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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15782/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un'intimazione di pagamento di complessivi euro 124.136,90, fondata su diciannove cartelle esattoriali relative a imposte, interessi e sanzioni riferite alle annualità 1999-2004. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione; in appello la CTR dell'Umbria ha accolto parzialmente il gravame, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere quanto a dieci cartelle annullate ai sensi dell'art. 4 del d.l. 119/2018 e ritenendo prescritti, in tutto o in parte, i crediti recati dalle restanti nove cartelle, perché la notifica degli atti che l'agente della riscossione indicava come interruttivi della prescrizione (intimazioni del 21.2.2013 e pignoramenti presso terzi del 2013) non risultava provata. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel negare efficacia interruttiva alle intimazioni del 2013: secondo la ricorrente, per la notifica ex art. 140 c.p.c. sarebbe stata sufficiente, quale prova del perfezionamento per compiuta giacenza, la produzione dell'attestazione di spedizione della raccomandata informativa e del relativo avviso di ricevimento privo della sottoscrizione del destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato i principi in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. nelle ipotesi di irreperibilità relativa, affermando che la regolarità della notificazione richiede la prova dell'effettivo invio e della ricezione, o comunque della giacenza, della raccomandata informativa: l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza è necessario ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. Poiché dalla sentenza impugnata non risultava prodotta tale documentazione e la CTR aveva accertato che gli avvisi di ricevimento erano vuoti, il giudice di legittimità ha confermato l'insussistenza della prova delle notifiche asseritamente interruttive e, quindi, la declaratoria di prescrizione dei crediti residui. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite. È stato inoltre precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale di deduzione della violazione di legge prospettata dalla ricorrente.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale norma in tema di notificazioni degli atti tributari, in combinazione con l'art. 140 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la notificazione richiede deposito in casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa; ai fini della prova del perfezionamento è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato per il contenuto della relata di notifica e per i limiti della fede privilegiata del pubblico ufficiale rispetto agli atti compiuti da altri soggetti.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    richiamato per le indicazioni che devono accompagnare l'avviso informativo da spedire per raccomandata.

  • art. 4 d.l. 119/2018

    norma richiamata per l'annullamento di dieci cartelle e la conseguente cessazione della materia del contendere in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni eseguite ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, il perfezionamento deve essere provato mediante la documentazione dell'avvenuto invio e della ricezione/giacenza della raccomandata informativa; la sola attestazione di spedizione non basta se manca l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza.
  • La fede privilegiata della relata di notifica copre solo i fatti compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale notificatore; non si estende alle attività successive svolte dal servizio postale, la cui prova può essere fornita con ordinari mezzi e non richiede querela di falso.
  • Se non è dimostrata la notificazione degli atti idonei a interrompere la prescrizione, il giudice può legittimamente ritenere maturata la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo sulla base della data delle cartelle e dell'atto impugnato successivo.
  • L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è parte essenziale della prova del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., perché consente di verificare che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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