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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34243/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la conferma di condanna per bancarotta per causazione del fallimento (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.) relativa a: 1) acquisti nel 2010 di materie prime (cellulosa, carta da macero, pasta di legno) in misura assai superiore agli esercizi precedenti e non giustificata da un aumento della produzione, con aggravamento dell'indebitamento; 2) omesso sistematico versamento delle imposte per il 2010 con debito tributario e contributivo di circa Euro 430.000. Il ricorrente deduceva vizio e contraddittorietà della motivazione poiché la Corte d'appello aveva escluso la bancarotta per distrazione ritenendo gli acquisti fittizi (i beni non sarebbero entrati nel patrimonio della Ponte Strona ma ceduti ad altre società riconducibili a Toscan) e tuttavia aveva ritenuto che gli stessi acquisti avessero cagionato o aggravato il fallimento; contestava inoltre la mancanza del requisito della "sistematicità" nell'omesso versamento delle imposte (pagamenti regolari fino a giugno 2010) e l'assenza del nesso di causalità tra evasione e fallimento, nonché l'attribuzione del debito a Toscan rispetto al periodo in cui vi fu un amministratore giudiziario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto non contraddittoria la motivazione: la qualificazione degli acquisti come "fittizi" impediva la configurazione della distrazione (beni mai entrati nel patrimonio della Ponte Strona) ma non escludeva che l'operazione fosse funzionale a un disegno volto ad aggravare l'indebitamento della società schermo e a favorire terze società riconducibili a Toscan. Pertanto è stata confermata la responsabilità per bancarotta impropria per causazione del fallimento in relazione agli acquisti sovrabbondanti del 2010. Quanto all'omesso versamento delle imposte, la Corte ha ritenuto provata la sistematicità e il nesso causale con l'aggravamento dell'esposizione debitoria: l'inadempimento tributario sistematico costituisce operazione dolosa ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, e può integrare il reato anche se non costituisce l'unica causa del dissesto. La censura relativa al periodo di competenza (ruolo dell'amministratore giudiziario) è stata considerata inedita e non esaminabile in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    Delitto di bancarotta fraudolenta "per operazioni dolose" (c.d. bancarotta impropria per causazione del fallimento): comprende operazioni o omissioni gestionali volontarie che cagionano o aggravano il dissesto aziendale; è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà dell'operazione e prevedibilità del dissesto), non occorre il dolo specifico diretto a causare il fallimento.

  • art. 216, comma 1, legge fallimentare (richiamato comparativamente)

    Richiamato nel confronto con le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione): quest'ultima richiede disposizioni materiali di beni con manifesta e intrinseca fraudolenza; diversa è la fattispecie di causazione del fallimento che riguarda politiche gestionali dolose.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti di formulazione del motivo di ricorso per cassazione (motivo enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione), su cui il Collegio ha valutato la ammissibilità e il contenuto del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (richiamato procedimentalmente)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; richiamata per la regolarità della trattazione del ricorso nel rispetto delle proroghe normative.

Massime di principio

  • La qualificazione di una fornitura come "fittizia" può escludere la bancarotta per distrazione (richiede l'effettiva sottrazione di beni dal patrimonio), ma non esclude automaticamente la responsabilità per causazione del fallimento se l'operazione ha avuto la funzione di schermare passività e favorire terzi, aggravando l'indebitamento della società 'schermo'.
  • La bancarotta per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2) mira alla politica gestionale fraudolenta: non occorre una diminuzione algebrica immediata dell'attivo, è sufficiente che atti coordinati e dolosi abbiano reso più probabile o accelerato il dissesto.
  • L'omesso sistematico versamento di imposte e contributi, quando dimostrato nella sua continuità e nelle sue conseguenze sull'esposizione debitoria, può integrare le "operazioni dolose" anche se il dolo richiesto è generico (consapevolezza e volontà dell'inadempimento e prevedibilità del dissesto).
  • Per censurare in Cassazione la motivazione di merito è necessario dedurre vizi specifici (es. travisamento della prova, contraddittorietà manifesta); deduzioni nuove non sollevate in precedenza (es. questioni di competenza temporale dell'amministratore giudiziario) possono essere dichiarate inedite e non esaminate.
  • Il nesso causale può essere accertato anche quando le operazioni dolose abbiano aggravato una situazione già critica: non è richiesto che siano l'unica causa del fallimento, basta che abbiano contribuito in modo determinante al dissesto.

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