedere dal contraddittorio con i candidati pregiudicati. È stata ritenuta illegittima anche la sottrazione del punto attribuito per la conoscenza delle lingue straniere: l'avviso non richiedeva certificazioni formali e il curriculum, sottoscritto e autocertificato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, conteneva una dichiarazione sufficiente secondo la lex specialis e i criteri fissati dalla Commissione. L'amministrazione non poteva introdurre successivamente un requisito più rigoroso; in ogni caso, avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio per acquisire chiarimenti o documentazione integrativa. È stata inoltre ritenuta illegittima la limitazione del punteggio per il servizio di medico vaccinatore alla sola data del 31 marzo 2022. La Commissione ha applicato in modo meccanico la cessazione formale dello stato di emergenza, senza considerare la proroga degli obblighi pandemici, la disciplina nazionale e regionale e la finalità premiale delle disposizioni, nonché la delibera aziendale che prevedeva il riconoscimento fino a un massimo di 18 mesi senza fissare quel termine finale. Gli atti impugnati sono stati annullati. L'Azienda è stata incaricata di riesaminare la posizione del ricorrente, rivalutare i titoli secondo i principi stabiliti e rideterminare la graduatoria entro sessanta giorni. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992
La procedura formalmente finalizzata al conferimento di incarichi ai sensi di questa disposizione può assumere natura sostanzialmente concorsuale quando prevede una selezione comparativa e la formazione di una graduatoria finale di merito.
art. 7 l. n. 241/1990
La rettifica in peius di una graduatoria definitiva deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado ai candidati direttamente pregiudicati.
art. 6 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione di esaminare correttamente la documentazione prodotta e consente, nel caso concreto, l'attivazione del soccorso istruttorio per chiarimenti o integrazioni documentali non dirette a introdurre un nuovo titolo.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È richiamato tra le garanzie procedimentali dedotte dal ricorrente nel procedimento di revisione della graduatoria.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La revisione della graduatoria è stata qualificata come esercizio di autotutela e potere di secondo grado, non vincolato, soggetto alle garanzie partecipative.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
Il curriculum sottoscritto e autocertificato può comprovare la conoscenza linguistica quando il bando richiede genericamente una conoscenza documentata e non prescrive una certificazione formale.
art. 2-bis d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020
Richiamato nel quadro normativo relativo alla valorizzazione del servizio sanitario prestato nell'emergenza COVID-19.
art. 2-ter d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020
Richiamato nel quadro normativo relativo alle misure emergenziali connesse alla campagna vaccinale.
art. 1, commi 457 e seguenti, l. n. 178/2020
Richiamato quale parte della disciplina nazionale di riferimento per le attività vaccinali e la valorizzazione del personale impegnato nell'emergenza.
art. 5, comma 10, l.r. Sicilia n. 9/2020
Ha introdotto misure premiali per il personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19; la relativa finalità deve essere considerata nella valutazione del servizio.
art. 10 d.l. n. 24/2022, convertito in l. n. 52/2022
La cessazione formale dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 non esaurisce necessariamente il periodo rilevante per valutare i servizi riconducibili alla gestione pandemica e alla campagna vaccinale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sentite le parti.
Massime di principio
- Una procedura selettiva deve essere qualificata come sostanzialmente concorsuale, indipendentemente dal nomen utilizzato dall'amministrazione, quando prevede una platea indeterminata di candidati, una valutazione comparativa dei titoli o delle prove e la formazione di una graduatoria finale di merito; in tal caso le relative controversie rientrano nella giurisdizione amministrativa.
- La rettifica in peius di una graduatoria definitiva costituisce esercizio di autotutela e di un potere di secondo grado discrezionale, non un'attività vincolata, e deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai candidati il cui punteggio o la cui posizione siano destinati a essere pregiudicati.
- Quando la lex specialis richiede genericamente la conoscenza documentata di una lingua senza prescrivere una certificazione formale, una dichiarazione contenuta in un curriculum sottoscritto e autocertificato secondo il d.P.R. n. 445/2000 è idonea a comprovare il titolo dichiarato, salva la successiva verifica dell'amministrazione.
- La commissione giudicatrice non può introdurre in sede di revisione dei punteggi un requisito documentale più rigoroso di quello previsto dal bando. Se la dichiarazione del titolo è già presente nella domanda, l'acquisizione di eventuali chiarimenti o documenti integrativi non costituisce introduzione postuma di un nuovo titolo e può essere disposta mediante soccorso istruttorio.
- Nella valutazione premiale del servizio sanitario prestato durante l'emergenza COVID-19, l'amministrazione deve considerare la finalità della disciplina e l'effettiva estensione temporale delle attività emergenziali e vaccinali, non potendo limitarsi meccanicamente alla data formale di cessazione dello stato di emergenza quando la normativa o gli atti amministrativi applicabili hanno prorogato gli obblighi o le attività connesse alla pandemia.
- L'annullamento della graduatoria per vizi della valutazione dei titoli comporta, quale effetto conformativo, la riedizione del potere da parte dell'amministrazione, che deve riesaminare la posizione del candidato secondo i principi stabiliti dal giudice e rideterminare la graduatoria nel termine fissato dalla sentenza.
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