Sentenza n. 1069/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto “Comunicazione di Revoca dell’Aggiudicazione – CIG: B16F21B8BA)” e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per la condanna della Fondazione resistente al risarcimento dei danni subiti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell’aggiudicazione del servizio di direzione lavori tecnico-amministrativo e strutturale, relativo a una procedura finanziata con fondi PNRR
Esito
Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca dell’aggiudicazione deducendo: I) violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, difetto di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; II) violazione e falsa applicazione dell’art. 114 del nuovo codice dei contratti pubblici e dei principi di buon andamento e imparzialità. La revoca richiamava genericamente sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la necessità di riesaminare le modalità di realizzazione del progetto, una più efficiente allocazione delle risorse, la coerenza con le priorità strategiche della fondazione e possibili sopravvenienze incidenti sull’esecuzione. Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari dell’intervento PNRR e ha richiesto alla fondazione una relazione sui fatti; la fondazione non ha depositato la relazione e il Ministero dell’Istruzione si è costituito con atto di mero stile. Il Ministero dell’Economia ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendo documentato che l’amministrazione centrale titolare dell’intervento fosse esclusivamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel merito ha accolto la censura relativa al difetto di motivazione. La revoca non indicava quali fossero in concreto i sopravvenuti motivi di interesse pubblico, né chiariva se le esigenze di riesame riguardassero modifiche al progetto oppure lo specifico incarico di direzione lavori affidato al ricorrente. Le formule utilizzate erano generiche e non consentivano di comprendere le ragioni effettive dell’esercizio dell’autotutela, in violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Il TAR ha ritenuto rilevanti anche le condotte processuali delle amministrazioni, consistite nel mancato deposito della relazione richiesta e nella costituzione ministeriale meramente formale. L’ulteriore censura è stata assorbita. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’annullamento della revoca determina la reviviscenza dell’aggiudicazione, fatta salva l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell’amministrazione. La fondazione e il Ministero dell’Istruzione sono stati condannati in solido? Il dispositivo li condanna al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge, senza specificare espressamente la solidarietà.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve esplicitare le ragioni concrete della decisione; motivazioni generiche e formule stereotipate non consentono di comprendere i presupposti effettivi dell’esercizio del potere e determinano l’illegittimità dell’atto.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico deve essere sorretta da ragioni effettive, concrete e verificabili, adeguatamente esplicitate nel provvedimento.
art. 114 nuovo codice dei contratti pubblici
La censura relativa a tale disposizione è stata assorbita e il testo non reca una specifica interpretazione della norma.
art. 12-bis d.l. 16 giugno 2022, n. 68
La disposizione è stata richiamata per l’applicazione del rito relativo alle procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
Massime di principio
- La revoca di un’aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico è illegittima quando il provvedimento si limita a richiamare esigenze generiche di riesame, efficienza, coerenza strategica o possibili sopravvenienze senza indicare i fatti concreti che hanno reso necessario l’esercizio dell’autotutela.
- L’obbligo di motivazione impone all’amministrazione di chiarire se le ragioni della revoca riguardino la modifica del progetto, la riorganizzazione delle modalità esecutive oppure lo specifico rapporto derivante dall’aggiudicazione; l’omessa distinzione impedisce il controllo sulla legittimità, ragionevolezza e proporzionalità della decisione.
- L’annullamento della revoca dell’aggiudicazione comporta la reviviscenza dell’aggiudicazione originaria, sicché il risarcimento del danno può essere respinto quando la reintegrazione della posizione giuridica mediante caducazione dell’atto lesivo costituisca la conseguenza immediata della pronuncia, ferma la possibilità per l’amministrazione di adottare ulteriori legittimi provvedimenti.
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