Cassazione Civile, Ordinanza n. 15893/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da una sentenza che aveva dichiarato inefficaci, nei confronti di alcuni creditori, atti di compravendita di terreni e di una porzione di fabbricato stipulati tra il 2003 e soggetti legati da rapporto di parentela. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Con il primo hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sostenendo che i crediti degli attori non sarebbero stati determinati con precisione e che non fosse stata provata una concreta lesione patrimoniale, dovendosi comparare l'ammontare dei crediti con la capienza residua del patrimonio del debitore. Con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'eventus damni andasse valutato alla data degli atti e non ex post, e che la Corte territoriale avesse valorizzato presunzioni e circostanze sopravvenute (calamità naturali, successiva esecuzione forzata, degrado urbanistico) in modo non corretto. Con il terzo hanno censurato la prova della scientia damni dell'acquirente, affermando che il pagamento del prezzo e le condizioni economiche del venditore escludessero la consapevolezza del pregiudizio. Con il quarto e il quinto hanno contestato l'efficacia revocatoria del contratto definitivo del 9.9.2003 in assenza di domanda specifica sui preliminari dell'1.10.2002, e hanno criticato il rilievo attribuito alla data di registrazione dei preliminari ex art. 2704 c.c. per individuare il momento della scientia damni. Con il sesto hanno impugnato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale volta alla rideterminazione dei saldi di conto corrente, proposta nel giudizio di primo grado contro due banche, lamentando violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il credito di almeno una delle originarie attrici risultava già accertato in un precedente giudizio monitorio e, per gli altri creditori, la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato l'esistenza di rapporti contrattuali e di una notevole esposizione debitoria antecedente agli atti dispositivi, nonché il principio secondo cui, quando il debitore dispone della quasi totalità del proprio patrimonio, il pregiudizio per i creditori è in re ipsa e incombe sul debitore dimostrare l'ampiezza del residuo patrimoniale. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle presunzioni, operazione preclusa in sede di legittimità; inoltre, la censura sulla presunzione ex art. 2729 c.c. non evidenziava una violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza, ma solo una ricostruzione fattuale alternativa. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente distinto il momento di valutazione dell'eventus damni, riferito al contratto definitivo, e quello della scientia damni, riferito ai preliminari; tuttavia, in mancanza di una data certa dei preliminari, la registrazione intervenuta nel 2003 rendeva non opponibile ai terzi la data del 2002, sicché la valutazione della consapevolezza del terzo acquirente era stata correttamente riferita al momento vicino al definitivo. È stato infine dichiarato inammissibile il sesto motivo, poiché la decisione di non ammettere una domanda riconvenzionale autonoma e non dipendente dalla domanda principale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, specie in presenza dell'esigenza di evitare un simultaneus processus e di garantire speditezza al giudizio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede la sussistenza di un credito, anche litigioso o incerto, e la prova dell'eventus damni e, nei casi richiesti, della consapevolezza del pregiudizio; quando il debitore aliena una pluralità di beni, il pregiudizio può risultare in re ipsa.
La violazione delle presunzioni semplici è deducibile solo se il giudice utilizza inferenze prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è ammesso trasformare la censura in una diversa ricostruzione dei fatti.
Non consente di rimettere in discussione in cassazione la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
La data della scrittura privata non autenticata non è certa verso i terzi se non dal giorno della registrazione; tale regola incide sulla opponibilità della data dei preliminari.
Il ricorso deve essere autosufficiente, indicando specificamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti sui quali si fonda la censura.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in un riesame del merito o delle risultanze istruttorie.
Il motivo è stato evocato per contestare la pronuncia sulla domanda riconvenzionale, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione di ammissibilità dipendesse dall'apprezzamento del giudice di merito.
La doglianza è stata richiamata in relazione alla domanda riconvenzionale, ma la Corte ha valorizzato la discrezionalità del giudice di merito nell'ammettere o meno un tema autonomo nel processo.
Norma richiamata per il deposito di memoria in cassazione da parte di una controricorrente.
art. 13 c.1-quater d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria è sufficiente, ai fini della legittimazione attiva, la titolarità di un credito anche litigioso o non ancora definitivamente accertato; non è necessario che il credito sia già liquidato in ogni sua componente.
- Quando il debitore dispone contestualmente di una pluralità di beni, fino a compromettere in modo sostanziale la garanzia patrimoniale residua, il pregiudizio per i creditori può presumersi in re ipsa, salvo prova contraria del debitore circa l'adeguatezza del patrimonio residuo.
- La scientia damni del terzo acquirente va verificata con riferimento al momento in cui si perfeziona il contratto rilevante ai fini dell'effetto traslativo o, nel caso di preliminare, al momento della sua stipula; la data del documento privo di data certa non è opponibile ai terzi prima della registrazione.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove, delle presunzioni e delle circostanze di fatto, poiché il ricorso per cassazione può denunciare solo errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice utilizza presunzioni non gravi, precise e concordanti o inferisce il fatto ignoto da un fatto noto inidoneo; non basta contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale autonoma, non strettamente dipendente dalla domanda principale, rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo se la motivazione manchi o sia illogica in modo radicale.
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