Sentenza n. 4592/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, Sez. I, n. 595 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che vietava l’introduzione di animali nelle aree verdi urbane
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato la sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale, limitatamente al divieto di introduzione degli animali nelle aree verdi urbane. In primo grado erano stati dedotti la violazione degli artt. 13 e 16 Cost., il difetto di motivazione, l’eccesso di potere, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e la violazione dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, per assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza. In appello l’associazione ha contestato che il TAR avesse fondato la decisione su dati non provati, relativi alle dimensioni delle aree verdi e alla carenza di personale comunale per i controlli, erroneamente considerati riconducibili al fatto notorio. Ha inoltre dedotto che il divieto generalizzato di accesso dei cani alle aree verdi fosse sproporzionato, poiché le esigenze igieniche erano già tutelate dall’ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009, che impone ai conduttori di raccogliere le deiezioni e di avere con sé strumenti idonei.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto i motivi d’appello, riformando la sentenza del TAR e accogliendo il ricorso di primo grado. Ha escluso che la presunta carenza della struttura organizzativa e del personale comunale potesse essere considerata fatto notorio ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c., trattandosi di un’opinione soggettiva non univoca né indubitabile, non supportata da prova e non argomentata dal Comune, rimasto contumace. Ha quindi ritenuto fondata la censura di violazione della proporzionalità: a fronte degli obblighi già previsti dalla normativa ministeriale in materia di raccolta delle deiezioni canine, il divieto generalizzato di introduzione degli animali nelle aree verdi, in assenza di specifiche ragioni, eccedeva quanto opportuno e necessario per tutelare sicurezza, igiene e fruibilità degli spazi. L’amministrazione non aveva adeguatamente ponderato gli interessi contrapposti né individuato la misura meno sacrificante. L’ordinanza è stata annullata. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 1.500. È stata inoltre disposta la revoca dell’ammissione dell’associazione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della previsione statutaria relativa a entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ritenuta incompatibile con l’art. 119, ultima parte, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115, comma 2, c.p.c.
Il fatto notorio è quello conosciuto dalla collettività con un grado di certezza tale da risultare indubitabile e incontestabile; non rientrano nel notorio valutazioni soggettive sulla carenza organizzativa e di personale di un ente.
art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000
La disposizione era stata invocata per contestare l’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza dell’ordinanza; il Consiglio di Stato ha definito la controversia sulla base della sproporzione della misura, senza sviluppare una distinta motivazione su tale profilo.
ordinanza del Ministero della salute 3 marzo 2009
Gli obblighi di raccogliere le deiezioni canine e di avere con sé strumenti idonei costituiscono misure già dirette alla tutela igienica in ambito urbano, rilevanti nel giudizio di proporzionalità del divieto comunale.
art. 119, ultima parte, d.P.R. n. 115/2002
La disposizione sul patrocinio a spese dello Stato è stata ritenuta incompatibile con la previsione statutaria di entrate dell’associazione derivanti da attività commerciali e produttive marginali, determinando la revoca dell’ammissione.
Massime di principio
- Il fatto notorio, utilizzabile senza specifica prova ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c., deve consistere in una circostanza conosciuta dalla collettività con grado di certezza tale da risultare indubitabile e incontestabile; non possono essere trattate come fatti notori le valutazioni soggettive sulla carenza organizzativa o di personale di un’amministrazione.
- Il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di adottare una misura non eccedente quanto opportuno e necessario per il perseguimento dello scopo pubblico e, quando siano coinvolti interessi diversi, di scegliere la soluzione ragionevole che comporti il minore sacrificio possibile.
- Un divieto generalizzato di accesso degli animali alle aree verdi urbane è illegittimo, in assenza di specifiche ragioni giustificative, quando le esigenze di igiene e fruibilità siano già tutelate da misure meno restrittive, quali gli obblighi di raccolta delle deiezioni e di disponibilità degli strumenti necessari.
- La legittimità di una misura restrittiva non può essere giustificata sulla base di dati organizzativi dell’ente non provati e non riconducibili al fatto notorio; l’amministrazione deve fornire una motivazione e un supporto istruttorio idonei a dimostrare la necessità della misura e l’assenza di alternative meno gravose.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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