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Ordinanza

Ordinanza n. 110/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento - quanto al reclamo proposto da A. & P.P. Group S.r.l. in Liquidazione: del provvedimento del Commissario ad acta n. 1 dell’11 settembre 2024 emesso nel ricorso relativo all’ottemperanza della sentenza n. 8/2023 del TAR Latina; - quanto ai motivi aggiunti al reclamo proposti da A. & P.P. Group S.r.l. in Liquidazione e Cajeta Costruzioni srl : del decreto dirigenziale del Comune di Gaeta n.0020570 prot. del 15 aprile 2025, con il quale è stata dichiarata la decadenza del Permesso di Costruire n. 1/2014 rilasciato a A.&P.P. Group srl, e sono state rigettate l’istanza di proroga e di voltura del 25 gennaio 2024; - quanto al reclamo da valere anche quale ricorso autonomo proposto da Antonietta Esposito: del provvedimento del commissario ad acta n. 1/2024 dell’11 settembre 2024 e degli atti presupposti, degli atti comunali prot. n. 48638/2024, n. 54041/2024, n. 20570/2025 e degli atti presupposti;

Giustizia amministrativa202300215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del commissario ad acta relativo all’ottemperanza di una sentenza del TAR Latina, nonché decreto comunale di decadenza da un permesso di costruire e di rigetto delle istanze di proroga e voltura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di reclamo, integrato da motivi aggiunti e da un ricorso autonomo, erano contestati il provvedimento del commissario ad acta dell’11 settembre 2024, gli atti comunali presupposti e il decreto dirigenziale del Comune di Gaeta del 15 aprile 2025, con cui era stata dichiarata la decadenza di un permesso di costruire, nonché rigettate le istanze di proroga e voltura. Nel corso dell’udienza del 29 gennaio 2026, la difesa delle società reclamanti ha dichiarato e documentato che il Tribunale di Avellino, con sentenza depositata il 1° ottobre 2025, aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di una delle società reclamanti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l’apertura della liquidazione giudiziale costituisse causa interruttiva del processo ai sensi dell’art. 79 c.p.a., degli artt. 299 e ss. c.p.c. e dell’art. 143, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ha quindi dichiarato il giudizio interrotto a decorrere dalla dichiarazione della causa interruttiva resa dal difensore all’udienza del 29 gennaio 2026, ponendo a carico delle parti l’onere di provvedere alla riassunzione entro i successivi 90 giorni. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Disciplina l’interruzione del processo amministrativo, applicabile in presenza della causa interruttiva accertata dal giudice.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Richiamati quali disposizioni generali sulle cause di interruzione del processo.

  • art. 143, comma 3, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

    Riconduce l’apertura della liquidazione giudiziale all’effetto interruttivo del processo nei termini applicati dal TAR.

Massime di principio

  • L’apertura della liquidazione giudiziale di una parte costituita in un giudizio amministrativo integra una causa interruttiva del processo, ai sensi dell’art. 79 c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 299 e ss. c.p.c. e con la disciplina del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  • Quando la causa interruttiva viene dichiarata dal difensore in udienza, il giudizio deve essere dichiarato interrotto a decorrere dalla dichiarazione resa in udienza; le parti sono tenute a riassumere il processo entro il termine di 90 giorni indicato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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