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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-541/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024. — Araceli García Fernández e a. contro Commissione europea e Comitato di risoluzione unico. — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA – Articolo 14 – Obiettivi della risoluzione – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) e della Commissione europea – Articolo 20 – Valutazioni ai fini della risoluzione – Requisiti – Articoli da 88 a 91 – Obbligo di riservatezza – Diritto di accesso al fascicolo – Dichiarazioni alla stampa. — Causa C-541/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione degli ex azionisti e portatori di strumenti di capitale del Banco Popular contro la sentenza del Tribunale. Conferma la legittimità del programma di risoluzione, della sua approvazione da parte della Commissione e delle valutazioni su cui esso si fonda, nonché l’assenza di una violazione del diritto di accesso integrale al fascicolo e dell’obbligo di riservatezza. Vengono inoltre respinte le domande risarcitorie, sia connesse all’annullamento sia autonome.

Impugnazione respinta nella causa sul programma di risoluzione del Banco Popular: la Corte conferma la legittimità della decisione SRB/Commissione, esclude un diritto all’accesso integrale al fascicolo in presenza di dati riservati e respinge le censure su motivazione, condizioni di risoluzione, valutazioni ai fini della risoluzione e riservatezza.

La questione giuridica

La Corte era chiamata a stabilire se il Tribunale avesse errato nel respingere le domande di annullamento e risarcimento relative al programma di risoluzione del Banco Popular, in particolare quanto: 1) alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM; 2) alla legittimità e sufficienza delle valutazioni ex articolo 20 del regolamento SRM; 3) all’esistenza di una violazione dell’obbligo di riservatezza e del diritto di accesso al fascicolo; 4) alla sufficienza della motivazione del programma di risoluzione e della decisione della Commissione; 5) alla fondatezza del rigetto delle domande risarcitorie.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nel regime SRM, l’adozione del programma di risoluzione è legittima quando ricorrono le tre condizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, senza che occorra indagare le cause del dissesto né anticipare la ricerca di soluzioni alternative nella fase della verifica della lettera a); la valutazione delle alternative spetta alla lettera b), mentre l’interesse pubblico della lettera c) va apprezzato rispetto agli obiettivi di risoluzione e non imponendo un bilanciamento specifico con i soli interessi patrimoniali di azionisti e creditori. Inoltre, in presenza di informazioni riservate, il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle versioni integrali degli atti né impone la divulgazione di dati coperti da segreto professionale; la motivazione può essere sintetica ma deve rendere comprensibile il ragionamento decisorio. La Corte conferma anche che valutazioni provvisorie ex articolo 20 possono validamente fondare la risoluzione anche senza una valutazione definitiva ex post, la quale ha funzione successiva e distinta.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento SRM)
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 19 del regolamento SRM
  • Articolo 20 del regolamento SRM
  • Articolo 24 del regolamento SRM
  • Articoli 88, 90 e 91 del regolamento SRM
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 339 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 17, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (UE) n. 1093/2010
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE

Impugnazione relativa al programma di risoluzione del Banco Popular

La pronuncia riguarda un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia proposta da ex azionisti e detentori di strumenti di capitale del Banco Popular Español SA contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso contro il programma di risoluzione adottato dal SRB il 7 giugno 2017 e approvato dalla Commissione con decisione 2017/1246. Il contenzioso si colloca nel quadro dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico (SRM).

Fatti e procedimento

Il Banco Popular era soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della BCE e, nel corso del 2016-2017, ha subito un grave deterioramento della liquidità, accompagnato da declassamenti del rating, deflussi di depositi e impossibilità di reperire ulteriore assistenza di liquidità di emergenza. Il SRB ha incaricato Deloitte di svolgere la valutazione ai fini della risoluzione ex articolo 20 del regolamento SRM e ha avviato una procedura di vendita del Banco Popular, culminata nella cessione al Banco Santander al prezzo di EUR 1.

Il 7 giugno 2017 il SRB ha adottato il programma di risoluzione, decidendo la vendita dell’attività d’impresa e la svalutazione/conversione degli strumenti di capitale; la Commissione lo ha approvato lo stesso giorno. I ricorrenti hanno poi chiesto al Tribunale l’annullamento del programma e della decisione della Commissione, oltre al risarcimento del danno e alla declaratoria di nullità della valutazione 2.

Questioni esaminate dalla Corte

In impugnazione, i ricorrenti hanno contestato, in sintesi:

  • la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento SRM;
  • la violazione dell’articolo 20 del regolamento SRM sulle valutazioni ai fini della risoluzione;
  • la violazione dell’articolo 90 del regolamento SRM e dei diritti di difesa/accesso al fascicolo;
  • la violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE;
  • la violazione dell’obbligo di riservatezza ex articolo 339 TFUE e articoli 88 e 91 del regolamento SRM;
  • il rigetto delle domande risarcitorie.

