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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento: - del decreto emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., il divieto di detenzione di armi e munizioni e ritiro delle stesse, nonché della licenza di porto d’armi di cui il ricorrente è titolare; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.

Giustizia amministrativa202600055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, con ritiro delle armi e della licenza di porto d'armi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 l. 241/1990, nonché violazione del contraddittorio procedimentale per omessa o acritica valutazione delle memorie e della documentazione presentate. Ha inoltre lamentato violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che mere intemperanze verbali, isolate e non accompagnate da violenza, minacce o uso improprio delle armi, non fossero idonee a fondare una prognosi di pericolosità. Sono stati dedotti anche travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza, in relazione al contesto della controversia con il Comune riguardante la sistemazione di cani da caccia; violazione del principio di tipicità e divieto di presunzioni generiche, per avere la Prefettura desunto automaticamente l'inaffidabilità nell'uso delle armi da un atteggiamento ostile; omessa considerazione della lunga detenzione regolare delle armi, dell'assenza di precedenti episodi di uso improprio e della nota dei Carabinieri attestante l'assenza di controindicazioni; irrilevanza di un precedente abuso edilizio del 2005, poi sanato; contraddittorietà del richiamo a una possibile rilevanza penale dei fatti in assenza di formale denuncia o procedimento; difetto di attualità del pericolo, sviamento e illogicità manifesta. La vicenda traeva origine dall'inottemperanza, protrattasi per mesi, a un'ordinanza comunale divenuta inoppugnabile, che imponeva l'allontanamento e il ricovero dei cani detenuti nelle pertinenze dell'immobile del ricorrente. Durante un sopralluogo della Polizia Locale, il ricorrente aveva inizialmente mantenuto un atteggiamento ostile e aveva pronunciato frasi offensive e denigratorie nei confronti del Sindaco e del Comandante della Polizia Locale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha escluso uno scarto motivazionale tra le memorie procedimentali e il provvedimento, rilevando che la motivazione prefettizia aveva considerato gli aspetti sostanziali dedotti dal ricorrente. La contestazione generica della veridicità del rapporto della Polizia Locale e della nota sindacale non è stata ritenuta sufficiente a disattenderne il contenuto; il riferimento a una querela di falso, privo di precisazioni e documentazione, non ha imposto ulteriori verifiche. Il giudice ha precisato che le sole frasi offensive, pur indicative di sfiducia verso le istituzioni, non costituivano necessariamente l'elemento decisivo della prognosi di inaffidabilità. Tale prognosi è stata invece ritenuta sorretta dalla condotta oggettiva di prolungata inottemperanza all'ordinanza comunale, divenuta inoppugnabile, e dall'atteggiamento inizialmente ostile tenuto durante il sopralluogo. L'ordinanza comunale è stata considerata parametro di liceità della condotta, non più rivalutabile nel giudizio sul divieto di detenzione. La possibile rilevanza penale dell'inottemperanza è stata ritenuta non decisiva: indipendentemente dalle conseguenze penali, la trasgressione di prescrizioni poste a tutela del benessere animale, della quiete pubblica e del vivere civile poteva concorrere alla valutazione prefettizia. La nota dei Carabinieri relativa all'assenza di controindicazioni è stata interpretata come mera assenza di pregiudizi penali o di polizia, non come giudizio positivo sull'affidabilità complessiva. Considerata l'ampia discrezionalità riconosciuta alla Prefettura nel rilascio e nel mantenimento dei titoli di pubblica sicurezza concernenti le armi, il TAR ha ritenuto non illogica la prognosi secondo cui la deliberata e prolungata inosservanza di prescrizioni dell'autorità, anche indirettamente collegate all'attività venatoria, denotasse insufficiente autocontrollo e incompatibilità con una sicura detenzione delle armi. La domanda risarcitoria è stata respinta per effetto del rigetto della domanda demolitoria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    "divieto di detenzione di armi e munizioni"

    La disposizione attribuisce alla Prefettura un potere ampiamente discrezionale di valutazione dell'affidabilità del soggetto nella detenzione delle armi, fondato su una prognosi concreta di possibile abuso ricavabile anche da condotte diverse dall'uso illecito delle armi.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento è sufficiente quando considera gli aspetti sostanziali delle osservazioni presentate dall'interessato e rende comprensibile la prognosi di inaffidabilità.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Nel caso concreto non è stata ravvisata violazione del contraddittorio procedimentale, poiché le memorie del ricorrente risultavano sostanzialmente considerate nella motivazione del decreto.

  • art. 650 c.p.

    L'eventuale rilevanza penale dell'inottemperanza all'ordinanza comunale non costituisce presupposto indispensabile del divieto prefettizio: la trasgressione può rilevare autonomamente nella valutazione amministrativa di affidabilità.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio e in assenza di motivi ostativi.

Massime di principio

  • Nell'esercizio del potere previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S., la Prefettura può fondare il divieto di detenzione di armi su una prognosi di inaffidabilità desunta anche da condotte diverse dall'uso improprio delle armi, purché concretamente indicative della personalità e dell'autocontrollo del soggetto.
  • La prolungata e intenzionale inosservanza di un'ordinanza amministrativa divenuta inoppugnabile, soprattutto quando l'ordinanza tutela interessi pubblici rilevanti e presenta un collegamento con l'attività venatoria, può costituire elemento idoneo a sorreggere il giudizio prefettizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi.
  • La nota informativa che attesta l'assenza di controindicazioni penali o di polizia non equivale a un giudizio positivo sull'affidabilità del soggetto e non impedisce alla Prefettura di valutare autonomamente condotte amministrativamente rilevanti.
  • Nel giudizio sulla legittimità del divieto di detenzione di armi, l'ordinanza amministrativa presupposta divenuta inoppugnabile deve essere assunta come parametro di liceità della condotta e non può essere nuovamente valutata quanto alla sua legittimità.
  • La motivazione del divieto prefettizio è sufficiente quando esamina gli aspetti sostanziali delle memorie dell'interessato e indica gli elementi dai quali l'amministrazione ricava, nell'ambito della propria ampia discrezionalità, la prognosi di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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