Sentenza del 27/03/2019 n. 3391 - Comm. Trib. Prov. Catania
Atti tributari prodotti da sistemi informatici automatizzati - Firma autografa - mancanza - validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Per gli atti di liquidazione e di accertamento prodotti mediante sistemi informatici automatizzati, l'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 consente di sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Pertanto, l'avviso sottoscritto con firma a stampa elettronica è stato ritenuto valido e non inficiato da vizi formali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento sostenendo che fosse invalido perché privo della firma autografa del funzionario responsabile. In particolare, l'atto recava una firma a stampa elettronica apposta dal dirigente del servizio, anziché una sottoscrizione autografa.
Norme richiamate
Art. 1, comma 87, legge n. 549/1995
La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, quando gli atti sono prodotti da sistemi informatici automatizzati.
La norma consente, per gli atti tributari formati mediante procedure informatiche automatizzate, di omettere la firma autografa e di indicare a stampa il nominativo del funzionario responsabile. La firma a stampa non determina quindi l'invalidità dell'atto, purché siano rispettati i presupposti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- La mancanza della firma autografa non comporta automaticamente l'invalidità di un atto tributario prodotto con sistemi informatici automatizzati, quando una norma speciale consente la sostituzione con l'indicazione a stampa del responsabile.
- Per valutare la validità dell'atto occorre verificare la natura automatizzata della procedura, l'individuazione del funzionario responsabile e l'applicabilità della disciplina speciale al tributo e al tipo di atto.
- La contestazione della sola assenza della firma autografa è normalmente infondata se l'atto contiene il nominativo del responsabile mediante modalità conformi alla normativa applicabile.
- Restano possibili contestazioni fondate su altri vizi, come l'assenza di competenza del soggetto indicato, l'omessa motivazione, l'inesistenza dell'atto o il mancato rispetto delle forme espressamente richieste dalla legge.
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