Ordinanza n. 3906/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 aprile 2026, pratica n. 28/PA/2025, relativa alla copertura, per l’anno 2024, di n. 10 posti di Consigliere della Corte di Cassazione per meriti insigni, ai sensi dell’art. 106, comma 3, Cost. e della legge 5 agosto 1998, n. 303, nella parte in cui ha ritenuto l’Avv. Luciano Maria Carlo Vasques non idoneo alla chiamata; - del parere negativo espresso dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 15 maggio 2025, nella parte in cui ha ritenuto insufficiente l’attività scientifica del ricorrente sul presupposto della produzione di sole tre pubblicazioni; - ove occorra, della comunicazione del CSM (prot. P 8386/2026 del 30 aprile 2026), con cui è stata respinta l’istanza di autotutela presentata dall’odierno ricorrente il 17 aprile 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche attualmente non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del CSM che ha ritenuto il ricorrente non idoneo alla chiamata a Consigliere della Corte di Cassazione per meriti insigni, nonché il parere negativo del CNF e il rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato alla procedura per la copertura di dieci posti di Consigliere della Corte di Cassazione per meriti insigni, ai sensi dell’art. 106, comma 3, Cost. e della legge n. 303/1998, producendo anche sei pubblicazioni scientifiche. Ha impugnato la delibera del CSM nella parte in cui lo ha ritenuto non idoneo, il parere negativo del CNF che avrebbe ritenuto insufficiente la sua attività scientifica sul presupposto della produzione di sole tre pubblicazioni, nonché il rigetto dell’istanza di autotutela. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, deducendo l’illegittimità della valutazione amministrativa; il testo dell’ordinanza non specifica ulteriormente i singoli vizi di legittimità articolati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha escluso che le doglianze del ricorrente si prestassero a un positivo apprezzamento, negando quindi il fumus boni iuris. Ha inoltre ritenuto insussistente un pregiudizio caratterizzato da attualità, concretezza e irreparabilità, escludendo il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 106, comma 3, Cost.
Costituisce la base costituzionale della procedura per la nomina di avvocati iscritti all’Albo speciale per le giurisdizioni superiori a Consigliere della Corte di Cassazione per meriti insigni.
legge 5 agosto 1998, n. 303
Disciplina, secondo quanto emerge dal provvedimento, la procedura di nomina a Consigliere della Corte di Cassazione per meriti insigni.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; il TAR ha respinto la domanda per l’insufficiente fumus boni iuris e per l’assenza di un pregiudizio attuale e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo presuppone una valutazione positiva, sia pure sommaria, delle censure dedotte; in mancanza di fumus boni iuris la domanda cautelare deve essere respinta.
- Il periculum in mora richiede la dimostrazione di un pregiudizio concretamente attuale e irreparabile; la mera prospettazione di conseguenze sfavorevoli derivanti dall’atto impugnato non è sufficiente.
- La valutazione cautelare resta distinta dalla decisione di merito e si fonda sulla sommaria cognizione propria della fase incidentale.
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