Cassazione Civile, Ordinanza n. 24000/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto al giudice amministrativo dell'ottemperanza di ordinare al Ministero della giustizia l'esecuzione di un giudicato civile che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di spese processuali riconosciute in un procedimento ex legge n. 89/2001. Il TAR aveva accolto la domanda, ma, rilevando la sopravvenuta pendenza di procedimenti penali a carico del creditore per condotte connesse all'avvio di giudizi con procure asseritamente false, aveva subordinato il pagamento alla prestazione di una garanzia autonoma a prima richiesta di pari importo. Il Consiglio di Stato aveva confermato. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto un unico motivo: eccesso di potere giurisdizionale del giudice dell'ottemperanza, che non avrebbe potuto interpretare o modificare il titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice ordinario; violazione delle norme processuali amministrative e civili sul principio della domanda e sui poteri del giudice; violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e della legge n. 89/2001, perché la subordinazione del diritto a garanzia avrebbe leso l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo. Il Ministero ha resistito eccependo inammissibilità e infondatezza, richiamando anche il difetto di riconducibilità della censura al paradigma dell'art. 111, comma 8, Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come eccesso di potere giurisdizionale, mirassero in realtà a censurare errori di diritto e di valutazione commessi dal Consiglio di Stato nell'esercizio della funzione di ottemperanza, quindi un sindacato sui limiti interni della giurisdizione amministrativa e non sui soli limiti esterni consentiti dall'art. 111, comma 8, Cost. La Corte ha osservato che il giudice amministrativo non aveva alterato il contenuto del giudicato né deciso una controversia riservata ad altro plesso, ma aveva solo individuato modalità esecutive ritenute congrue alla luce di circostanze sopravvenute. Ne è derivata anche la condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
attribuisce alla Corte di cassazione il controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale; non consente di sindacare errori in iudicando o in procedendo del Consiglio di Stato
art. 34 c.p.a.
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la censura è stata ritenuta attinente al modo di esercizio del potere di ottemperanza
art. 39 c.p.a.
richiamato dal ricorrente, senza che la doglianza sia stata ritenuta idonea a integrare un vero eccesso di giurisdizione
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
invocato per sostenere il superamento del principio della domanda; la Corte lo ha ricondotto a critica delle modalità esecutive decise dal giudice amministrativo
art. 99 c.p.c.
richiamato dal ricorrente sul principio della domanda, ma la censura è stata qualificata come attinente ai limiti interni della giurisdizione
art. 101 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, senza rilievo ai fini dell'ammissibilità del ricorso
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a trasformare la doglianza in eccesso di potere giurisdizionale
art. 24 Cost.
invocato per dedurre lesione della tutela giurisdizionale effettiva; la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini del sindacato di legittimità ex art. 111, comma 8, Cost.
art. 111 Cost.
invocato per sostenere la violazione del giusto processo; la censura è stata ritenuta interna all'esercizio della giurisdizione amministrativa
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato dal ricorrente quale parametro sul giusto processo e sulla durata ragionevole, ma non ritenuto idoneo a fondare il controllo per eccesso di giurisdizione
L. n. 89/2001
richiamata come base del diritto all'equa riparazione e delle spese del relativo giudizio, ma non incide sulla qualificazione del vizio dedotto
art. 340 c.p.
richiamato solo per descrivere i reati oggetto dei procedimenti penali pendenti considerati dal giudice dell'ottemperanza
art. 479 c.p.
richiamato solo per descrivere i reati oggetto dei procedimenti penali pendenti considerati dal giudice dell'ottemperanza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato, il controllo ex art. 111, comma 8, Cost. riguarda soltanto i limiti esterni della giurisdizione e non consente di censurare errori di interpretazione, di sussunzione o di valutazione compiuti dal giudice amministrativo.
- Le doglianze che investono l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento della pubblica amministrazione e la verifica di conformità dell'azione amministrativa al giudicato attengono ai limiti interni della giurisdizione di ottemperanza e non sono sindacabili in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.
- Non vi è eccesso di giurisdizione quando il giudice dell'ottemperanza non modifica il contenuto del titolo esecutivo, non decide controversie riservate ad altro giudice e si limita a dettare modalità esecutive del giudicato, eventualmente tenendo conto di circostanze sopravvenute rilevanti per l'esecuzione.
- La subordinazione del pagamento dovuto in esecuzione del giudicato alla prestazione di una garanzia, se disposta come modalità esecutiva nell'ambito del potere di ottemperanza, costituisce scelta interna all'esercizio della giurisdizione e non travalicamento dei limiti esterni della stessa.
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