Cassazione Penale, Sentenza n. 24779/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di applicazione di misure alternative disposto dal Tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale aveva ritenuto che, nonostante il residuo pena fosse inferiore a due anni per cessione di stupefacenti (ultimo episodio 2021), sussistesse una perdurante pericolosità sociale alla luce del notevole numero di procedimenti pendenti, anche per fatti recenti del 2022 e reati gravi, con conseguente esclusione dell'accesso alle misure richieste. La difesa censurava la motivazione come solo apparente, segnalando l'idoneità del domicilio per la detenzione domiciliare, la documentazione sulla salute e i concreti indicatori di volontà di recupero del Ciaccia, ritenuti trascurati.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse effettuato una verifica sufficiente e motivata degli indicatori di pericolosità, fondando il giudizio negativo non solo sulla gravità del reato ma anche sul consistente numero di procedimenti pendenti e sulla recenza di condotte. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 co. 2 ord. pen.
Richiede una prognosi favorevole circa l'assenza di pericolo di reiterazione per concedere misure alternative; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia legittimamente escluso tale prognosi favorevole a causa della perdurante pericolosità sociale del ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso risulti inammissibile o manifestamente infondato; applicata per il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Giurisprudenza citata (Sez. I 27.10.1994, ric. Bonicoli; Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332)
Principio secondo cui il Tribunale ha l'onere di verificare in modo esaustivo gli indicatori di permanente antisocialità; la Corte ha richiamato tali precedenti per affermare che tale verifica, nel caso concreto, è stata compiuta
Massime di principio
- La presenza di residuo pena inferiore a due anni non garantisce automaticamente l'accesso a misure alternative se persistono elementi che indicano pericolosità sociale e rischio di reiterazione.
- Il Tribunale deve compiere una verifica puntuale e motivata degli indicatori di antisocialità; se questa verifica è coerente e fondata su più elementi (es. numerosi procedimenti pendenti, recenza dei fatti), la decisione di diniego difficilmente viene disattesa in sede di legittimità.
- Argomentazioni difensive basate su idoneità del domicilio, documentazione sanitaria o dichiarazioni di volontà di recupero vanno provate e specificamente valutate: la loro mera enunciazione, senza dimostrazione convincente, può non essere sufficiente a ribaltare il giudizio sulla pericolosità.
- In sede di impugnazione è necessario individuare e dimostrare una frattura logica, un errore di fatto o una valutazione manifestamente irrazionale nella motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò rende opportuno valutare realisticamente le probabilità di successo prima di proporre ricorso.
- La recenza e il numero di procedimenti pendenti sono elementi valutati negativamente: comportamenti recenti e pluralità di procedimenti aumentano la percezione di rischio di reiterazione.
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