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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7270/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per estorsione aggravata ad opera della Corte d'appello, deducendo: 1) motivazione insufficiente e contraddittoria sulla sua partecipazione al reato (sosteneva di essere stato passivo e che il video smentisce la versione della persona offesa); 2) illegittima applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416 bis) basata sulla mera presenza fisica, cioè una "mafiosità per contagio" non prevista dall'ordinamento; 3) omessa/superficiale motivazione sul rigetto dell'attenuante dell'art. 114 c.p., in quanto il suo ruolo sarebbe stato marginale e privo di caratura criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ripropositivo rispetto ai motivi già trattati in sede di appello e perché la Corte d'appello aveva fornito motivazione sintetica ma esaustiva. È stata confermata la ricostruzione di fatto secondo la quale Mauceri ha condiviso e rafforzato le minacce del coimputato, e che il coimputato Gioco ha evocato l'intervento di terzi mafiosi (tenendo conto che Gioco è stato condannato anche per partecipazione a sodalizio mafioso). È stata inoltre respinta la richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. e ritenuta legittima l'applicazione dell'aggravante ex art. 416 bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la richiesta di liquidazione delle spese del grado di legittimità per la parte civile è stata respinta per mancanza di utile contributo alla discussione.

Norme richiamate

  • art. 416 bis cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" è stata ritenuta sussistente perché il coimputato (Gioco), a cui Mauceri si è affiancato, ha evocato l'intervento di terzi e ha usato espressioni idonee a richiamare la forza intimidatrice del sodalizio; la compartecipazione (rafforzamento dell'intimidazione) giustifica l'applicazione anche nei confronti dell'altro partecipante.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove testimoniali e documentali; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito sia stata logica e coerente con le modalità di comparazione del compendio probatorio previste da tale norma.

  • art. 114 cod. pen.

    L'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. è stata esclusa perché non emersero elementi concreti che attestassero un ruolo meno efficace o marginale del ricorrente rispetto al coimputato; la condivisione della condotta e il rafforzamento dell'intimidazione escludevano la diminuzione di responsabilità.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al diritto della parte civile alla refusione delle spese nel giudizio di legittimità: la Corte ha ribadito che la parte civile ha diritto alle spese solo se ha fornito un apprezzabile contributo alla discussione, principio applicato anche per il contraddittorio scritto.

Massime di principio

  • La sola presenza fisica di una persona in un episodio intimidatorio può integrare concorso e favorire l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" se la sua condotta rafforza l'effetto intimidatorio o dimostra condivisione delle finalità illecite.
  • La valutazione della prova filmata va compiuta nel contesto complessivo: un video non cancella automaticamente la versione della persona offesa se il giudice di merito ritiene, con motivazione congrua, che gestualità, contesto e dichiarazioni siano coerenti con la ricostruzione accusatoria.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti per minore responsabilità occorrono elementi probatori chiari sul ruolo marginale o sulla inesistente caratura criminale dell'imputato; mere deduzioni difensive non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che ripropongono motivi già ampiamente trattati in grado di merito senza confrontarsi con le motivazioni rese: è necessario contestare specificamente la logica o la insufficienza della motivazione del giudice di merito.
  • La parte civile può ottenere la refusione delle spese in Cassazione solo se dimostra di aver apportato un contributo concreto e specifico alla discussione nel giudizio di legittimità.

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