Cassazione Penale, Sentenza n. 7270/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per estorsione aggravata ad opera della Corte d'appello, deducendo: 1) motivazione insufficiente e contraddittoria sulla sua partecipazione al reato (sosteneva di essere stato passivo e che il video smentisce la versione della persona offesa); 2) illegittima applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416 bis) basata sulla mera presenza fisica, cioè una "mafiosità per contagio" non prevista dall'ordinamento; 3) omessa/superficiale motivazione sul rigetto dell'attenuante dell'art. 114 c.p., in quanto il suo ruolo sarebbe stato marginale e privo di caratura criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ripropositivo rispetto ai motivi già trattati in sede di appello e perché la Corte d'appello aveva fornito motivazione sintetica ma esaustiva. È stata confermata la ricostruzione di fatto secondo la quale Mauceri ha condiviso e rafforzato le minacce del coimputato, e che il coimputato Gioco ha evocato l'intervento di terzi mafiosi (tenendo conto che Gioco è stato condannato anche per partecipazione a sodalizio mafioso). È stata inoltre respinta la richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. e ritenuta legittima l'applicazione dell'aggravante ex art. 416 bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la richiesta di liquidazione delle spese del grado di legittimità per la parte civile è stata respinta per mancanza di utile contributo alla discussione.
Norme richiamate
art. 416 bis cod. pen.
L'aggravante del "metodo mafioso" è stata ritenuta sussistente perché il coimputato (Gioco), a cui Mauceri si è affiancato, ha evocato l'intervento di terzi e ha usato espressioni idonee a richiamare la forza intimidatrice del sodalizio; la compartecipazione (rafforzamento dell'intimidazione) giustifica l'applicazione anche nei confronti dell'altro partecipante.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove testimoniali e documentali; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito sia stata logica e coerente con le modalità di comparazione del compendio probatorio previste da tale norma.
art. 114 cod. pen.
L'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. è stata esclusa perché non emersero elementi concreti che attestassero un ruolo meno efficace o marginale del ricorrente rispetto al coimputato; la condivisione della condotta e il rafforzamento dell'intimidazione escludevano la diminuzione di responsabilità.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al diritto della parte civile alla refusione delle spese nel giudizio di legittimità: la Corte ha ribadito che la parte civile ha diritto alle spese solo se ha fornito un apprezzabile contributo alla discussione, principio applicato anche per il contraddittorio scritto.
Massime di principio
- La sola presenza fisica di una persona in un episodio intimidatorio può integrare concorso e favorire l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" se la sua condotta rafforza l'effetto intimidatorio o dimostra condivisione delle finalità illecite.
- La valutazione della prova filmata va compiuta nel contesto complessivo: un video non cancella automaticamente la versione della persona offesa se il giudice di merito ritiene, con motivazione congrua, che gestualità, contesto e dichiarazioni siano coerenti con la ricostruzione accusatoria.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti per minore responsabilità occorrono elementi probatori chiari sul ruolo marginale o sulla inesistente caratura criminale dell'imputato; mere deduzioni difensive non sono sufficienti in sede di legittimità.
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che ripropongono motivi già ampiamente trattati in grado di merito senza confrontarsi con le motivazioni rese: è necessario contestare specificamente la logica o la insufficienza della motivazione del giudice di merito.
- La parte civile può ottenere la refusione delle spese in Cassazione solo se dimostra di aver apportato un contributo concreto e specifico alla discussione nel giudizio di legittimità.
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