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Sentenza

Sentenza n. 39/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - Del provvedimento M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-26-05-2025, notificato in pari data, con cui il Ministero della Difesa ha negato alla minore -OMISSIS- la partecipazione a due indirizzi (liceo scientifico e liceo scientifico STEM) delle Scuole Militari dell’Esercito (doc. 1); - nonché avverso tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi al medesimo provvedimento. previa declaratoria in via cautelare del diritto della minore -OMISSIS- ad essere ammessa, con riserva, a sostenere la prova di cultura generale prevista per il 18 luglio 2025 per i concorrenti per il liceo scientifico opzione scienze applicate, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito -viale Mezzetti 2- Foligno.

Giustizia amministrativa202507822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del Ministero della Difesa che aveva negato alla candidata la partecipazione alla selezione per l'indirizzo liceo scientifico STEM delle Scuole Militari dell'Esercito, consentendole di concorrere soltanto per il liceo scientifico tradizionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La minore aveva partecipato al concorso indetto dal Ministero della Difesa per l'ammissione alle Scuole Militari e aveva presentato domanda sia per il liceo scientifico tradizionale sia per il liceo scientifico, opzione scienze applicate in configurazione STEM, presso la Scuola Militare Teuliè. L'Amministrazione l'aveva convocata soltanto per la prova relativa all'indirizzo tradizionale, escludendola dalla prova STEM. La ricorrente deduceva eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione della lex specialis, in particolare dell'art. 1, comma 1, lett. a), del bando; violazione dei principi di imparzialità, efficienza, buon andamento e favor partecipationis. In sede cautelare chiedeva di essere ammessa con riserva alla prova di cultura generale per l'indirizzo STEM e alle successive fasi concorsuali. Il TAR accoglieva la domanda cautelare, consentendole di sostenere la prova e di essere valutata nella graduatoria, sempre con riserva. Nel merito, la ricorrente riferiva di avere superato le prove per entrambi gli indirizzi e di essere stata convocata presso la Teuliè in sovrannumero, ma dichiarava di essersi iscritta definitivamente alla Scuola Nunziatella, dove era risultata vincitrice per l'indirizzo scientifico tradizionale, per evitare di perdere ogni possibilità di accesso alle Scuole Militari. Il TAR rilevava d'ufficio un possibile sopravvenuto difetto di interesse, poiché la ricorrente non aveva impugnato la graduatoria degli ammessi al liceo STEM della Teuliè.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Essendo iniziato l'anno scolastico, risultava pubblicata la graduatoria del canale reclutativo dell'Esercito, dalla quale emergevano sia l'ammissione della ricorrente al liceo scientifico tradizionale della Nunziatella sia la sua mancata ammissione, anche con riserva, al liceo STEM della Teuliè. Secondo il Collegio, la ricorrente era quantomeno in condizione di conoscere tale graduatoria e avrebbe dovuto impugnarla nella parte relativa agli ammessi all'indirizzo STEM, poiché il bene della vita richiesto — l'ammissione definitiva alla Teuliè STEM — non era conseguibile mediante la sola impugnazione del provvedimento iniziale. L'impugnazione della graduatoria era necessaria anche per consentire la partecipazione al giudizio dei controinteressati, in particolare dell'ultimo candidato collocato in posizione utile, il cui posto sarebbe stato messo in discussione dall'eventuale ammissione della ricorrente. La mancata impugnazione della graduatoria ha quindi fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato. È rimasta consolidata la posizione della ricorrente quale vincitrice e iscritta al liceo scientifico tradizionale della Nunziatella. Le spese sono state compensate per giusti motivi connessi all'andamento della vicenda.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 1, lett. a), del bando di concorso

    La ricorrente ne deduceva la violazione e falsa applicazione in relazione alla possibilità di concorrere per più indirizzi delle Scuole Militari; la sentenza non esamina nel merito tale censura, dichiarando il ricorso improcedibile.

  • Art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della minore, dei genitori e degli altri dati identificativi.

  • Art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, dopo l'impugnazione di un atto di esclusione o di mancata ammissione a una procedura selettiva, viene pubblicata la graduatoria dalla quale dipende concretamente il conseguimento del bene della vita, il candidato deve impugnare anche la graduatoria nella parte lesiva; la mancata impugnazione rende improcedibile il ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'impugnazione della graduatoria è necessaria non per mero formalismo, ma per consentire la partecipazione al giudizio dei controinteressati collocati in posizione utile, il cui interesse alla conservazione del posto sarebbe inciso dall'eventuale ammissione del ricorrente.
  • L'ammissione cautelare con riserva a una prova o a una graduatoria non assicura il conseguimento definitivo del bene della vita: dopo la formazione della graduatoria, il candidato deve contestare gli atti successivi che impediscono l'ammissione definitiva.
  • La conoscenza o conoscibilità della graduatoria e l'inizio dell'anno scolastico, unitamente alla mancata impugnazione della graduatoria lesiva, possono determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull'atto iniziale di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTutela cautelare

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