Cassazione Penale, Sentenza n. 4815/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nella parte in cui era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per il delitto previsto dall'art. 589-bis c.p. (fatto commesso il 7/2/2024). I motivi: (1) violazione dell'art. 222 del d.lgs. 30/4/1992 n.285 (Codice della Strada) perché, in assenza delle circostanze aggravanti previste nei commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., la revoca non è automatica e il giudice può applicare alternativamente la sospensione; (2) vizio di motivazione perché il G.I.P. ha disposto la revoca senza indicare le ragioni che giustificassero la scelta della misura più afflittiva rispetto alla sospensione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria: ha annullato la parte della sentenza che disponeva la revoca della patente e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio esclusivamente sulla determinazione della sanzione amministrativa accessoria. La condanna sostanziale pattuita (1 anno e 4 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente) è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida
La norma originariamente disponeva la revoca quale conseguenza della condanna/patteggiamento per i reati stradali indicati; la Corte costituzionale ha però chiarito che, ove non ricorrano le circostanze aggravanti, il giudice può alternativamente disporre la sospensione e, se sceglie la revoca, deve motivare puntualmente la scelta sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2 c.d.S.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che le sanzioni amministrative accessorie hanno natura autonoma rispetto all'accordo e il giudice le applica indipendentemente dalla volontà delle parti.
art. 589-bis cod. pen.
Norma sostanziale che definisce il reato per cui è stato patteggiato (omicidio stradale o reato rilevante ai fini della disciplina delle sanzioni accessorie); la presenza o meno di circostanze aggravanti previste dai commi 2 e 3 incide sulla scelta tra revoca e sospensione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 222 c.d.S. che non consentiva al giudice, in assenza delle circostanze aggravanti, di sostituire alla revoca la sospensione; ha quindi riconosciuto la possibilità di applicare la sospensione come misura alternativa e imposto l'obbligo di motivare la scelta della revoca se ritenuta.
art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Fornisce i parametri di riferimento per la determinazione delle sanzioni accessorie (es. durata della sospensione, esigenze di prevenzione e rieducazione), che il giudice deve considerare e richiamare quando opta per la revoca invece che per la sospensione.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la censura per vizio di motivazione anche nelle sentenze di applicazione della pena; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per motivi di motivazione relativi alla sanzione amministrativa accessoria, non essendo rilevanti i limiti dell'art. 448, comma 2-bis per la materia qui in discussione.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. revoca o sospensione della patente) hanno natura autonoma rispetto alla pena concordata con il patteggiamento: il giudice deve applicarle e motivarle indipendentemente dalla volontà delle parti.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, quando non ricorrono le circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis, il giudice può sostituire la revoca con la sospensione della patente; se sceglie la revoca deve motivare specificamente la scelta richiamando i parametri dell'art. 218 c.d.S.
- In caso di applicazione della revoca senza motivazione sul punto, il provvedimento relativo alla sanzione amministrativa accessoria è vulnerabile e può essere annullato in cassazione con rinvio per un nuovo esame motivato.
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) i limiti di impugnazione previsti per la sentenza non escludono la possibilità di ricorrere per vizio di motivazione in relazione a sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606, comma 2 c.p.p.
- In procedimenti analoghi è opportuno che il difensore deduca espressamente l'assenza di motivazione circa la scelta tra revoca e sospensione e richiami i parametri di cui all'art. 218 c.d.S. per ottenere la riconsiderazione della sanzione accessoria.
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