Sentenza n. 60/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione n. 17 del 1° ottobre 2025 e della ratifica disposta dal Comitato Direttivo con deliberazione n. 2025/30/284 in pari data comunicate il 3 ottobre 2025, con cui il Consorzio ASI ha disposto l’annullamento in via di autotutela della determinazione n. 24 del 03.10.2023 (con cui era stato riconosciuto il diritto della Italmontaggi alla compensazione per un importo di € 48.657,34) ed ha respinto le istanze di compensazione presentate in data 7.12.2021 e 17 gennaio 2025; per l’annullamento di ogni determinazione e deliberazione consequenziale. per il riconoscimento del diritto della Italmontaggi alla compensazione richiesta con entrambe le istanze innanzi indicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione e deliberazione di ratifica con cui il Consorzio ha annullato in autotutela il precedente riconoscimento della compensazione prezzi e ha respinto le istanze di compensazione, originaria e integrativa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti, affidatarie in raggruppamento dei lavori di miglioramento della sicurezza della viabilità dell'area industriale di Calaggio, hanno contestato l'annullamento in autotutela del precedente riconoscimento di una compensazione prezzi pari a 48.657,34 euro, oltre al rigetto dell'istanza integrativa relativa alla rideterminazione dell'importo alla luce del successivo decreto ministeriale di aggiornamento dei prezzi. Hanno dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 21-novies l. 241/1990, sostenendo che l'annullamento fosse intervenuto oltre il termine di dodici mesi; hanno contestato la pretesa dell'amministrazione di richiedere la prova puntuale, caso per caso, dei maggiori costi sostenuti dall'appaltatore; hanno inoltre sostenuto il diritto all'integrazione della compensazione, in quanto l'adeguamento originario era stato calcolato sulla base della rilevazione ministeriale dell'incremento dei prezzi delle barriere di sicurezza stradale. Il ricorso comprendeva anche la domanda di riconoscimento del diritto alla compensazione. Il Consorzio si è costituito. Il Collegio ha inoltre esaminato d'ufficio il profilo della giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve ex art. 60 c.p.a., ritenendo sussistenti la completezza dell'istruttoria, l'integrità del contraddittorio e l'assenza di rilievi delle parti rispetto alla definizione immediata della controversia, nonostante la rinuncia all'istanza cautelare. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell'autotutela e alla spettanza della compensazione. Ha ritenuto che, una volta intervenuti i decreti ministeriali di determinazione degli incrementi e una volta contabilizzate le lavorazioni dal direttore dei lavori, l'attività del Consorzio fosse interamente vincolata quanto sia all'an sia al quantum della compensazione. Non residuando alcun potere autoritativo o tecnico-discrezionale dell'amministrazione, la pretesa dell'impresa è stata qualificata come diritto soggettivo all'adempimento di una prestazione contrattuale già puntualmente disciplinata. La controversia è stata quindi devoluta al giudice ordinario, anche considerando che le imprese avevano già ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Avellino per i crediti oggetto della causa. Il TAR ha indicato la possibilità di prosecuzione del processo davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Consente la definizione immediata del giudizio all'esito della camera di consiglio cautelare quando la causa è matura per la decisione, il contraddittorio è integro e le parti sono state avvisate.
art. 55, comma 5, c.p.a.
siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso
Il rispetto dei termini a difesa della fase cautelare concorre a garantire la possibilità di definire immediatamente il merito.
art. 21-novies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti per contestare la tardività dell'annullamento d'ufficio, ma il TAR non ha esaminato il motivo per difetto di giurisdizione.
art. 1-septies d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
La disposizione è stata richiamata dalle ricorrenti quale fondamento della compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi, ma la questione sostanziale non è stata esaminata.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di contratti pubblici presuppone, secondo la decisione, la controversia su un esercizio di potere autoritativo; essa non si estende alla pretesa meramente patrimoniale relativa a una prestazione contrattuale vincolata.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato quale fondamento della ragionevole durata del processo, perseguita attraverso la definizione immediata della causa quando siano garantiti contraddittorio e difese.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla compensazione o revisione dei prezzi negli appalti pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la disciplina applicabile, una volta emanati i decreti ministeriali di rilevazione degli incrementi e contabilizzate le lavorazioni, vincola integralmente l'amministrazione sia sull'an sia sul quantum della spettanza, senza residui margini di valutazione discrezionale.
- La controversia sulla compensazione prezzi configura un diritto soggettivo e non un interesse legittimo quando la pretesa dell'appaltatore consiste nell'adempimento di una prestazione contrattuale puntualmente determinata dalla legge, dai decreti ministeriali e dalla contabilizzazione delle lavorazioni.
- La giurisdizione amministrativa sussiste invece quando sia controversa la fondatezza della pretesa al compenso revisionale e il suo accertamento richieda l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell'amministrazione.
- La definizione del giudizio con sentenza breve ex art. 60 c.p.a. è ammissibile anche dopo la rinuncia all'istanza cautelare, purché la causa sia matura, il contraddittorio sia integro, siano rispettati i termini a difesa e le parti siano state avvisate della possibile decisione immediata senza formulare rilievi o chiedere un differimento per articolare ulteriormente le difese.
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