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Sentenza

Sentenza n. 2844/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della “INGIUNZIONE N. 16717 DEL 30/09/2022 PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI” a firma de “IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO”, notificata all’odierno ricorrente il 3 ottobre 2022 (All. n. 1); b) della “Diffida a sospendere lavori abusivi …”, “Prot. n. 16714 del 30/09/22”, a firma de “IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO”, notificata all’odierno ricorrente il 3 ottobre 2022 (all. n. 2); c) della “ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI n. 16712 del 30/09/2022”, a firma de “IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO”, notificata all’odierno ricorrente il 3 ottobre 2022 (all. n. 3); d) d’ogni altro provvedimento/atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso ai/dei suddetti provvedimenti/atti, comunque lesivo dei diritti/interessi del ricorrente, nessuno escluso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Della Femina Antonio il 23/3/2023: a) del c.d. silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità del 23 novembre 2022, proposta dal ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del novellato D.P.R. 380/2001; b) d’ogni altro provvedimento/atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso al/del suddetto c.d. silenzio-diniego, comunque lesivo dei diritti/interessi del ricorrente, nessuno escluso, compresi, in particolare, i provvedimenti/atti impugnati col ricorso introduttivo;

Giustizia amministrativa202205934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ingiunzione di demolizione di un manufatto, di aree cortilizie in battuto di cemento e di una muratura di confine e contenimento, nonché diffida e ordinanza di sospensione dei lavori e successivo silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di demolizione e gli atti di sospensione dei lavori deducendo, quanto a questi ultimi, la violazione dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, poiché al momento dell’accertamento i lavori non sarebbero stati in corso, nonché difetto di istruttoria. Ha contestato inoltre il difetto di motivazione dell’ordine di demolizione, per avere l’amministrazione indicato indistintamente l’assenza del permesso di costruire, la totale difformità e le variazioni essenziali senza precisare quale fattispecie ricorresse. Con una censura centrale ha sostenuto che il manufatto principale preesistesse al 1967 e, secondo la documentazione prodotta, persino al 1951 e al 1939, sicché per la sua realizzazione non sarebbe stato necessario un titolo edilizio né un’autorizzazione paesaggistica. Ha qualificato i lavori eseguiti nel 2004 come mera manutenzione straordinaria, senza aumento di superficie o volume, assumendo che, al più, avrebbe potuto essere disposta la riduzione in pristino e non la demolizione. Quanto alle aree cortilizie e alla muratura, ha dedotto la natura pertinenziale e il modesto impatto degli interventi. Con motivi aggiunti ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e sull’istanza di compatibilità paesaggistica, riproponendo le medesime argomentazioni sull’epoca risalente del manufatto e sulla natura minore delle opere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la parte del ricorso relativa alla diffida e alle ordinanze di sospensione dei lavori, poiché tali atti cautelari avevano consumato la loro efficacia, comunque destinata a cessare entro 45 giorni o con l’adozione dell’ordine di demolizione. Non ha quindi esaminato la censura relativa alla necessità che i lavori fossero in corso al momento dell’accertamento. Ha respinto la censura di difetto di motivazione, affermando che l’ordine di demolizione è atto vincolato e adeguatamente motivato dalla descrizione delle opere e dalla constatazione della loro abusività, senza necessità di specificare ulteriormente quale tra assenza di titolo, totale difformità o variazione essenziale integri la fattispecie. Ha respinto anche la censura principale: la documentazione prodotta dimostrava, al più, l’esistenza di un manufatto nel 1953-1955, ma non provava l’identità tra tale preesistenza e l’immobile accertato nel 2022, modificato nel 2004. Le asserzioni sulla natura e consistenza dei lavori del 2004 non erano corroborate da prova idonea. Inoltre, trattandosi di area paesaggisticamente vincolata, la demolizione può essere disposta per qualsiasi opera realizzata senza il necessario titolo paesaggistico, anche se astrattamente soggetta a SCIA e non a permesso di costruire. Le opere accessorie non potevano essere valutate atomisticamente, ma dovevano essere considerate unitariamente nel loro complessivo impatto sul territorio. I motivi aggiunti sono stati respinti perché la presentazione dell’istanza di sanatoria presuppone il riconoscimento dell’edificazione sine titulo e il ricorrente non aveva dimostrato il requisito della doppia conformità, presupposto necessario dell’accertamento ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’amministrazione deve reprimere con demolizione le opere comunque realizzate senza il necessario titolo, anche quando l’intervento sarebbe astrattamente eseguibile mediante DIA o SCIA.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento di conformità richiede la dimostrazione della doppia conformità; la mera allegazione della vetustà del manufatto o della natura minore delle opere non sostituisce tale requisito.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La compatibilità paesaggistica postuma è ammessa nei casi tipizzati dalla disposizione, tra cui interventi senza creazione o aumento di superfici e volumi e interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma la ricorrenza dei presupposti deve essere dimostrata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d’ufficio una questione decisiva, assicurando previamente il contraddittorio mediante il relativo avviso alle parti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione, l’amministrazione adotta l’ordine di demolizione, poiché quest’ultimo sostituisce sul piano della lesività il provvedimento cautelare, destinato comunque a cessare entro il termine previsto o con l’adozione del provvedimento definitivo.
  • L’ordine di demolizione di opere abusive, quale atto vincolato, è adeguatamente motivato dalla descrizione delle opere e dalla constatazione della loro abusività; non è necessario che l’amministrazione specifichi ulteriormente quale qualificazione astratta tra assenza di titolo, totale difformità o variazione essenziale fondi l’abuso, quando la motivazione consenta di individuare le opere contestate e la loro abusività.
  • Chi invoca la preesistenza di un manufatto rispetto all’introduzione dell’obbligo di titolo edilizio deve provare, con elementi precisi, gravi e concordanti, non soltanto l’esistenza di un manufatto remoto, ma anche la sua identità sostanziale con quello oggetto dell’accertamento amministrativo, soprattutto quando nel tempo siano stati eseguiti interventi edilizi.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanzione demolitoria può essere adottata per qualsiasi opera realizzata senza il necessario titolo paesaggistico, anche se l’intervento, sotto il solo profilo edilizio, fosse astrattamente soggetto a DIA o SCIA anziché a permesso di costruire.
  • La qualificazione dell’abuso edilizio deve avvenire mediante una valutazione complessiva e non atomistica dell’intervento: manufatto principale, sistemazioni cortilizie e opere pertinenziali devono essere considerati unitariamente per evitare artificiose frammentazioni e per individuare correttamente il titolo necessario.
  • L’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la prova della doppia conformità; la proposizione dell’istanza di sanatoria non consente di eludere tale requisito mediante la sola allegazione della remota edificazione o della natura pertinenziale e minore delle opere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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