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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16697 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Prelevamenti da parte del lavoratore autonomo o professionista su conto corrente bancario - Applicabilità - Esclusione - Versamenti - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente posto sull'Amministrazione l'onere di fornire ulteriori prove rispetto ai movimenti bancari rilevati sui conti del contribuente. L'accertamento riguardava versamenti e prelevamenti di importo complessivo rilevante, ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato. La Corte ha distinto tra prelevamenti e versamenti: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, per un professionista i prelevamenti non possono più essere automaticamente considerati compensi imponibili; resta invece applicabile la presunzione legale sui versamenti bancari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate limitatamente ai versamenti, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio nella parte relativa ai versamenti e ha rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi indicati. Il giudice del rinvio dovrà inoltre decidere sulle spese del giudizio di legittimità. I prelevamenti, invece, non possono essere automaticamente imputati a compensi professionali in assenza di una specifica prova dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti [...] i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni.

    La presunzione legale prevista dalla norma continua ad applicarsi ai versamenti effettuati sui conti correnti da professionisti e lavoratori autonomi: tali versamenti sono presumibili come compensi o ricavi imponibili, salvo prova contraria analitica del contribuente. La presunzione non si applica più automaticamente ai prelevamenti dei professionisti.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014

    Illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alle parole "o compensi".

    È stata eliminata l'equiparazione tra attività d'impresa e attività professionale quanto ai prelevamenti bancari. Per il lavoratore autonomo non è ragionevole presumere che ogni prelevamento ingiustificato sia destinato ad acquisti professionali produttivi di compensi.

  • Art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli accertamenti e delle rettifiche delle imposte sui redditi.

  • Art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per i poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'esame dei rapporti e delle operazioni bancarie ai fini IVA.

  • Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alla rettifica degli elementi dichiarati ai fini IVA sulla base delle risultanze dei controlli.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola generale sull'onere della prova, applicata distinguendo l'onere dell'Amministrazione per i prelevamenti dei professionisti da quello del contribuente per superare la presunzione relativa ai versamenti.

  • Artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    Le presunzioni legali derivanti dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 non necessitano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; restano tuttavia superabili mediante prova contraria.

Massime di principio

  • Per un professionista o lavoratore autonomo, i versamenti bancari non giustificati sono assistiti da una presunzione legale di imponibilità: il contribuente deve fornire una prova specifica e analitica dell'origine non imponibile di ciascun versamento.
  • Non è sufficiente una contestazione generica o il richiamo alla riservatezza bancaria: occorre collegare ogni movimento a una precisa causa, come finanziamenti, trasferimenti tra conti, restituzioni, donazioni o somme di terzi, documentandola adeguatamente.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti effettuati da professionisti non possono essere automaticamente qualificati come compensi imponibili. Per imputarli a reddito, l'Amministrazione deve dimostrare il loro collegamento con acquisti inerenti all'attività e con ricavi conseguiti.
  • La disciplina dei versamenti e quella dei prelevamenti va quindi tenuta distinta: sui versamenti opera una presunzione legale a carico del contribuente, mentre sui prelevamenti professionali grava sull'Amministrazione l'onere di fornire una prova ulteriore.
  • In caso di cassazione con rinvio, la decisione non determina necessariamente l'importo definitivo dovuto: il giudice di rinvio deve riesaminare i movimenti bancari alla luce dei principi stabiliti dalla Cassazione.

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