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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08178/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La lite nasce dalla vendita di una complessa giostra mungitrice di latte di ovini, pattuita per Euro 72.000. Il venditore otteneva decreto ingiuntivo per il saldo prezzo; l'acquirente proponeva opposizione deducendo ritardo nella consegna, incompletezza dell'impianto, mancanza dei manuali d'uso e manutenzione, vizi di funzionamento e difetto di sicurezza/conformità, con asserita compromissione del benessere degli animali e della sicurezza degli addetti. In riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento dei danni; in subordine invocava la risoluzione per mancanza delle qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c., e ulteriormente la nullità del contratto. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha dichiarato la risoluzione per mancanza delle qualità promesse ed essenziali all'uso, con restituzione del bene e del prezzo, oltre danni. Il ricorso per cassazione del venditore ha dedotto, in sintesi: mancata considerazione dell'efficacia preclusiva di clausole contrattuali e dell'onere di proporre appello incidentale; violazione delle regole di interpretazione e delle norme su decadenza/prescrizione della garanzia; ultrapetizione nella liquidazione dei danni; erronea applicazione dei principi sulla restituzione del prezzo, sostenendo che dovesse essere restituito solo quanto effettivamente percepito e non l'intero prezzo contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato nove motivi e accolto soltanto il decimo. Ha confermato, quindi, la risoluzione del contratto di vendita per difetto delle qualità promesse ed essenziali della macchina e la condanna restitutoria e risarcitoria, ma ha corretto la statuizione sul prezzo da restituire: il venditore non doveva restituire l'intero prezzo contrattuale di Euro 72.000, bensì la sola somma effettivamente incassata, pari a Euro 29.438,48, oltre interessi legali già calcolati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. in parziale riforma della sentenza impugnata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione dell'esito complessivo, favorevole al ricorrente solo in parte.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi e nella decisione per escludere l'ultrapetizione e per valutare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza di ultrapetizione sui danni.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla disciplina dell'impugnazione e alla necessità di appello incidentale per questioni già decise in primo grado.

  • art. 343 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che, per devolvere in appello una questione già respinta, occorre l'appello incidentale quando la parte è formalmente vittoriosa sul risultato finale ma soccombente sulla questione.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione delle eccezioni non basta quando la questione è stata decisa in primo grado; serve appello incidentale se si vuole la revisione di una statuizione sfavorevole.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Si forma giudicato interno sulle questioni non impugnate dalla parte soccombente sul punto.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui le eccezioni non devolute non sono riesaminabili, salvo i limiti della rilevabilità d'ufficio.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorrente in tema di interpretazione del contratto, ma le censure sono state ritenute inammissibili o assorbite.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione per difetto delle qualità promesse o essenziali è ricondotta alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le sue doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti restitutori della risoluzione e alla questione della restitutio in integrum.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla garanzia per vizi; la Corte non ha accolto le censure sulla sua applicazione.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato nel ricorso per sostenere limiti alla domanda di riduzione del prezzo; la Corte ha ritenuto il motivo non confrontarsi con la ratio decidendi.

  • art. 1493 c.c.

    È la norma decisiva sul profilo accolto: in caso di restituzione del prezzo a seguito di risoluzione, va restituito quanto effettivamente ricevuto, non necessariamente l'intero prezzo pattuito.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato in tema di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del venditore; la Corte ha escluso l'ultrapetizione rilevando che la domanda di danni era ampia e reiterata.

  • art. 1497 c.c.

    La Corte d'appello ha applicato la disciplina della mancanza delle qualità promesse o essenziali all'uso, ricondotta alla risoluzione per inadempimento.

  • art. 1512 c.c.

    Richiamato nel primo grado come tutela ulteriore rispetto alla garanzia per vizi e alla mancanza di qualità, operante anche nel silenzio delle parti.

  • art. 1341 c.c.

    Citato con riferimento all'approvazione specifica delle clausole vessatorie o limitative.

  • art. 1342 c.c.

    Citato con riferimento alle condizioni generali di contratto e alla loro specifica approvazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità contrattuale del venditore, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 1177 c.c.

    Richiamato per sostenere obblighi di custodia e conservazione del bene ai fini della restituzione.

  • art. 1206 c.c.

    Citato in relazione alla mora del creditore e agli effetti sulla restituzione in natura.

  • art. 1207 c.c.

    Richiamato in tema di effetti della mora del creditore.

  • art. 1209 c.c.

    Richiamato in relazione alla costituzione in mora e alle conseguenze sul rapporto restitutorio.

  • art. 1216 c.c.

    Citato dal ricorrente nel motivo relativo alla restitutio in integrum.

  • art. 2037 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto degli effetti della restituzione e della custodia del bene.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio, in particolare sulla prova dell'esistenza del bene e sulla non imputabilità del venditore.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione, evocata per violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 384 c.p.c.

    Utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione parziale, senza rinvio.

  • art. 1346 c.c.

    Citato dalla parte nel tentativo di sostenere la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.

  • art. 1418 c.c.

    Citato dalla parte nel tentativo di sostenere la nullità del contratto per contrasto con norme imperative.

  • d.lgs. 17/2010

    Citato dalla parte per sostenere l'illiceità della circolazione e vendita del bene per asserita non conformità alla normativa di sicurezza.

Massime di principio

  • Quando una questione di merito è stata espressamente o implicitamente decisa in primo grado in senso sfavorevole alla parte, la sua devoluzione al giudice di appello richiede appello incidentale; la mera riproposizione non basta se la statuizione è già coperta da giudicato interno.
  • Le clausole contrattuali invocate per paralizzare una domanda di risoluzione non possono essere riesaminate in appello se la loro inopponibilità è stata già affermata dal primo giudice e la parte non ha impugnato sul punto.
  • La domanda di risoluzione per mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa venduta è ricondotta alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento; resta fermo il riparto dell'onere probatorio sulla parte che contesta l'inadempimento, nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge: la censura deve investire l'erronea ricognizione della norma, non l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • La condanna alla restituzione del prezzo conseguente alla risoluzione della vendita deve essere commisurata a quanto effettivamente percepito dal venditore, non automaticamente all'importo nominale pattuito nel contratto, se il creditore non ha incassato l'intero prezzo.
  • La domanda di risarcimento dei danni non è ultra petita quando la parte abbia chiesto in modo ampio il ristoro di tutti i pregiudizi derivanti dall'inadempimento, anche se la liquidazione finale avvenga con criteri diversi da quelli prospettati.
  • Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza una motivazione autonoma e analitica su ogni profilo tecnico, purché il percorso logico della decisione risulti dalla consulenza richiamata e non vengano introdotte valutazioni giuridiche riservate al giudice.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaRisoluzione del contratto

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