Sentenza n. 10730/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del provvedimento prot. numero -OMISSIS- notificato digitalmente alla ricorrente in data 26.1.2024, avente ad oggetto il diniego dell'istanza ex art. 9 comma 1 lett. F) L. 91/1992, presentata dalla Sig.ra -OMISSIS- in data 26.3.2021; - del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90 notificato in data 28.3.2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo l'inadeguatezza della motivazione e la mancata corretta considerazione delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto; la violazione degli artt. 9, comma 1, lett. f), e 9.1 della legge n. 91/1992, nonché il difetto assoluto di istruttoria, l'insufficienza della motivazione e l'omessa o insufficiente valutazione della situazione concreta; la violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con riguardo alla dichiarazione resa nell'istanza circa l'assenza di procedimenti penali; infine, la falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 91/1992. La ricorrente ha sostenuto che i deferimenti per occupazione abusiva non avrebbero dovuto assumere rilievo ostativo in assenza, al momento della valutazione, di esiti penali definitivi e alla luce del proprio livello di integrazione sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato e istruito il diniego, poiché l'Amministrazione aveva considerato due deferimenti per occupazione abusiva, risalenti al 2023 e al 2017, sfociati in procedimenti penali, nonché la mancata indicazione di tali procedimenti nell'istanza di cittadinanza. Il Ministero aveva esaminato le osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto e aveva esplicitato il percorso logico-giuridico seguito. Il giudice ha riconosciuto l'elevata discrezionalità dell'Amministrazione nella concessione della cittadinanza e ha ritenuto legittima una valutazione complessiva e non atomistica delle condotte, considerando la loro natura, reiterazione e prossimità temporale alla domanda e al provvedimento finale. La mancanza di una condanna definitiva al momento iniziale non impediva la valutazione amministrativa degli elementi sintomatici; inoltre, nel corso del giudizio è emerso che entrambi i procedimenti si erano conclusi con condanne, una con sentenza e l'altra con decreto penale di condanna. Il TAR ha evidenziato che le condizioni per la concessione devono permanere sino al giuramento e che il periodo di osservazione comprende, oltre al decennio antecedente la domanda, anche la fase successiva sino alla concessione. L'integrazione sociale, lavorativa ed economica è stata ritenuta ordinaria e meramente prerequisita, non sufficiente a superare il giudizio negativo sulla condotta. La contestata dichiarazione non veritiera costituiva una motivazione autonoma, ma la legittimità delle ulteriori ragioni ostative era sufficiente a sostenere il provvedimento plurimotivato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di 1.500 euro oltre accessori, nonostante il passaggio motivazionale relativo alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
requisito della residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La concessione della cittadinanza per residenza implica non solo il dato quantitativo della permanenza decennale, ma anche una valutazione qualitativa della condotta e dell'adesione ai valori della comunità nel periodo di osservazione.
art. 9.1 l. 91/1992
Richiamato quale parametro della disciplina della concessione della cittadinanza, nell'ambito della valutazione discrezionale dell'idoneità del richiedente.
art. 6 l. 91/1992
Richiamato dalla ricorrente, ma non posto a fondamento autonomo della decisione; il giudice ha ritenuto comunque legittimo il giudizio negativo fondato sugli elementi penali e sulla dichiarazione non veritiera.
art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993
le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 devono permanere sino alla prestazione del giuramento
Le condizioni rilevanti per la cittadinanza devono sussistere non soltanto al momento della domanda, ma anche durante il procedimento e fino al giuramento.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito alla richiedente di presentare osservazioni, che il Ministero ha esaminato prima dell'adozione del diniego.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è legittimo quando espone adeguatamente i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il percorso logico seguito dall'Amministrazione.
art. 46 d.P.R. 445/2000
La domanda di cittadinanza era predisposta per consentire l'autocertificazione della situazione personale e penale della richiedente; l'omessa indicazione dei procedimenti è stata valorizzata nel giudizio di affidabilità.
art. 76 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione non veritiera resa nell'istanza è stata considerata elemento ulteriore idoneo a incidere negativamente sulla valutazione di affidabilità.
art. 633 c.p.
Le condotte di occupazione abusiva sono state considerate indicatori sintomatici nell'ambito della valutazione complessiva dell'idoneità alla cittadinanza.
art. 110 c.p.
Il concorso nel reato di occupazione abusiva è stato ricompreso tra gli elementi penali valutati dall'Amministrazione.
art. 639-bis c.p.
Richiamato in relazione alla seconda vicenda penale, definita con richiesta e successiva pronuncia di decreto penale di condanna.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza è espressione di un potere altamente discrezionale e richiede una valutazione prognostica complessiva sull'affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento; non è necessario che sussista una condanna penale definitiva perché condotte penalmente rilevanti possano assumere valore sintomatico nel procedimento.
- Nella valutazione dell'idoneità alla naturalizzazione, i precedenti e gli elementi di rilievo penale devono essere apprezzati globalmente, considerando natura, reiterazione, reciproca connessione e prossimità temporale alla domanda e al provvedimento, senza limitarsi all'esame isolato dei singoli fatti.
- Il periodo rilevante per la verifica delle condizioni richieste dall'art. 9 della legge n. 91/1992 non si esaurisce nel decennio antecedente alla domanda, ma si estende sino alla concessione e alla prestazione del giuramento, poiché le condizioni devono permanere durante l'intero procedimento.
- La stabile integrazione sociale, lavorativa ed economica dello straniero regolarmente soggiornante costituisce normalmente un prerequisito o una condizione minima del soggiorno legale, ma non integra di per sé un merito speciale sufficiente a superare elementi negativi relativi all'affidabilità e alla condotta.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome ragioni giustificatrici, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenere il dispositivo e a determinare il rigetto dell'impugnazione, anche se un'altra motivazione dovesse risultare non valida.
- Il diniego di cittadinanza è adeguatamente motivato quando espone gli elementi penali considerati, la loro valutazione complessiva, le osservazioni dell'interessato e il percorso prognostico che conduce a ritenere non dimostrata la piena adesione ai valori della comunità nazionale.
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