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Sentenza

Sentenza n. 2366/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha: certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico; - del DM del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142; - della Determinazione 2022-D337-00238 del 14/12/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento che individua le “aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della comunicazione prot. D337/S128/2022/22.6-2022-3 del 10/11/2022 adottata dal Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento con la quale la Provincia ha comunicato alla ricorrente i provvedimenti di cui innanzi; nonché - per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano richiamate nel corpo del ricorso; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento.

Giustizia amministrativa202300132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali e provinciale di determinazione degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, la determinazione della Provincia autonoma di Trento del 14 dicembre 2022 e la comunicazione provinciale relativa al pay-back sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione dei termini e delle modalità previste dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dagli accordi Stato-Regioni, l'illegittimità della fissazione dei tetti di spesa, la lesione del legittimo affidamento, l'incostituzionalità della disciplina per violazione degli artt. 3, 23, 53, 97 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e ai principi unionali, nonché la violazione del principio di neutralità fiscale e la necessità di escludere dal calcolo le prestazioni di servizi non strettamente riferibili alla fornitura di dispositivi medici. Durante il giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha ridotto al 25 per cento l'importo dovuto per gli anni 2015-2018, prevedendo che il pagamento tempestivo estinguesse l'obbligazione e precludesse ulteriori azioni giurisdizionali. La ricorrente ha documentato il pagamento dell'importo rideterminato e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza tuttavia depositare il provvedimento provinciale formale di accertamento del versamento previsto dalla nuova disciplina.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che il pagamento tempestivo dell'importo ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 avesse fatto venir meno l'interesse alla decisione sul merito degli atti impugnati. Non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava il provvedimento della Provincia autonoma di Trento attestante formalmente l'avvenuto versamento, richiesto dalla disciplina sopravvenuta. La prova del pagamento e il comportamento della ricorrente sono stati comunque ritenuti elementi univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e l'attribuzione degli oneri alle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi ...

    La disciplina sopravvenuta riduce al 25 per cento gli importi dovuti per gli anni 2015-2018 e prevede l'estinzione dell'obbligazione e la cessazione della materia del contendere, subordinatamente al pagamento tempestivo e all'accertamento formale da parte della Regione o Provincia autonoma.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Il pagamento tempestivo dell'importo rideterminato e il comportamento processuale della ricorrente possono provare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando manchi il provvedimento amministrativo formale di accertamento richiesto per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio richiama i precedenti conformi della Sezione nella decisione della questione processuale.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione oggetto del giudizio subordinatamente al pagamento di un importo ridotto, il pagamento tempestivo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti.
  • La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge richiede, oltre al pagamento dell'importo dovuto, l'accertamento formale del versamento da parte dell'amministrazione competente e la relativa comunicazione al giudice, quando tali adempimenti siano espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta.
  • In mancanza dell'accertamento amministrativo formale necessario per la cessazione della materia del contendere, la prova del pagamento tempestivo e il comportamento processuale delle parti possono comunque fondare una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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