Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27029/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti colpevoli di estorsione aggravata (con aggravante mafiosa per talune posizioni) e li aveva condannati. I motivi di ricorso includevano: vizio di motivazione e travisamento della prova per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese senza riscontri esterni sufficienti; contestazione del riconoscimento dell'aggravante di tipo mafioso; omessa valutazione o errata valutazione di circostanze attenuanti generiche; censura della determinazione della pena e degli aumenti per continuazione; doglianze su misura di sicurezza e perizia della pericolosita sociale; presunta incompatibilita con pronunce di altro procedimento e mancata considerazione di memorie difensive; deduzioni relative alla qualificazione come tentativo piuttosto che consumazione. In diversi ricorsi si lamentava inoltre l'inosservanza delle regole di motivazione e l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni delle persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati. Ha ritenuto che le censure si discostassero dai limiti dell'impugnazione di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p. o attaccassero in sostanza il merito delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito. Sul piano sostanziale la Corte ha confermato la legittimità del rigoroso vaglio di attendibilita operato sulle dichiarazioni delle persone offese, ha ritenuto adeguatamente motivate le valutazioni circa l'aggravante di tipo mafioso e conforme la determinazione delle pene alla discrezionalita del giudice di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione, in solido o a titolo personale secondo i casi, delle spese delle parti civili, con liquidazioni specifiche per le associazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi tassativamente previsti; la Corte ha ritenuto che molti motivi si risolvessero in critica del merito e quindi fossero inammissibili

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sull'utilizzabilita e valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte conferma che le regole particolari non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa nella stessa misura e che queste, se sottoposte a rigoroso vaglio e adeguatamente motivate, possono costituire prova sufficiente

  • art. 7 D.L. 152/1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.)

    Aggravante per finalita mafiose; la Corte ha ritenuto che il contesto, le modalita e i riscontri convergenti giustificassero l'applicazione dell'aggravante

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato la discrezionalita del giudice di merito nella determinazione della pena conforme ai criteri legali

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri generali di individualizzazione della pena; richiamato per giustificare la non sindacabilita in Cassazione della graduazione della pena se non viziata da illogicita manifesta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilita del ricorso in cassazione, con condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende; applicato per la condanna economica di 3.000 euro

  • art. 63 comma 4 cod. pen.

    Norma correttiva utilizzata nel calcolo della pena con riferimento a precedenti condanne ed aggravamenti/diminuzioni

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Principio della prova al di la di ogni ragionevole dubbio; evocato dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto che la motivazione e il vaglio probatorio fossero conformi al principio

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non puo limitarsi a chiedere una rivalutazione del merito: molte censure che prospettano alternative ricostruzioni dei fatti sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se sottoposte a vaglio rigoroso e motivate, costituire prova autonoma di responsabilita anche se la persona si e costituita parte civile; la necessita di riscontri esterni e opportuno ma non sempre obbligatorio
  • Per l'aggravante di tipo mafioso e necessario valutare il contesto, la condotta complessiva e riscontri convergenti: quando i giudici di merito motivano in tal senso la Cassazione tende a ritenere la scelta congrua
  • La concessione delle attenuanti generiche richiede l'indicazione di elementi specifici che giustifichino un trattamento di favore; la sola richiesa generica o riferita al buon comportamento processuale e spesso insufficiente
  • La determinazione della pena e in larga misura rimessa alla discrezionalita del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicita, violazione di legge o arbitrarieta
  • Le doglianze che sollecitano un differente apprezzamento della credibilita delle prove senza dimostrare vizi logici, omissioni o contraddizioni manifeste nella motivazione sono generalmente inammissibili
  • Chi impugna in cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi vaghi o non specifici sono destinati a essere dichiarati inammissibili
  • L'inammissibilita del ricorso comporta non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche e condanne alle spese, compreso il versamento alla Cassa delle ammende, quindi valutare con attenzione la fondatezza della cassazione prima di proporla

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.