Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28731/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello a due anni e tre mesi di reclusione per più false dichiarazioni finalizzate alla percezione di un beneficio pubblico, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il reato contestato fosse stato abrogato e che dovesse quindi operare la disciplina più favorevole; 2) censurava la determinazione della pena; 3) lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) contestava l'esclusione della non offensività in concreto della condotta. La sentenza di merito aveva ricostruito la vicenda come compiuta con due false dichiarazioni rese in date diverse, con conseguente indebito pagamento di somme relative a più mensilità del beneficio, e aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato e la pluralità delle condotte ai fini sia del trattamento sanzionatorio sia dell'esclusione della tenuità e della non offensività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'abrogazione della norma incriminatrice, intervenuta dal 1 gennaio 2024, conserva la punibilità dei fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina previgente e costituisce una deroga non irragionevole alla retroattività della lex mitior. Ha reputato inammissibili gli altri motivi perché sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, che aveva fissato la pena base nel minimo edittale, compensato le attenuanti generiche con la recidiva e contenuto l'aumento per continuazione; inoltre aveva escluso la particolare tenuità per la pluralità delle condotte, i precedenti specifici e l'entità del danno arrecato alla pubblica amministrazione, nonché la non offensività in concreto della condotta per la pluralità degli illeciti e il pregiudizio economico prodotto. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale base della continuazione tra più episodi della medesima condotta illecita

  • art. 7, comma 1, d.l. 4/2019

    norma incriminatrice contestata, poi abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2024 per i fatti di indebita percezione del reddito di cittadinanza commessi nel periodo di vigenza

  • art. 1, comma 318, l. 197/2022

    disposizione abrogatrice che ha mantenuto la punibilità per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina previgente

  • art. 2, comma 2, c.p.

    richiamato come regola generale di retroattività della lex mitior, rispetto alla quale la norma abrogatrice opera come deroga

  • art. 8 d.l. 48/2023

    indicato come nuova incriminazione riferita ai benefici futuri introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa in ragione della pluralità delle condotte, dei precedenti e dell'entità del danno

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice può prevedere, con disciplina espressa, la permanenza della punibilità per i fatti commessi nel periodo di vigenza della norma, costituendo una deroga non irragionevole al principio di retroattività della lex mitior.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre contestazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice valorizzi, in modo coerente, la pluralità delle condotte, i precedenti specifici dell'imputato e l'entità del pregiudizio economico cagionato alla persona offesa pubblica.
  • La non offensività in concreto non è configurabile quando la condotta presenti una pluralità di azioni illecite e abbia determinato un apprezzabile danno economico all'ente pubblico.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia applicato il minimo edittale, motivato sulla comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti/recidiva e contenuto l'aumento per continuazione in misura limitata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.