Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento assunto da ALER Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, con il quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico n. 9220/Piano 2024 “per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi abitativi pubblici disponibili nell'Ambito territoriale del -OMISSIS- localizzate nei Comuni di: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- E di proprietà di: ALER Milano - U.O.G. OVEST e Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-”; - della deliberazione di ALER Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, con provvedimento del 19.09.2025, notificata in data 7.10.2025, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

Giustizia amministrativa202505060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ALER Milano che aveva respinto il ricorso gerarchico contro la variazione in diminuzione del punteggio attribuito nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (aspirante assegnatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la variazione del punteggio ottenuto nella graduatoria dell'Avviso Pubblico n. 9220/Piano 2024 per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. Ha dedotto la violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento regionale n. 4/2017, dell'art. 43, comma 2, c.c. e dell'art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998, in relazione ai punti 11.1 e 13.1 dell'allegato 1 al Regolamento regionale n. 4/2017, nonché eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e disparità di trattamento. La controversia riguardava, in particolare, la decurtazione del punteggio relativo al periodo di residenza e alla titolarità di un'abitazione impropria.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, ALER Milano, in data 22 dicembre 2025, ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato e ha nuovamente attribuito al ricorrente il punteggio relativo al periodo di residenza e alla titolarità di un'abitazione impropria, precedentemente decurtato. Il TAR ha ritenuto tale attività successiva integralmente satisfattiva dell'interesse azionato e, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure dedotte. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità delle questioni. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio a separato provvedimento della liquidazione del compenso al difensore.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l'amministrazione adotta, nel corso del giudizio, un'attività integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, rendendo non più attuale la controversia.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.

  • artt. 12 e 15 Regolamento regionale Lombardia n. 4/2017

    Norme richiamate dal ricorrente a fondamento delle censure sulla determinazione del punteggio nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, senza esame nel merito da parte del TAR.

  • art. 43, comma 2, c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai requisiti rilevanti per la determinazione del punteggio, senza specifica interpretazione da parte del giudice.

  • art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai requisiti per l'assegnazione del punteggio, senza esame nel merito per effetto della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione esercita nuovamente il proprio potere con un'attività integralmente satisfattiva della pretesa azionata, eliminando l'utilità concreta di una pronuncia sul provvedimento originariamente impugnato.
  • Quando la riedizione dell'attività amministrativa attribuisce nuovamente al ricorrente il beneficio o il punteggio precedentemente negato o decurtato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame delle censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.