Ordinanza n. 2125/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e de Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot.: m_pi. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0097373. 12.12.2025; nonché del non conosciuto parere del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. richiesto dalla ricorrente al fine di prenderne visione e non ancora inoltrato dalla competente autorità e di qualsiasi altro provvedimento non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi compresi il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 e le determinazioni istruttorie comunque adottate, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Albania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO, nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso; per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Albania per l'insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, nella fase cautelare e con valutazione sommaria, ha ritenuto che la motivazione del diniego fosse sufficientemente argomentata, essendo fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha quindi escluso la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e ha respinto la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Albania per la specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, nonché un parere del Ministero dell'Università e della Ricerca non ancora trasmesso e ulteriori atti non conosciuti. La domanda cautelare era diretta a ottenere la sospensione dell'efficacia del diniego, in vista del riconoscimento del titolo estero.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti presupposti impugnati, ma l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua applicazione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della domanda cautelare; il giudice ha respinto la sospensione per assenza di profili di fondatezza del gravame.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, la carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento può costituire, in sede cautelare, una ragione sufficiente per escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento, se il diniego risulta adeguatamente motivato.
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