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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-366/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2025. — Amazon EU Sàrl contro Ministre de la Culture e Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Libera prestazione di servizi – Libera circolazione delle merci – Tutela o promozione della diversità culturale – Servizio di consegna di libri a domicilio – Misura nazionale che prevede per tale servizio una tariffa minima – Direttiva 2006/123/CE – Applicabilità – Articolazione con gli articoli 34 e 56 TFUE. — Causa C-366/24

Giurisprudenza europea62024CJ0366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che una normativa nazionale che impone tariffe minime per la consegna dei libri, quando adottata per tutelare o promuovere la diversità culturale, è esclusa dalla direttiva 2006/123/CE. La validità di tale misura deve quindi essere scrutinata alla luce del diritto primario dell’Unione, in particolare degli articoli 34 e 56 TFUE. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la misura rilevi solo ai fini dell’articolo 34 TFUE, perché incide sul prezzo globale del libro e sull’accesso al mercato, senza costituire una modalità di vendita ai sensi di Keck.

Tariffe minime per la consegna a domicilio dei libri: esclusione dalla direttiva 2006/123 e qualificazione della misura ai fini degli articoli 34 e 56 TFUE.

La questione giuridica

Se una misura nazionale che, per proteggere o promuovere la diversità culturale, impone ai rivenditori tariffe minime per il servizio di consegna dei libri non ritirati in negozio rientri nell’ambito della direttiva 2006/123/CE o ne sia esclusa; se, in tale contesto, occorra comunque esaminarla alla luce degli articoli 34 e 56 TFUE; e, in caso affermativo, se essa debba essere valutata solo alla luce dell’articolo 34 TFUE come misura incidente sulla circolazione delle merci oppure come modalità di vendita irrilevante ai sensi della giurisprudenza Keck.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE va interpretato nel senso che esclude dall’ambito di applicazione della direttiva una misura nazionale che, al fine di proteggere o promuovere la diversità culturale, fissa tariffe minime per la consegna dei libri non ritirati in negozio; di conseguenza, la compatibilità di tale misura va esaminata alla luce del solo diritto primario. Quanto al diritto primario, una misura siffatta deve essere valutata esclusivamente alla luce dell’articolo 34 TFUE, perché incide sul prezzo globale di vendita del libro e ostacola maggiormente l’accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri; non costituisce una mera "modalità di vendita" ai sensi di Keck, né richiede un autonomo esame ai sensi dell’articolo 56 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 34 e 56 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 1, paragrafo 4, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 4, punto 1, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/123/CE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 2, lettera h), ii), direttiva 2000/31/CE

Tariffe minime per la consegna dei libri e libertà fondamentali nel mercato interno

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in una controversia promossa da Amazon EU Sàrl contro due ministri francesi. Oggetto del contendere è la legittimità di una disciplina nazionale che impone tariffe minime per il servizio di consegna a domicilio dei libri non ritirati in un negozio di vendita al dettaglio, al fine dichiarato di proteggere o promuovere la diversità culturale.

Fatti e quadro normativo nazionale

La legge francese del 10 agosto 1981, come modificata, prevede che il prezzo del libro sia fissato dall’editore o dall’importatore, ma anche che il servizio di consegna non possa essere offerto gratuitamente, salvo il caso del ritiro in negozio, e debba essere fatturato secondo una tariffa minima stabilita con decreto ministeriale. Il decreto del 4 aprile 2023 ha fissato tale tariffa minima in EUR 3 per ordini di valore inferiore a EUR 35 e in un importo superiore a zero per gli ordini di valore pari o superiore a EUR 35. Amazon EU ha impugnato il decreto sostenendo, in via principale, la violazione della direttiva 2000/31/CE e, in subordine, della direttiva 2006/123/CE, oltre che della libera circolazione delle merci.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto essenzialmente:

  • se l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE escluda dall’ambito della direttiva misure nazionali adottate per proteggere o promuovere la diversità culturale, oppure se tale finalità possa solo giustificare una deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b);
  • se, una volta verificata la compatibilità con la direttiva 2006/123/CE, sia ancora possibile esaminare la misura alla luce del diritto primario;
  • se una tariffa minima per la consegna a domicilio di libri debba essere valutata solo ai sensi dell’articolo 34 TFUE oppure anche dell’articolo 56 TFUE, e se possa qualificarsi come "modalità di vendita" secondo Keck.

