Sentenza n. 353/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di misura cautelare collegiale dell’ordinanza contingibile e urgente n. 50 (con relativa relazione istruttoria) emessa dal Comune di Altino (registro generale n. 51) in data 5-12 dicembre 2024 con la quale l’amministrazione comunale ordinava al Sig. Tonino Camiscia di intervenire per mettere in sicurezza l’immobile, di sua proprietà, sito in Contrada Metafieno, n. 2 66010 Altino (CH) di e tutti gli altri connessi, prodromici, presupposti anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune di Altino aveva ordinato al proprietario di mettere in sicurezza il proprio immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto sei censure. In primo luogo, ha contestato la carenza del potere extra ordinem e l’erroneità dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 29 c.p.a. e dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990, la nullità per asserita elusione del giudicato civile, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’assenza di un termine procedimentale, la violazione del legittimo affidamento e della buona fede, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, perplessità e sviamento. La controversia riguardava un immobile deterioratosi e interessato da crolli nel contesto di un movimento franoso protrattosi da anni. Il giudice civile aveva accertato che il dissesto riguardava un’ampia fascia territoriale e aveva attribuito al Comune la responsabilità dei danni, escludendo la responsabilità del proprietario e ritenendo irrilevanti, rispetto ai danni, le difformità edilizie contestate dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha ribadito che il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti presuppone un pericolo effettivo, concreto e attuale, una situazione non tipizzata dalla legge, l’impossibilità di fronteggiarla mediante gli strumenti ordinari, un’istruttoria adeguata e una motivazione rafforzata. L’ordinanza impugnata non spiegava perché non fossero utilizzabili i rimedi ordinari e non esponeva un’istruttoria idonea a fondare la scelta amministrativa. Inoltre, il Comune aveva trascurato che il deterioramento dell’immobile derivava dal movimento franoso dell’area, rispetto al quale gravavano sull’ente obblighi di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico. Le risultanze della sentenza civile, dei sopralluoghi dei Vigili del fuoco e della consulenza tecnica avevano escluso un nesso causale tra i danni e le difformità edilizie contestate, nonché ogni responsabilità del proprietario. Il Comune aveva quindi erroneamente imputato al privato interventi di risanamento riconducibili alla propria responsabilità, in violazione anche dei canoni di correttezza e buona fede. Le ulteriori censure sono state assorbite. L’annullamento dell’ordinanza non esclude l’obbligo del Comune di mettere in sicurezza l’edificio e di adottare gli interventi strutturali necessari per affrontare il dissesto dell’area. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma solo in presenza dei presupposti rigorosi del potere extra ordinem.
art. 3 l. 241/1990
Per le ordinanze contingibili e urgenti è richiesta una motivazione rafforzata, che dia conto del pericolo effettivo, dell’impossibilità di ricorrere agli strumenti ordinari, dell’istruttoria svolta, del termine di efficacia e della proporzionalità della misura.
art. 21-septies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento all’asserita elusione del giudicato, ma la relativa censura è rimasta assorbita dall’accoglimento per carenza di motivazione e istruttoria.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiama l’art. 92 c.p.c. e consente la compensazione delle spese in presenza di specifiche ragioni, ravvisate dal TAR nelle peculiarità della controversia.
art. 92 c.p.c.
È stato applicato, tramite il richiamo dell’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente le spese di giudizio.
Massime di principio
- Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti richiede cumulativamente un pericolo effettivo e attuale per l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, l’imprevedibilità o atipicità della situazione, l’impossibilità di utilizzare gli strumenti ordinari e la necessità di una misura proporzionata.
- Le ordinanze contingibili e urgenti devono essere sorrette da una motivazione rafforzata, che renda intelligibile il percorso decisionale e indichi specificamente il pericolo riscontrato, gli esiti dell’istruttoria, l’inidoneità dei rimedi ordinari, la durata della misura e il rispetto della proporzionalità.
- È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente che imponga al proprietario interventi di messa in sicurezza senza adeguatamente accertare la causa del deterioramento dell’immobile e senza considerare risultanze tecniche e giudiziarie dalle quali emerga che il danno deriva da un dissesto idrogeologico imputabile all’amministrazione.
- L’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente per carenza dei presupposti e della motivazione non esclude l’obbligo dell’amministrazione competente di adottare gli interventi necessari a tutelare l’incolumità pubblica e a rimuovere strutturalmente la situazione di dissesto.
- L’amministrazione non può trasferire sul privato, mediante un’ordinanza extra ordinem, obblighi di risanamento che risultino causalmente riconducibili a una situazione di dissesto e a interventi di difesa del suolo di propria competenza, soprattutto quando disponga di elementi che escludono la responsabilità del destinatario.
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