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Sentenza

Sentenza n. 613/2026 - Latina, Sezione 1

per l'accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'esistenza e attuale operatività del Comitato Sabaudia MMXX (istituito con atto pubblico in Sabaudia il 20 Maggio 2019), per l'organizzazione della prima tappa della coppa del mondo di canottaggio, per l'anno olimpico 2020 e dei successivi eventi assegnati (quali terza tappa della coppa del mondo di canottaggio 2021, campionato europeo junior di canottaggio 2022, campionato assoluto europeo 2024 e campionato mondiale di canottaggio costiero 2023) e assegnandi; nonché per l'annullamento delle Delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci aderenti del Comitato Sabaudia MMXX del 25 Agosto 2022 (laddove le stesse vengano intese come atto di scioglimento del Comitato Sabaudia MMXX); - della delibera del consiglio comunale del Comune di Sabaudia, 12 Agosto 2022, n. 20 (che ha dato mandato al Sindaco di disporre lo scioglimento del Comitato Sabaudia MMXX); - della delibera della giunta comunale del 23 Agosto 2022, n. 72 e del decreto 10 ottobre 2022, n. 34 del Consiglio Comunale del Comune di Sabaudia, che hanno disposto il conferimento dell'incarico di liquidatore del Comitato Sabaudia MMXX; - di ogni atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso; nonché per l'accertamento della vincolatività degli impegni assunti dal Comune di Sabaudia con le delibere della Giunta Comunale 27 novembre 2019, n. 229; 24 febbraio 2020, n. 39, 4 Marzo 2021 n. 36 e con i contratti stipulati con la F.I.C. e la F.I.S.A., sottoscritti nel 2019 e nel 2020 dal Sindaco pro tempore; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 23 marzo 2023: per l'annullamento della determinazione della Regione Lazio, direzione affari istituzionali e personale - area affari generali dell’11 gennaio 2023, n. G00147, avente ad oggetto il «Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della deliberazione di scioglimento del ‘Comitato Sabaudia MMXX' e della nomina quale liquidatore del dott. Alessandro Bonura, ai sensi e petr gli effetti dell'art. 13 e segg. disp. att. c.c.» nonché di ogni atto, presupposto o conseguente a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202200615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Atti comunali e regionali concernenti lo scioglimento e la liquidazione del Comitato Sabaudia MMXX, nonché gli impegni negoziali assunti dal Comune per l'organizzazione di eventi sportivi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La federazione ha chiesto l'accertamento dell'esistenza e dell'operatività del Comitato Sabaudia MMXX e della vincolatività degli impegni assunti dal Comune di Sabaudia mediante delibere e contratti relativi all'organizzazione di eventi di canottaggio. Ha inoltre impugnato le delibere del Comitato del 25 agosto 2022, la delibera consiliare comunale n. 20 del 12 agosto 2022, la delibera di Giunta n. 72 del 23 agosto 2022, il decreto sindacale di nomina del liquidatore e, con motivi aggiunti, la determinazione regionale dell'11 gennaio 2023 relativa all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private dello scioglimento del Comitato e della nomina del liquidatore. La ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, la rilevanza della natura pubblicistica sostanziale del Comitato e della provenienza degli atti da organi comunali e regionali. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia sullo scioglimento e sulla liquidazione del Comitato riguardi una persona giuridica di diritto privato e vicende disciplinate dal codice civile e dallo statuto, sicché spetta al giudice ordinario verificare il rispetto delle regole privatistiche. Anche la domanda relativa alla validità e vincolatività degli impegni assunti dal Comune per la candidatura e l'organizzazione degli eventi sportivi è stata ricondotta a rapporti privatistici, instaurati su un piano paritetico e negoziale, estranei all'esercizio di poteri autoritativi. Il giudizio può essere riassunto davanti al Tribunale ordinario competente per territorio nei termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    nei termini di cui all'art. 11 comma 2 c.p.a.

    La declinatoria di giurisdizione consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione nel termine previsto dalla norma.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 17 aprile 2026

    La decisione dà atto dello svolgimento da remoto della camera di consiglio secondo la disposizione processuale richiamata.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario si determina in base al petitum sostanziale, considerando non soltanto la statuizione richiesta, ma soprattutto la causa petendi e l'effettiva natura della posizione giuridica dedotta, indipendentemente dalla prospettazione formale delle parti.
  • Le controversie relative allo scioglimento e alla liquidazione di una persona giuridica di diritto privato, anche quando l'ente sia composto da amministrazioni pubbliche o gli atti provengano da organi pubblici, appartengono alla giurisdizione ordinaria se l'amministrazione ha agito secondo le regole del codice civile e dello statuto, senza esercitare poteri autoritativi.
  • Le controversie sulla validità e vincolatività di impegni assunti da un'amministrazione nell'ambito di rapporti negoziali e paritetici, relativi all'organizzazione di eventi, rientrano nella giurisdizione ordinaria quando non siano espressione dell'esercizio di un potere pubblico.
  • La provenienza di un atto da un consiglio comunale, da una giunta o da un'amministrazione regionale non determina di per sé la giurisdizione amministrativa: occorre verificare la natura sostanziale del rapporto e l'eventuale esercizio di poteri autoritativi. La declinatoria di giurisdizione non impedisce la riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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