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Sentenza

Sentenza del 22/03/2022 n. 1348 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Richiesta per l'applicazione del prezzo/valore - Trasferimento a seguito di sentenza di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. - Legittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione verteva sulla possibilità di applicare, ai fini dell'imposta di registro, l'opzione prezzo/valore prevista dall'art. 1, comma 497 della legge n. 266/2005 anche quando il trasferimento immobiliare sia avvenuto in esecuzione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre). Il nodo era se la natura giudiziale del trasferimento impedisse o meno l'uso dell'opzione prezzo/valore e quali condizioni procedurali dovessero sussistere (es. definitività della sentenza e momento di esercizio dell'opzione rispetto all'avviso di liquidazione).

La decisione

La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'opzione prezzo/valore anche per trasferimenti conseguiti in esecuzione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., a condizione che la sentenza sia passata in giudicato e che l'opzione prezzo/valore sia esercitata prima dell'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro. Viene dunque confermato che la natura giudiziale del trasferimento non esclude l'opzione, purché siano rispettati i requisiti di definitività e i termini procedurali per l'esercizio dell'opzione.

Norme richiamate

  • legge n. 266/2005, art. 1, comma 497

    Consente l'opzione prezzo/valore: l'imposta di registro può essere determinata sul valore catastale anziché sul corrispettivo; la norma è applicabile anche ai trasferimenti derivanti da sentenza costitutiva se l'opzione è esercitata nei termini.

  • codice civile, art. 2932

    Disciplina la sentenza che encomia l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire; la pronuncia costitutiva, una volta passata in giudicato, produce l'effetto traslativo che legittima il ricorso all'opzione prezzo/valore.

  • Cass. n. 5751/2018

    Giurisprudenza di conferma che ammette l'applicazione del criterio prezzo/valore anche per trasferimenti a seguito di sentenza costitutiva, nel rispetto dei presupposti di definitività e tempestività dell'opzione.

  • Corte Cost. n. 6/2014

    Rilevante per la legittimazione e l'interpretazione costituzionale del regime prezzo/valore; contribuisce alla cornice interpretativa che ha portato a riconoscere l'opzione anche nei casi di trasferimenti giudiziali.

Massime di principio

  • L'opzione prezzo/valore può essere esercitata anche quando il trasferimento immobiliare avviene per effetto di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., purché la sentenza sia passata in giudicato.
  • È essenziale che l'opzione prezzo/valore sia formalmente esercitata prima dell'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro; il mancato rispetto di questo termine può precludere l'applicazione dell'opzione.
  • La natura giudiziale del trasferimento non impedisce di utilizzare i criteri fiscali normalmente applicabili ai trasferimenti consensuali, se ricorrono i requisiti di legge e di procedura.
  • In casi simili conviene documentare la definitività della sentenza e comunicare tempestivamente all'ufficio competente l'esercizio dell'opzione, coinvolgendo il notaio o l'intermediario che si occupa delle formalità catastali e ipotecarie.
  • In caso di disaccordo con l'ufficio (es. avviso di liquidazione già emesso), il contribuente può opporsi e far valere la giurisprudenza citata in sede di ricorso amministrativo o giudiziale.

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