Sentenza n. 4865/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di convocazione finalizzata alla presentazione della domanda per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per il 28 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto abbia determinato la piena soddisfazione della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. La decisione non accerta quindi nel merito l’illegittimità del silenzio, poiché l’attivazione del procedimento ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate, considerati il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha reso non più necessario decidere la domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa azionata, ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa integra l’attivazione del relativo procedimento e può costituire piena soddisfazione della pretesa oggetto di un’azione avverso il silenzio, anche se non coincide ancora con la decisione finale sull’istanza sostanziale.
- In caso di cessazione della materia del contendere per comportamento sopravvenuto dell’amministrazione, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando il ritardo amministrativo sia contenuto e l’amministrazione abbia adottato una condotta collaborativa e ragionevole; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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