Accesso al fascicolo, riservatezza e motivazione

La Corte afferma che l’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM riconosce l’accesso al fascicolo alle persone oggetto di decisioni del SRB, ma esclude espressamente le informazioni riservate e i documenti interni preparatori. Tale limitazione è coerente con l’articolo 41 della Carta e con l’obbligo di segreto professionale di cui all’articolo 339 TFUE e all’articolo 88 del regolamento SRM.

Di conseguenza, la Corte conferma che i ricorrenti non avevano diritto alle versioni integrali del programma di risoluzione, della valutazione 2 e degli altri documenti preparatori nella misura in cui contenevano informazioni riservate. Il diritto a un ricorso effettivo non comporta, in questo contesto, un accesso integrale al fascicolo. La Corte ribadisce inoltre che la motivazione può essere limitata per preservare il segreto commerciale, purché il ragionamento e la metodologia restino comprensibili.

Quanto alla decisione 2017/1246, la Corte ritiene sufficiente la motivazione della Commissione, che ha fatto propri gli elementi e la motivazione del programma di risoluzione SRB; la Commissione non era tenuta a svolgere una seconda analisi completa né a fornire una motivazione aggiuntiva.

Condizioni per la risoluzione ex articolo 18 del regolamento SRM

Sul primo motivo di impugnazione, la Corte conferma che:

  • per la condizione della lettera a) basta constatare che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto; non occorre verificare le cause del dissesto né la sussistenza di possibili soluzioni alternative;
  • la verifica delle soluzioni alternative rientra nella lettera b), non nella lettera a);
  • per la lettera c), l’azione di risoluzione è “nell’interesse pubblico” quando è necessaria per perseguire uno o più obiettivi di risoluzione e proporzionata rispetto ad essi.

La Corte esclude che, ai fini della lettera c), il SRB debba bilanciare specificamente gli interessi patrimoniali di azionisti e creditori con l’interesse pubblico o analizzare alternative diverse dalla risoluzione e dalla liquidazione. Conferma anche che l’eventuale concessione di aiuti di Stato o l’uso del Fondo non costituiscono una “soluzione alternativa” alla risoluzione ai sensi della lettera b).

Valutazioni ai fini della risoluzione ex articolo 20 del regolamento SRM

La Corte precisa che le valutazioni 1 e 2 erano valutazioni provvisorie. La valutazione 1, predisposta dal SRB, è stata superata dalla successiva valutazione della BCE sul dissesto o rischio di dissesto, che gode di una competenza prioritaria in materia. La valutazione 2, affidata a Deloitte, è stata ritenuta conforme ai requisiti dell’articolo 20 nonostante le inevitabili incertezze di una valutazione d’urgenza.

Secondo la Corte, in situazioni di urgenza una valutazione provvisoria può concentrarsi sugli ambiti di maggiore incertezza e non deve necessariamente coprire in modo esaustivo ogni voce del bilancio. Inoltre, il valore economico negativo attribuito al Banco Popular nella valutazione 2 non contraddice la valutazione BCE, poiché le due valutazioni perseguono finalità diverse e si fondano su criteri diversi.

La Corte aggiunge che la mancata valutazione definitiva ex post non invalida il programma di risoluzione: tale valutazione ha una funzione successiva, volta a rilevare ex post le perdite e a orientare eventuali compensazioni o ripristini di valore, ma non costituisce condizione di validità della risoluzione già adottata.

Obbligo di riservatezza e dichiarazioni pubbliche

Nel valutare la presunta violazione dell’obbligo di riservatezza, la Corte distingue tra informazioni realmente riservate e mere indicazioni generali sulla sorveglianza bancaria. Rileva che la frase della presidente del SRB nell’intervista Bloomberg, secondo cui il Banco Popular era "un caso che stiamo sorvegliando", non rivelava di per sé l’esistenza di una procedura o di un’azione di risoluzione, ma rientrava nella vigilanza generale svolta in cooperazione con la BCE nell’ambito dell’SSM.

Quanto all’articolo Reuters del 31 maggio 2017 e alle asserite fughe di informazioni, la Corte conferma che i ricorrenti non hanno dimostrato che tali informazioni fossero imputabili al SRB o alla Commissione, né che vi fosse una violazione dell’obbligo di riservatezza da parte di tali istituzioni. Le censure ulteriori sul nesso di causalità, sui meccanismi di controllo interni e sull’asserito atteggiamento passivo delle istituzioni vengono respinte o dichiarate inconferenti.

Domande risarcitorie e conclusione

La Corte respinge anche il terzo motivo di impugnazione sulle domande risarcitorie connesse all’annullamento e conferma l’irricevibilità della domanda autonoma di annullamento della valutazione 2, che l’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento SRM considera insuscettibile di impugnazione separata. Viene confermata altresì l’irricevibilità della domanda risarcitoria autonoma per difetto di sufficiente indicazione del suo fondamento giuridico.

Dispositivo

L’impugnazione è integralmente respinta. I ricorrenti sono condannati alle spese sostenute dalla Commissione, dal SRB e dal Banco Santander; il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaunione bancariasegreto professionale e riservatezzaaccesso al fascicoloresponsabilità extracontrattuale dell’unione

Testo integrale

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