Cassazione Civile, Sentenza n. 18490/2020 del 04/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva accolto l'appello delle controricorrenti disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che tra le stesse parti era già intervenuta sentenza definitiva (Tribunale di Roma n.28175/2002) che avrebbe deciso nel merito la domanda di divisione rigettandola per difetto di prova della titolarità del bene in capo al de cuius, sì da impedire il riesame per effetto del giudicato esterno (ne bis in idem). In alternativa il ricorrente censurava la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la precedente pronuncia aveva natura meramente processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui la pronuncia che dichiara l'inammissibilità della domanda per vizi processuali non produce giudicato sostanziale e non impedisce la riproposizione della domanda in altro giudizio. Inoltre ha rilevato l'insufficiente specificazione e mancata produzione della sentenza di cui il ricorrente invocava l'efficacia: il ricorso non indicava né riproduceva il contenuto della sentenza passata in giudicato né la sua presenza nel fascicolo, in violazione degli obblighi di cui agli artt. 366 n.6 e 369 c.p.c. Per tali ragioni la Corte non ha potuto verificare la ricostruzione del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e ad ulteriori oneri contributivi come indicato.
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Regola il giudicato esterno: la Corte sottolinea che l'accertamento e l'interpretazione del giudicato esterno spettano al giudice di merito e che per far valere l'efficacia di un precedente decisum in cassazione occorre specificamente dedurre la violazione della norma e produrre/indicare il documento decisorio
art. 1111 cod. civ.
Richiamato dalla Corte d'Appello sul punto che il diritto alla divisione ereditaria non è soggetto a prescrizione e persiste finché sussiste la comunione; la Cassazione conferma la fondatezza dell'orientamento applicato dal giudice d'appello
art. 713 c.p.c.
Richiamato dalla Corte d'Appello insieme all'art. 1111 c.c. per sottolineare la finalità di ottenere lo scioglimento della comunione; la Cassazione accetta l'interpretazione del giudice di merito circa la natura imprescrittibile dell'azione divisionale
art. 366 n.6 c.p.c.
Norma richiamata dalla Cassazione per richiedere l'indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali a supporto del motivo di cassazione; la mancata indicazione o produzione rende il motivo inammissibile
art. 369 c.p.c., comma 2, n.4
Richiama l'onere di indicare nel ricorso gli atti e i documenti prodotti nei precedenti gradi; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto a tale obbligo
art. 324 c.p.c.
Menziionato come norma collegata al tema del giudicato esterno; la Cassazione ricorda che il richiamo generico a tali norme non è sufficiente senza specifiche deduzioni e produzione documentale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e art. 1-bis dello stesso art. 13
Norme amministrative richiamate in ordine al contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo del versamento di un ulteriore importo se dovuto
Massime di principio
- Una sentenza che dichiara l'inammissibilità della domanda per vizi processuali non produce giudicato sul diritto sostanziale e quindi non impedisce la riproposizione della stessa domanda in altro giudizio
- Per far valere l'efficacia di un giudicato esterno occorre indicare specificamente e, se possibile, produrre la sentenza invocata; il mancato adempimento degli obblighi di specificazione (art. 366 n.6 c.p.c.) comporta inammissibilità del motivo in cassazione
- L'accertamento del contenuto e dell'efficacia di un giudicato esterno è attività riservata principalmente al giudice di merito e in Cassazione può essere sindacata soltanto sotto il profilo di violazione di norme che disciplinano la cosa giudicata, purché specificamente dedotte
- In materia di divisione ereditaria il diritto alla divisione è considerato imprescrittibile finché perdura la comunione, salvo la possibilità di dilazione dello scioglimento per un periodo massimo di cinque anni (interpretazione consolidata richiamata dalla Corte d'Appello)
- Se il precedente giudizio ha effettivamente deciso nel merito la titolarità del bene e ciò si vuole opporre come giudicato esterno, è essenziale produrre quella pronuncia e dimostrare che la questione è identica sotto il profilo soggettivo e oggettivo
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