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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4212/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare (sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio sostituita con arresti domiciliari e divieto di colloqui con non conviventi). La difesa denunciava: vizio di motivazione e illogicità nella qualificazione di condotte come frode processuale; che la presunta condotta processuale sarebbe non punibile (art. 384 c.p.p.) o comunque non idonea a fondare un aggravamento cautelare (richiamando art. 273 e 275 c.p.p.); che la valutazione probatoria del Tribunale era viziata perché non era dimostrato il tempo di deposito delle banconote rinvenute nella cassaforte, che altri soggetti potevano avervi avuto accesso (soprattutto durante il commissariamento) e che il Tribunale aveva ecceduto rispetto all'impugnazione del PM valutando i gravi indizi di colpevolezza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistente l'aggravamento delle esigenze cautelari ex art. 299, comma 4, c.p.p., per il pericolo di reiterazione di reati analoghi e per il rischio di inquinamento probatorio. Il Tribunale aveva rilevato che nella cassaforte risultavano banconote emesse in anni successivi rispetto alle annate indicate sulle buste, circostanza incompatibile con la tesi difensiva secondo cui le somme vi sarebbero state custodite da tempo. Da tali elementi è stata desunta l'ipotesi di precostituzione di prove a favore dell'indagato e di un comportamento attivo finalizzato a influenzare le prove processuali. La Corte ha inoltre chiarito che anche atti non necessariamente rilevanti penalmente possono costituire elementi per valutare la pericolosità ai fini cautelari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rimessione alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 299, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per l'aggravamento delle esigenze cautelari: il tribunale ha ritenuto che i fatti e le condotte dell'indagato giustificassero la sostituzione della misura interdittiva con arresti domiciliari per il rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata a spiegazione del concetto di pericolo di reiterazione: la Corte ha ribadito che il pericolo può emergere anche da comportamenti concreti, pur non costituendo reato autonomo.

  • art. 276, cod. proc. pen.

    Distinzione normativa: l'aggravamento ex art. 299, comma 4, non richiede la stessa fattispecie prevista dall'art. 276; la Corte ha posto che le due fattispecie sono distinte.

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione della motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione del Tribunale fosse logica, congrua e non viziata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 384, cod. proc. pen.

    Il difensore sosteneva che la condotta processuale fosse non punibile ai sensi di tale norma e quindi non idonea a fondare misure cautelari; la Corte ha osservato che anche condotte non penalmente rilevanti possono essere valutate ai fini cautelari qualora indichino pericolosità e rischio di inquinamento probatorio.

  • art. 273, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere limiti all'uso di condotte processuali non punibili come base per misure; la Corte ha escluso che tale limite impedisca l'apprezzamento cautelare della pericolosità derivante da atti concreti.

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai limiti per l'applicazione delle misure, ma la Corte ha ritenuto infondati tali rilievi rispetto all'aggravamento disposto.

  • Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019 (Monteleone, Rv. 277613)

    Precedente citato per affermare il principio che, in tema di misure cautelari, elementi di pericolosità possono emergere anche da comportamenti non necessariamente rilevanti penalmente; la Corte lo ha ritenuto applicabile al caso.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la sentenza dispone l'inoltro agli uffici competenti per gli adempimenti esecutivi.

Massime di principio

  • Per l'aggravamento di una misura cautelare non è necessario che il comportamento successivo integri un nuovo reato: anche atti o comportamenti che denotano una concreta pericolosità o la volontà di inquinare le prove possono giustificare un aggravamento (art. 299 c.p.p.).
  • La non punibilità di una specifica condotta processuale non esclude che la stessa possa essere valutata, ai fini cautelari, come elemento sintomatico di rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Disallineamenti formali o materiali tra elementi di prova (es. banconote con date di emissione incongrue rispetto alle annate dichiarate) possono essere considerati indizi rilevanti di una strategia difensiva precostituita e, quindi, idonei a giustificare misure cautelari più afflittive.
  • Le ipotesi difensive basate sulla possibilità che terzi abbiano avuto accesso a luoghi o a mezzi di custodia (cassaforte) devono essere provate con elementi concreti: mere possibilità o congetture difficilmente contrastano valutazioni cautelari fondate su riscontri materiali.
  • Il possibile superamento dell'ambito dell'impugnazione da parte del giudice di merito (es. valutazione dei gravi indizi) non è automaticamente viziato se le argomentazioni sono dirette a verificare la sussistenza delle esigenze cautelari emergenti dai fatti acquisiti.
  • In fase cautelare la valutazione della motivazione richiede logicità e congruenza: se il giudice spiega come i fatti concreti siano compatibili con la conclusione cautelare (e scarta ragionevolmente le alternative difensive), la motivazione è difficilmente censurabile in sede di ricorso.

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