Sentenza del 22/03/2022 n. 1348 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Richiesta per l'applicazione del prezzo/valore - Trasferimento a seguito di sentenza di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. - Legittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione verteva sulla possibilità di applicare, ai fini dell'imposta di registro, l'opzione prezzo/valore prevista dall'art. 1, comma 497 della legge n. 266/2005 anche quando il trasferimento immobiliare sia avvenuto in esecuzione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre). Il nodo era se la natura giudiziale del trasferimento impedisse o meno l'uso dell'opzione prezzo/valore e quali condizioni procedurali dovessero sussistere (es. definitività della sentenza e momento di esercizio dell'opzione rispetto all'avviso di liquidazione).
La decisione
La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'opzione prezzo/valore anche per trasferimenti conseguiti in esecuzione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., a condizione che la sentenza sia passata in giudicato e che l'opzione prezzo/valore sia esercitata prima dell'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro. Viene dunque confermato che la natura giudiziale del trasferimento non esclude l'opzione, purché siano rispettati i requisiti di definitività e i termini procedurali per l'esercizio dell'opzione.
Norme richiamate
legge n. 266/2005, art. 1, comma 497
Consente l'opzione prezzo/valore: l'imposta di registro può essere determinata sul valore catastale anziché sul corrispettivo; la norma è applicabile anche ai trasferimenti derivanti da sentenza costitutiva se l'opzione è esercitata nei termini.
codice civile, art. 2932
Disciplina la sentenza che encomia l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire; la pronuncia costitutiva, una volta passata in giudicato, produce l'effetto traslativo che legittima il ricorso all'opzione prezzo/valore.
Cass. n. 5751/2018
Giurisprudenza di conferma che ammette l'applicazione del criterio prezzo/valore anche per trasferimenti a seguito di sentenza costitutiva, nel rispetto dei presupposti di definitività e tempestività dell'opzione.
Corte Cost. n. 6/2014
Rilevante per la legittimazione e l'interpretazione costituzionale del regime prezzo/valore; contribuisce alla cornice interpretativa che ha portato a riconoscere l'opzione anche nei casi di trasferimenti giudiziali.
Massime di principio
- L'opzione prezzo/valore può essere esercitata anche quando il trasferimento immobiliare avviene per effetto di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., purché la sentenza sia passata in giudicato.
- È essenziale che l'opzione prezzo/valore sia formalmente esercitata prima dell'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro; il mancato rispetto di questo termine può precludere l'applicazione dell'opzione.
- La natura giudiziale del trasferimento non impedisce di utilizzare i criteri fiscali normalmente applicabili ai trasferimenti consensuali, se ricorrono i requisiti di legge e di procedura.
- In casi simili conviene documentare la definitività della sentenza e comunicare tempestivamente all'ufficio competente l'esercizio dell'opzione, coinvolgendo il notaio o l'intermediario che si occupa delle formalità catastali e ipotecarie.
- In caso di disaccordo con l'ufficio (es. avviso di liquidazione già emesso), il contribuente può opporsi e far valere la giurisprudenza citata in sede di ricorso amministrativo o giudiziale.
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