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Ordinanza

Ordinanza n. 23/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.2.2016 con oggetto "chiarimenti - sdemanializzazione strade comunali trasferite dal Demanio al Patrimonio disponibile - classificazione a strade interpoderali", pubblicata dal 24.2.2016 al 10.3.2016 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa201600354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale relativa ai chiarimenti sulla sdemanializzazione di strade comunali trasferite dal demanio al patrimonio disponibile e alla loro classificazione come strade interpoderali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Due persone fisiche hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12 febbraio 2016, avente ad oggetto chiarimenti sulla sdemanializzazione di strade comunali trasferite dal demanio al patrimonio disponibile e sulla classificazione delle medesime come strade interpoderali, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una relazione dettagliata sui fatti di causa da parte del Comune.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha disposto un adempimento istruttorio, ordinando al Comune di Pesaro, già Comune di Monteciccardo, di depositare una relazione dettagliata sui fatti di causa entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. All'esito dell'adempimento, gli atti dovranno essere rimessi al Presidente del Tribunale per la fissazione della successiva udienza di discussione. L'ordinanza richiama gli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. e l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., senza enunciare principi sostanziali definitivi sulla legittimità della deliberazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel processo amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nel contesto dell'attività istruttoria disposta dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nel contesto dell'acquisizione di una relazione sui fatti di causa.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla trattazione dell'ordinanza nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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