Cassazione Civile, Ordinanza n. 36625/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di appalto verbali aventi ad oggetto lavori edili, di manutenzione e di ristrutturazione eseguiti su uno stabilimento industriale, su un appartamento soprastante e su un ulteriore appartamento. Il committente agiva chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la restituzione delle somme pagate in eccesso e il risarcimento dei danni, deducendo di avere versato una somma complessiva superiore al dovuto e di avere accertato, tramite computo metrico e CTU, un proprio credito. L'appaltatore si costituiva resistendo e, in via riconvenzionale subordinata, chiedeva il pagamento di ulteriori lavori eseguiti per un importo residuo. Il Tribunale rigettava la domanda del committente per difetto di prova del pagamento. In appello, la Corte territoriale accoglieva l'appello del committente, riteneva provato il pagamento di una somma determinata, ma, sulla base della CTU, accertava anche che il valore complessivo dei lavori eseguiti dall'appaltatore superava le somme versate, con conseguente rigetto della domanda restitutoria. Il ricorrente in cassazione denunciava: 1) nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria, poiché la Corte d'appello aveva accolto l'appello del committente ma al contempo riconosciuto la fondatezza della domanda riconvenzionale dell'appaltatore; 2) omesso esame di fatti decisivi in relazione alla CTU e alle prove testimoniali; 3) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 2.800,00; 4) ulteriori vizi di omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 111 Cost. La Suprema Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che la motivazione era comprensibile e che la CTU era stata esaminata; ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello, pur avendo accertato l'esistenza di un credito dell'appaltatore per lavori eccedenti le somme ricevute, aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di condanna al pagamento proposta e riproposta ex art. 346 c.p.c. La cassazione è stata quindi disposta con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per esaminare e decidere sulla domanda riconvenzionale e sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha rigettato il primo e il secondo, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che sussistesse un vizio di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di pagamento, perché la domanda, rimasta assorbita in primo grado, era stata riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e doveva essere espressamente decisa.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così contraddittoria da risultare non riconoscibile come giustificazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare la nullità della sentenza per vizi di motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; l'omessa decisione su una domanda o su una sua componente integra vizio di omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del dovere di motivazione e della necessità di una decisione completa e coerente.
art. 346 c.p.c.
Le domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello per non intendersi rinunciate; una volta riproposte, il giudice deve esaminarle e decidere su di esse.
art. 343 c.p.c.
È necessaria l'impugnazione incidentale per le questioni rigettate, non per quelle rimaste assorbite.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione riguarda solo i casi di totale assenza della motivazione o di contraddizione tale da renderla incomprensibile; non basta che la motivazione sia sintetica o che il ricorrente la reputi poco persuasiva.
- Nel giudizio di legittimità il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio, ma solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Quando il giudice di appello accoglie in parte la ricostruzione fattuale ma omette di statuire su una domanda riconvenzionale ritualmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
- Le domande rimaste assorbite in primo grado non richiedono appello incidentale; è sufficiente la loro riproposizione tempestiva in appello, dopo la quale il giudice deve pronunciarsi espressamente.
- Se la sentenza accerta in motivazione l'esistenza di un credito ma non contiene il dispositivo sulla relativa condanna, la decisione è viziata per incompletezza decisoria e va cassata con rinvio.
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