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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29373/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo, riformando solo in parte la decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità di un imputato per un vasto episodio di traffico di stupefacenti: gli veniva attribuito, in concorso con altri, il trasporto e la detenzione a fini di spaccio di circa 300 kg di hashish, con aggravante dell'ingente quantità. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria volta ad acquisire la mappatura delle telecamere lungo il percorso Palermo-Punta Raisi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la ricostruzione dei trasporti sarebbe fondata su supposizioni, che non vi sarebbero prove della presenza della droga nel deposito di Villagrazia di Carini né della consegna al garage di Palermo, e che le intercettazioni e i tempi di percorrenza non confermerebbero l'ipotesi accusatoria; 3) prescrizione del reato, assumendo che, esclusa la recidiva, il termine sarebbe decorso; 4) erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità per difetto di consapevolezza soggettiva; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 6) erronea determinazione della pena e insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva già respinto la richiesta ex art. 603 c.p.p. con ordinanza dibattimentale motivata, non impugnata unitamente alla sentenza, e perché il diniego della rinnovazione istruttoria può essere sorretto da motivazione anche implicita quando il giudice ritenga gli atti già sufficienti a decidere. Ha giudicato generico e non confrontato con la motivazione della sentenza il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva valorizzato elementi probatori specifici e convergenti, tra cui video-osservazione, fotogrammi e intercettazioni, e che la censura non dimostrava un vero travisamento della prova. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondata la doglianza sulla prescrizione, perché il termine va calcolato tenendo conto dell'aggravante ad effetto speciale dell'ingente quantità, con conseguente non maturazione del termine. Ha reputato non deducibile in cassazione la questione sulla consapevolezza dell'aggravante, perché non devoluta con specifico motivo di appello, e in ogni caso ha ritenuto la motivazione di merito non illogica. Ha escluso la censura sulle attenuanti generiche perché il motivo di appello era generico sin dall'origine e dunque inammissibile; ha infine ritenuto infondata la doglianza sulla pena, poiché la sanzione era stata irrogata in misura vicina al minimo edittale con motivazione sufficiente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice base per il trasporto e la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; nel caso concreto la fattispecie è stata ritenuta integrata in relazione a hashish in ingente quantità.

  • art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990

    Aggravante ad effetto speciale dell'ingente quantità; rileva sia ai fini del trattamento sanzionatorio sia nel calcolo della prescrizione, dovendo essere computata nel massimo edittale.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione istruttoria in appello è strumento straordinario e discrezionale, ammesso quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il diniego può essere motivato anche implicitamente se la sentenza mostra che le prove già acquisite sono sufficienti.

  • art. 129 c.p.

    Invocato ai fini dell'eventuale proscioglimento per cause estintive; escluso perché la prescrizione non era maturata.

  • art. 157 c.p.

    Disciplina il termine di prescrizione, che nel caso concreto è stato calcolato in relazione alla pena massima comprensiva dell'aggravante speciale.

  • art. 161 c.p.

    Regola la proroga del termine di prescrizione; applicata per determinare il termine complessivo di prescrizione in dodici anni e sei mesi.

  • art. 59 comma 2 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il profilo soggettivo dell'aggravante; la Corte ha ritenuto che l'agente, per il ruolo di trasportatore e le circostanze concrete, potesse percepire l'ingente quantità.

  • art. 62 bis c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha escluso che il motivo fosse specificamente devoluto e ha ritenuto inammissibile la censura per genericità originaria.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato in relazione al bilanciamento delle circostanze; la Corte ha respinto la doglianza per genericità e inammissibilità.

  • art. 132 c.p.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la commisurazione in misura prossima al minimo edittale.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di commisurazione della pena; nel caso concreto la motivazione è stata reputata sufficiente in quanto la pena era vicina al minimo.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma sulla motivazione dei provvedimenti; la motivazione sulla pena è stata considerata adeguata perché la sanzione era prossima al minimo edittale.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma sulla sentenza dibattimentale e sulla motivazione; non è stata ravvisata alcuna carenza motivazionale decisiva.

  • art. 581 comma 1-bis c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici; i motivi generici sono inammissibili ab origine.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    Preclude in cassazione questioni non devolute al giudice di appello, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il diniego della rinnovazione istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. può essere sorretto da motivazione implicita, quando dalla sentenza emerga che il materiale probatorio già acquisito è sufficiente a decidere e che l'integrazione richiesta non è necessaria.
  • In sede di legittimità non è consentito limitarsi a denunciare il mancato esame di singoli mezzi di prova o la mancata acquisizione di una prova, se la sentenza di merito ha fondato la decisione su un compendio probatorio complessivo, specifico e logicamente coerente; il travisamento della prova richiede una reale divergenza tra testo della decisione e risultanze processuali decisive.
  • La censura sulla prescrizione deve tenere conto dell'eventuale aggravante ad effetto speciale, che incide sul massimo edittale e quindi sul termine di prescrizione; se il termine non è maturato alla luce di tale computo, la doglianza è infondata.
  • Le questioni non specificamente devolute in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non fossero proponibili prima; la generica menzione in appello non basta a preservare il tema per il giudizio di legittimità.
  • I motivi di appello e di ricorso devono essere specifici: la mera evocazione di elementi personali favorevoli o di criteri di mitigazione della pena, senza allegare fatti concreti e pertinenti, rende la doglianza inammissibile per genericità.
  • Quando la pena è determinata in misura prossima al minimo edittale, il giudice può motivare in modo sintetico richiamando la congruità e l'adeguatezza della sanzione, senza una disamina analitica di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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