Sentenza n. 2722/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento quanto al ricorso n. 437 del 2025: -del provvedimento 20240002060, prot. n. 2060, notificato in data 15.10.2024, avente ad oggetto Diniego visto di ingresso in Italia per Motivi di studio oppostogli dall''Ambasciata di Italia di Brazzaville (RDC) con atto del 03.10.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso. - e contestuale risarcimento danni;. quanto al ricorso n. 6874 del 2025: MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO IN RELAZIONE AL RICORSO N. RG 437/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio universitario e successivo provvedimento di diniego adottato all’esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio universitario adottato dall’Ambasciata d’Italia a Brazzaville, deducendo difetto di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio del visto e l’insussistenza del rischio migratorio. Il diniego originario era motivato dall’asserita insufficienza dei mezzi economici di sostentamento e dall’impossibilità di stabilire con certezza l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri alla scadenza del visto. Dopo un’ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame per carente motivazione per relationem rispetto a un colloquio non correttamente verbalizzato e per la rivalutazione della provvista economica, l’Amministrazione ha adottato un nuovo diniego il 12 marzo 2025. Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti, erroneamente iscritti come ricorso autonomo. Il ricorrente ha contestato il procedimento di riesame, il nuovo colloquio consolare, la relativa verbalizzazione, il preavviso di diniego, la motivazione del provvedimento e la valutazione del rischio migratorio, sostenendo di possedere i requisiti per il visto. L’Amministrazione ha difeso la legittimità del nuovo diniego, richiamando la relazione della sede diplomatica e gli elementi emersi dall’istruttoria: conoscenza superficiale del corso di studi, cesura temporale rispetto al precedente ciclo formativo, non piena coerenza tra formazione pregressa e studi prescelti, assenza di solidi legami con il Paese d’origine, legame familiare con il Belgio e precarietà occupazionale della zia sponsor.
La decisione
Il Collegio ha riunito il ricorso iscritto al n. 6874/2025 al ricorso introduttivo n. 437/2025, riconoscendone la sostanza di ricorso per motivi aggiunti. Ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché il diniego originario era stato superato dal successivo provvedimento del 12 marzo 2025. Ha respinto i motivi aggiunti. Quanto alle censure procedimentali, ha ritenuto legittimo il colloquio consolare, considerato una prerogativa della sede diplomatica e una buona prassi per assicurare un contraddittorio effettivo; ha giudicato esaustiva la verbalizzazione del nuovo colloquio, sottoscritta dopo la revisione in contraddittorio; ha inoltre ritenuto correttamente notificato il preavviso di diniego. La motivazione del nuovo provvedimento, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico dell’Amministrazione e la ragione del diniego, individuata nel rischio migratorio. Il giudice ha ribadito che, in materia di visti, la discrezionalità amministrativa è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di macroscopica abnormità logica, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il rischio migratorio è stato ritenuto fondato su elementi obiettivi e significativi, non su una mera ipotesi soggettiva: la scarsa conoscenza del percorso di studi, la discontinuità degli studi, la non piena coerenza del percorso formativo, l’assenza di solidi legami con il Paese d’origine, il collegamento familiare con il Belgio e la situazione lavorativa della sponsor. Non sono stati quindi ravvisati vizi di violazione di legge o eccesso di potere. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 11 maggio 2011, n. 850
la sua intenzione di lasciare il territorio degli stati membri prima della scadenza del visto non può essere stabilita con certezza
Il diniego può essere fondato sulla valutazione del rischio che il richiedente non lasci il territorio degli Stati membri alla scadenza del visto, purché la valutazione sia sorretta da elementi obiettivi emersi dall’istruttoria.
Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000, Tabella A
non ha dimostrato idonei ed adeguati mezzi economici di sostentamento
I mezzi economici di sostentamento costituiscono un elemento rilevante nella valutazione della domanda di visto, anche se il nuovo diniego è stato ritenuto legittimo soprattutto in relazione al rischio migratorio complessivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di rilascio dei visti di ingresso, la discrezionalità dell’Amministrazione è particolarmente ampia perché l’interesse primariamente tutelato è quello dello Stato alla prevenzione del rischio migratorio; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Il rischio migratorio posto a fondamento del diniego di un visto deve essere desunto da elementi obiettivi, idonei a indicare ragionevolmente la possibilità di un abuso del titolo, e non può basarsi su una ricostruzione meramente ipotetica o soggettiva delle intenzioni del richiedente.
- La sede diplomatica può sottoporre il richiedente a colloquio consolare, anche quale strumento di contraddittorio effettivo sull’istanza; una verbalizzazione sottoscritta dal richiedente dopo la revisione dei contenuti in contraddittorio è idonea a documentare l’attività svolta.
- Una motivazione sintetica del diniego di visto è sufficiente quando consenta di individuare senza equivoci l’iter logico-giuridico seguito e la ragione decisiva del diniego, quale la sussistenza di un rischio migratorio fondato su elementi istruttori concreti.
- Quando il provvedimento impugnato è sostituito da un successivo provvedimento adottato all’esito del riesame, l’impugnazione del provvedimento originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il nuovo atto deve essere contestato mediante motivi aggiunti.
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