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Sentenza

Sentenza n. 5837/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento: 1) della nota con la quale in data -OMISSIS- -OMISSIS- comunicava alla società-OMISSIS- la revoca dei provvedimenti agevolativi concessi per la seguente motivazione: “il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, nella riunione del -OMISSIS-, ha deliberato la revoca dell’agevolazione concessa a favore dell’impresa beneficiaria finale, con conseguente necessità di restituzione di un importo pari all’ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)/ Premio – in quanto in data -OMISSIS-la Banca Dati Nazionale Antimafia ha rilasciato un certificato con esito positivo a carico della -OMISSIS- in ragione dell’emissione del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-del -OMISSIS- da parte della Prefettura di Napoli a carico dell’impresa in discorso”; 2) della Deliberazione, assunta nella riunione del -OMISSIS- con la quale il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, deliberava la revoca dell’agevolazione concessa a favore dell’impresa ricorrente di cui al punto 1); 3) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti dell’impresa ricorrente.

Giustizia amministrativa202401335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle agevolazioni del Fondo di Garanzia per le PMI e richiesta di restituzione di € 151.335,27, disposte dopo l’emissione di un’interdittiva antimafia a carico dell’impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva ottenuto sei agevolazioni, ammesse tra il 2020 e il 2023, per gli importi di € 126.069,15, € 1.080,00, € 6.593,12, € 3.523,97, € 3.564,69 ed € 2.682,42. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento nell’ottobre 2023, il gestore del Fondo ha revocato i benefici e richiesto la restituzione di € 151.335,27, in ragione dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli. La ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per la revoca, sostenendo che i rapporti agevolativi si erano esauriti con la concessione e l’impiego delle somme per le finalità finanziate; ha quindi invocato l’irretroattività degli atti amministrativi e la certezza dei rapporti giuridici, nonché gli artt. 84 e 92, comma 3, d.lgs. 159/2011, per escludere che l’interdittiva potesse incidere su rapporti già conclusi. Ha inoltre contestato, in via derivata, la legittimità dell’interdittiva presupposta.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso le censure di invalidità derivata perché l’interdittiva era già stata impugnata e il relativo ricorso era stato respinto con sentenza della stessa Sezione del 7 ottobre 2024, divenuta definitiva per mancata proposizione dell’appello. Ha rigettato la censura relativa alla pretesa retroattività, anzitutto perché l’impresa non aveva fornito neppure un principio di prova né dell’effettivo impiego delle somme né del conseguimento degli obiettivi finanziati. Ha inoltre rilevato che, ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011, contributi, finanziamenti e agevolazioni sono soggetti a condizione risolutiva: il rapporto è precario sino all’esito delle verifiche antimafia e l’interdittiva comporta la decadenza dal beneficio, non l’esercizio di un potere di autotutela su un rapporto ormai consolidato. La previsione del pagamento del valore delle opere eseguite e del rimborso delle spese riguarda i contratti in corso, non le erogazioni agevolative. L’effetto della decadenza è automatico ai sensi dell’art. 94, comma 2, e non sussiste un affidamento tutelabile sulla stabilità del beneficio. Il decorso del termine annuale di validità dell’interdittiva non ne determina da solo la perdita di efficacia: occorrono nuovi elementi idonei a superare quelli posti a fondamento della misura e l’eventuale informazione liberatoria opera solo ex nunc. Nel caso concreto non era intervenuta alcuna informativa liberatoria. La ricorrente è stata condannata a pagare € 2.000,00, oltre accessori di legge, a ciascuno del gestore del Fondo e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; spese compensate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011

    l'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 subordina a condizione risolutiva “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni”.

    Contributi, finanziamenti e agevolazioni sono concessi sotto condizione risolutiva dell’intervenuta informazione antimafia interdittiva; il rapporto di finanziamento resta quindi precario e la decadenza può riguardare anche somme già erogate.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Va peraltro ribadito che i provvedimenti di decadenza, recesso o revoca dalle erogazioni pubbliche, a norma dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 costituiscono un effetto automatico dell'adozione dell'interdittiva, senza che all'Amministrazione sia consentita, al riguardo, alcuna diversa determinazione, proprio perché il predetto provvedimento comporta una vera e propria incapacità giuridica speciale per l'impresa che ne è colpita, che fa venir meno la capacità del soggetto di essere titolare di rapporti con la P.A.

    L’interdittiva determina automaticamente la decadenza dalle erogazioni pubbliche e priva l’impresa della capacità di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, senza lasciare all’amministrazione una diversa scelta sul punto.

  • art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Va infatti osservato che il decorso del suddetto termine annuale non priva di validità o efficacia l'interdittiva antimafia, atteso che la Pubblica amministrazione è tenuta ad emettere una informativa liberatoria nei confronti dell'impresa solo ove sopraggiungano elementi nuovi atti a smentire o, comunque, superare gli elementi che hanno giustificato l'emissione del precedente provvedimento interdittivo, essendo irragionevole, e contrario alla ratio della normativa antimafia, sostenere che elementi indiziari di consistente gravità a fondamento di un provvedimento interdittivo possano perdere di efficacia solo perché sia decorso un anno dalla sua emanazione.

    La scadenza del periodo annuale non fa venir meno automaticamente validità ed efficacia dell’interdittiva: l’aggiornamento liberatorio presuppone nuovi elementi idonei a smentire o superare quelli originari.

Massime di principio

  • Le agevolazioni economiche pubbliche sono soggette alla condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011; l’interdittiva antimafia sopravvenuta può quindi determinare la decadenza anche da benefici già concessi o erogati, senza che la conclusione materiale dell’erogazione renda il rapporto definitivamente consolidato.
  • La decadenza o revoca delle erogazioni pubbliche conseguente all’interdittiva antimafia costituisce, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011, effetto automatico della misura e atto ricognitivo della condizione risolutiva, non esercizio di autotutela discrezionale.
  • La tutela prevista per il valore delle opere già eseguite e per le spese sostenute nei limiti delle utilità conseguite attiene ai contratti in corso di esecuzione e non si estende alle agevolazioni economiche, per le quali l’interdittiva comporta la decadenza dal beneficio.
  • Chi contesta il recupero di agevolazioni sostenendo di aver già impiegato le somme e conseguito gli obiettivi finanziati deve fornire almeno un principio di prova di tali circostanze; in difetto, la censura fondata sulla pretesa retroattività può essere respinta.
  • Il decorso di un anno dall’adozione dell’interdittiva antimafia non ne determina da solo la perdita di efficacia. L’informazione liberatoria conseguente a un riesame fondato su elementi nuovi produce effetti ex nunc e non elimina retroattivamente gli effetti già prodotti dall’interdittiva.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRevoca e recupero dei contributi
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContributi e finanziamenti pubblici
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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