Applicabilità della direttiva 2006/123/CE e portata dell’articolo 1, paragrafo 4

La Corte ricorda anzitutto che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti costituisce un "servizio" ai fini della direttiva 2006/123/CE e che la misura in questione riguarda il commercio al dettaglio di libri. La direttiva è quindi, in linea di principio, applicabile. La Corte esclude anche che la misura rientri nei servizi di trasporto, poiché la finalità principale non è lo spostamento delle merci.

La questione decisiva riguarda però l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, che dispone che la direttiva "non pregiudica" le misure nazionali conformi al diritto dell’Unione volte a tutelare o promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media. La Corte interpreta tale formulazione nel senso che il legislatore dell’Unione ha inteso sottrarre queste misure all’ambito applicativo della direttiva stessa. Il riferimento al considerando 11, la genesi legislativa e il confronto tra le diverse versioni linguistiche confermano che non si tratta di una mera clausola di giustificazione, ma di una vera esclusione dall’ambito della direttiva.

La Corte richiama inoltre la direttiva 2000/31/CE, rilevando che l’articolo 1, paragrafo 6, di tale direttiva ha una portata sostanzialmente identica: anche rispetto a essa, non occorre esaminare nei dettagli se la misura ricada nell’"ambito regolamentato", poiché essa non è comunque destinata ad applicarsi a misure nazionali volte a preservare la diversità culturale o linguistica.

Conseguenza: esclusione delle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE

Ne deriva che, se la misura nazionale è effettivamente volta a preservare la diversità culturale, come ritenuto dal giudice del rinvio, la sua compatibilità con il diritto dell’Unione non può essere esaminata né alla luce della direttiva 2006/123/CE né alla luce della direttiva 2000/31/CE. L’eventuale controllo deve essere svolto soltanto alla luce del diritto primario, in particolare degli articoli 34 e 56 TFUE.

Esame alla luce degli articoli 34 e 56 TFUE

Affrontando la terza questione, la Corte osserva che occorre individuare la libertà fondamentale prevalente in base all’oggetto della misura. Nel caso di specie, la misura non regola i contratti tra rivenditori e prestatori di consegna, né i prezzi praticati da questi ultimi; essa incide invece sul prezzo complessivo pagato dal consumatore per ottenere il libro.

Per questa ragione, la misura riguarda il mercato dei beni e deve essere esaminata esclusivamente alla luce dell’articolo 34 TFUE. La Corte richiama la giurisprudenza Dassonville e Keck: la nozione di "modalità di vendita" riguarda solo le norme che disciplinano il modo in cui i prodotti possono essere offerti in vendita, non quelle che incidono sulla consegna delle merci. Qui, l’imposizione di una tariffa minima sulla consegna grava in modo particolare sulla vendita a distanza e può ostacolare maggiormente l’accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri. La misura costituisce quindi una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa e non può beneficiare dell’eccezione Keck.

Decisione della Corte

La Corte risponde che:

  • l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE esclude dall’ambito di applicazione della direttiva una misura nazionale che fissa, per proteggere o promuovere la diversità culturale, tariffe minime per la consegna dei libri non ritirati in negozio;
  • gli articoli 34 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che una misura del genere va esaminata solo ai sensi dell’articolo 34 TFUE e non costituisce una "modalità di vendita" ai sensi di Keck.

La seconda questione non riceve risposta, perché assorbita dalla soluzione della prima.

Come è indicizzato

Materieservizi nel mercato internolibera circolazione delle mercilibera prestazione dei servizidiversità culturalecommercio elettronico

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