Sentenza n. 4125/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con nulla osta e visto per lavoro stagionale, aveva sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto di soggiorno con un’azienda agricola e aveva lavorato come bracciante agricolo dal 19 agosto al 31 dicembre 2024, con accredito di 48 giornate contributive. Successivamente aveva ottenuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di un’impresa operante nel settore della posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti e pareti mobili e aveva presentato istanza di conversione ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. L’amministrazione, sulla base del parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, aveva respinto l’istanza ritenendo carente il requisito essenziale, poiché risultava una precedente assunzione non stagionale presso tale impresa e non un’assunzione da parte dell’azienda agricola. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità e difetto di motivazione, violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e del favor per la regolarizzazione, violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, del legittimo affidamento, di buona fede, correttezza, ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, ha sostenuto di possedere i due requisiti sostanziali previsti dalla legge: lo svolgimento di almeno tre mesi di regolare lavoro stagionale e la disponibilità di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; per il settore agricolo, il requisito temporale sarebbe stato integrato dalle 39 giornate contributive richieste dalle circolari ministeriali. Ha inoltre dedotto che lo svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa non stagionale prima della domanda non è previsto dalla legge come causa ostativa e che l’amministrazione non aveva adeguatamente valutato la documentazione prodotta né le controdeduzioni al preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha interpretato l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 nel senso che i requisiti sostanziali per la conversione sono due: lo svolgimento, da parte del lavoratore entrato con nulla osta per lavoro stagionale, di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi e la ricezione di un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Per il settore agricolo, il requisito temporale è soddisfatto secondo i criteri indicati dalle circolari ministeriali, ossia almeno 39 giornate lavorative coperte da contribuzione nel periodo di riferimento. Il Collegio ha ritenuto provato il lavoro stagionale mediante contratto di soggiorno, comunicazione UNILAV, buste paga ed estratto conto previdenziale INPS, dal quale risultavano 48 giornate lavorative. Ha inoltre rilevato che la successiva o ulteriore prestazione di lavoro non stagionale non è espressamente prevista dalla legge come causa ostativa e non può essere introdotta in via interpretativa quale impedimento automatico alla conversione. La Prefettura aveva partecipato alla formalizzazione del rapporto stagionale e il rapporto era stato regolarmente svolto per il periodo minimo richiesto; pertanto, il diniego fondato sull’asserita assenza di un’assunzione presso l’azienda agricola risultava contrario alla disciplina applicabile e, nel caso concreto, ai principi di legittimo affidamento, ragionevolezza e proporzionalità. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato
La disposizione richiede lo svolgimento di almeno tre mesi di regolare lavoro stagionale da parte del lavoratore entrato con nulla osta stagionale e la disponibilità di un’offerta di lavoro subordinato; l’ulteriore svolgimento di attività non stagionale prima della domanda non costituisce, in assenza di previsione espressa, causa ostativa automatica.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di valutare la posizione complessiva dello straniero e il rapporto di lavoro regolare; la sentenza valorizza tale prospettazione senza sviluppare un’autonoma interpretazione della disposizione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto e alla dedotta omessa o insufficiente considerazione delle controdeduzioni del ricorrente.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, buona fede e correttezza dell’azione amministrativa.
d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024
Le modifiche all’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 hanno eliminato la necessità della verifica delle quote per la conversione del permesso di soggiorno stagionale.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi e la disponibilità di un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- Il requisito dello svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa deve riferirsi al lavoro stagionale svolto dal cittadino straniero entrato in Italia con nulla osta per lavoro stagionale; nel settore agricolo, il periodo può essere verificato secondo i criteri ministeriali delle giornate lavorative coperte da contribuzione.
- In assenza di una previsione legislativa espressa, l’avere svolto anche un’attività lavorativa non stagionale prima della domanda di conversione non può essere configurato automaticamente come causa ostativa alla conversione del permesso di soggiorno stagionale.
- Quando il rapporto di lavoro stagionale è stato formalizzato con l’intervento dello Sportello Unico per l’Immigrazione ed è stato regolarmente svolto per il periodo minimo richiesto, il diniego della conversione non può fondarsi sull’irrilevanza di tale rapporto per una circostanza ostativa non prevista dalla legge, poiché ciò può contrastare con i principi di legittimo affidamento, ragionevolezza e proporzionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →